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Vecchio 18-02-08, 17:58   #1 (permalink)
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L'avatar di Corto Padano
 
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Immobile estero mai dichiarato

Ho acquistato alcuni anni fa un immobile all'estero e commesso l'errore di non dichiararlo al fisco italiano. A breve vorrei venderlo, in teoria potrei trasportare il contante in valigia con i rischi conessi. Oppure potrei fare un bonifico dall'estero correndo però il rischio di essere sottoposto a controlli .
Ultima alternativa potrei cercare di fare un ravvedimento operoso con il fisco. Voi cosa fareste al mio posto ? Qualcuno ha idea dei costi a cui andrei incontro nell'ultima ipotesi o del rischio reale di un controllo sul bonifico ? Stiamo parlando di un controvalore stimato sui 400.000 euro.
Un grazie in anticipo a chi proverà ad aiutarmi.
Corto Padano non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-02-08, 10:15   #2 (permalink)
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prova leggere qui:
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIva...giornale=14101
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Vecchio 19-02-08, 10:17   #3 (permalink)
ridateci il cainano!
 
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Originalmente inviato da Corto Padano Visualizza messaggio
Ho acquistato alcuni anni fa un immobile all'estero e commesso l'errore di non dichiararlo al fisco italiano. A breve vorrei venderlo, in teoria potrei trasportare il contante in valigia con i rischi conessi. Oppure potrei fare un bonifico dall'estero correndo però il rischio di essere sottoposto a controlli .
Ultima alternativa potrei cercare di fare un ravvedimento operoso con il fisco. Voi cosa fareste al mio posto ? Qualcuno ha idea dei costi a cui andrei incontro nell'ultima ipotesi o del rischio reale di un controllo sul bonifico ? Stiamo parlando di un controvalore stimato sui 400.000 euro.
Un grazie in anticipo a chi proverà ad aiutarmi.
spesso gl'illeciti non si rivelano letali finchè non si cerca di ... regolarizzarli

detto questo ti sconsiglio il bonifico

il ravvedimento operoso sembrerebbe la soluzione migliore, ma ... informati bene sui costi, che potrebbero essere esorbitanti ... in più considera che potresti danneggiare la tua immagine di contribuente modello
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-02-08, 10:21   #4 (permalink)
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Anche se ti sconsiglio di non farlo perchè illegale, una possibilità sarebbe quella di lasciare i soldi all'estero su di un conto ad esempio svizzero in Euro (o nella valuta che preferisci).
Poi se devi comprare un immobile in italia puoi sempre farlo, ma utilizzando una società estera in cui faresti confluire il denaro presente sul conto estero.
Ma ti ripeto questa pratica credo sia illegale e per questo non la praticherei mai o la consiglierei mai.


MicPes
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Vecchio 19-02-08, 10:29   #5 (permalink)
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scusate, ma questo immobile ha prodotto qualche reddito in questi anni, è stato locato? prova leggere il link che ho indicato delle AgE
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Vecchio 19-02-08, 11:07   #6 (permalink)
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scusate, ma questo immobile ha prodotto qualche reddito in questi anni, è stato locato? prova leggere il link che ho indicato delle AgE
Il problema è la mancata compilazione del quadro "W" in unico!!!!

Ultima modifica di ilgattoelavolpe : 19-02-08 alle ore 11:15
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Vecchio 19-02-08, 11:09   #7 (permalink)
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Prova a leggere qui:


Immobili all'estero, quali obblighi tributari
Per i fabbricati non locati né tassati nel Paese di ubicazione, non va dichiarato alcun reddito


Gli adempimenti fiscali derivanti dal possesso di immobili ubicati al di fuori del territorio nazionale da parte di soggetti residenti in Italia variano in funzione di diversi parametri, quali il titolo per effetto del quale il contribuente è entrato in possesso del bene, l'uso che dell'immobile viene fatto o ancora l'eventuale presenza di accordi bilaterali stipulati con il Paese di ubicazione del bene al fine di evitare le doppie imposizioni.
Si illustrano di seguito gli obblighi di natura tributaria connessi a due fra le più comuni fattispecie che determinano la disponibilità di immobili situati all'estero, ovvero l'acquisto e la successione mortis causa.

Acquisto
Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto residente nel territorio dello Stato, il primo problema da porsi è quello dell'eventuale obbligo di dichiarazione delle somme trasferite dall'Italia all'estero nel periodo d'imposta in cui è avvenuto l'acquisto.

La disciplina attualmente in vigore in tema di "monitoraggio fiscale", contenuta nel decreto legge n. 167 del 1990, prevede l'obbligo di indicare nel quadro RW, sezione I, della dichiarazione dei redditi i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, effettuati da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia, per un importo complessivo annuale superiore a 12.500 euro, senza l'intervento di intermediari residenti nel territorio nazionale. Deve trattarsi, inoltre, di trasferimenti che non derivano da investimenti all'estero preesistenti, né da attività estere di natura finanziaria.

L'obbligo di dichiarazione delle somme trasferite all'estero, ovvero di compilazione del quadro RW, sezione I, del modello Unico, scatta, pertanto, solo qualora:
  • <LI class=text>l'importo complessivamente trasferito nel corso dell'anno sia stato superiore a 12.500 euro <LI class=text>si tratti di trasferimenti che non sono legati a investimenti esteri o ad attività estere di natura finanziaria (in tal caso, infatti, viene di regola richiesta la compilazione della sezione III del quadro RW)
  • i trasferimenti siano stati eseguiti da persone fisiche, enti non commerciali o società semplici ed equiparate residenti in Italia senza avvalersi di intermediari (banche, Sim, società finanziarie, eccetera) residenti nel territorio nazionale. Ciò in quanto, nel caso in cui intervengano detti intermediari, l'obbligo di dichiarazione degli importi trasferiti scatta in capo a essi.
Ai fini della tassazione del reddito relativo agli immobili ubicati all'estero, occorre distinguere il caso in cui l'immobile è detenuto nell'esercizio di un'attività commerciale dal caso opposto.

Immobili relativi a imprese commerciali
Nel caso di immobili detenuti nell'esercizio di attività commerciali, i costi e i ricavi connessi all'immobile, in base a quanto disposto dall'articolo 90 del Tuir, concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile. Se, però, l'immobile non è un bene strumentale per l'impresa, né un bene alla cui produzione e scambio è diretta l'attività della stessa, esso viene tassato in base alle regole contenute nell'articolo 70, comma 2, del Tuir, che disciplinano i redditi fondiari relativi ai terreni e fabbricati situati all'estero.

Altri immobili
Nel diverso caso in cui gli immobili non siano detenuti nell'esercizio di attività commerciali, gli obblighi variano a seconda che l'immobile:
  • <LI class=text>sia produttivo di reddito, fattispecie che si realizza quando il bene è locato o soggetto a tassazione nel Paese in cui è situato
  • non sia produttivo di reddito.
Relativamente agli immobili non produttivi di reddito, intendendo per tali quelli non concessi in locazione, né sottoposti a tassazione nel Paese di ubicazione, non deve essere dichiarato alcun reddito.

Quanto agli immobili produttivi di reddito, la tassazione avviene seguendo le indicazioni contenute nel citato articolo 70, comma 2, del Tuir, e l'importo da assoggettare a imposizione si qualifica come reddito diverso, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera f), del Tuir.
In particolare, occorrerà distinguere le seguenti ipotesi:
  • <LI class=text>nel caso in cui l'immobile è locato e il reddito derivante dalla locazione è assoggettato a imposta nello Stato estero, occorrerà dichiarare in Italia lo stesso reddito dichiarato all'estero. Al contribuente spetterà il credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, nei limiti previsti dall'articolo 165 del Tuir <LI class=text>nel caso in cui l'immobile è locato e il reddito derivante dalla locazione non è assoggettato a imposta nello Stato estero, occorrerà indicare il canone annuale percepito al netto della riduzione forfetaria del 15 per cento
  • nel caso, infine, in cui l'immobile viene tassato nel Paese estero in base alla rendita catastale o sulla base di criteri similari, l'importo da dichiarare coincide con la valutazione netta dell'immobile effettuata nello Stato estero; anche in tal caso al contribuente spetta il credito d'imposta.
La disciplina esistente in tema di monitoraggio fiscale, inoltre, facente capo al citato decreto legge n. 167/1990, prevede l'obbligo di dichiarare nel quadro RW, sezione II, del modello Unico, le consistenze degli investimenti all'estero da cui si ritraggono redditi imponibili in Italia, se effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e assimilate residenti.
Ne deriva che tali soggetti, se in possesso di immobili all'estero produttivi di reddito, devono indicare il valore degli stessi nel quadro RW, sezione II, della dichiarazione dei redditi.
ilgattoelavolpe non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-02-08, 11:10   #8 (permalink)
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Prima di tutto grazie a tutti coloro che sono intervenuti, nel pomeriggio leggerò il link e poi vi aggiornerò su quanto capito o non-capito . A dopo.
Corto Padano non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-02-08, 14:15   #9 (permalink)
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"nel caso, infine, in cui l'immobile viene tassato nel Paese estero in base alla rendita catastale o sulla base di criteri similari, l'importo da dichiarare coincide con la valutazione netta dell'immobile effettuata nello Stato estero; anche in tal caso al contribuente spetta il credito d'imposta "

Poniamo che io rientri in tale categoria, cioè che non abbia mai locato l'immobile . Non mi è chiaro perchè avrei diritto al credito d'imposta, cioè perchè io avendo pagato l'equivalente dell'Ici nel paese straniero avrei diritto a portare in detrazione nel'Unico tale importo .

Al di là cmq della ratio per me incomprensibile della norma mi sembra che :

1) sono stato proprio un c.oglione a non dichiararlo subito nell'Unico di alcuni anni fa

2) Creare società di comodo per far rientrare i soldi mi pare scomodo e oneroso visto che non parliamo di cifre enormi

3) Tenerli all'estero non me lo posso permettere

4) All'obiezione che autodenunciarsi mii metterebbe automaticamente nella lista dei cattivi non avevo pensato ma mi sembra verosimile quindi soluzione da evitare

5) Portarli in valigia mi verrebbe la tachicardia, e poi se mi fermano per un controllo c'è il rischio che si tengano i soldi per un tempo indefinito in attesa di accertamenti

6) Forse la soluzione miglore sarebbe inserirli quest'anno nell'Unico e poi successivamente vendere l'immobile e fare un regolare bonifico. In questo modo nel caso fossi soggetto ad un controllo del fisco non particolarmente accurato potrei sfangarla .

Le opinioni sono tutte gradite.
Corto Padano non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-02-08, 14:23   #10 (permalink)
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Credo che potresti fare tanti bonifici inferiori ai 12500 euro, così sarebbe tutto regolare, non sono soggetti a controlli.
Se sono 400.000 euro si tratta di circa 32 bonifici.
Puoi aprire una decina di conti diversi (magari qualcuno intestato a moglie, parenti) e poi fai tre bonifici su ogni conto e tutto è in regola.
Eventualmente ti apri un conto nel paese estero e fai personalmente 10 bonifici. Ritorni nello stesso paese dopo 15 giorni e fai altri 10 bonifici e ci ritorni una terza volta dopo altri 15 giorni, fai gli ultimi 10 bonifici e chiudi il conto.
Costo totale: un centinaio di euro o poco più (a parte il viaggio, sperando che non sia in un altro continente).

Ultima modifica di gdufinance : 19-02-08 alle ore 14:27
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