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Vecchio 17-01-08, 10:56   #1 (permalink)
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Riaccatastamenti Forzosi A Roma

Continuano ad arrivare in zone di Roma lettere di comunicazione, o meglio, «informativa », da parte di aziende e istituzioni private che mettono in guardia sul riacctastare tramite loro servizio le case a3 , a4,a5 . . La lettera, inviata dalla Tecgea sas, o professionisti riuniti , una società che non si comprende bene se agisca per conto del Comune o se, attingendo ai dati catastali, proponga un servizio di espletamento delle pratiche, parla chiaro: è iniziata la revisione catastale e «il Comune in seguito alla Legge Finanziaria del 2005, ha deciso - si legge nella missiva - di procedere all’aggiornamento delle rendite catastali ai fini di recupero delle annualità Ici dovute per il classamento tardivo degli immobili». In altre parole, la revisione catastale presuppone nuove e più realistiche categorie di classificazione degli immobili, sulle quali si calcolano le tariffe delle rendite per il pagamento delle tasse. Quello che suscita più di un dubbio è che il Comune pretenda gli arretrati a partire dal 2002 fino al 2006, quando cioè il catasto era sempre quello del 1938 e non si era data alcuna notizia su un eventuale revisione o incoerenza con le classificazioni allora in vigore.ABUSO DI POTERE E RETROATTIVITA' DI UNA TASSAZIONE . Tuttavia, se nel merito della retroattività di quella che si configura come una multa amministrativa si pronunceranno probabilmente i tribunali in seguito ai ricorsi dei cittadini, resta il dubbio sull’intera procedura. Innanzitutto il Comune, come già ampiamente annunciato in precedenza e ben ricordato dalla lettera della Tecgea sas, «offre» la possibilità di effettuare un piccolo «condono». Chi si autodenuncia entro il 31 ottobre, e dunque è consapevole di essere proprietario di un immobile accatastato in modo non congruo, ci sarà uno sconto del 50% sugli arretrati dovuti (2002-2006), la possibilità di pagare a rate e la non applicazione di sanzioni ed interessi. Non è dato sapere la formula da adottare nel caso in cui il proprietario di casa ignori la classe catastale. Ma se è già di per se assurdo pagare cinque anni di maggiorazione Ici, con tanto di sanzioni e interessi, i proprietari degli immobili interessati dovranno sborsare cifre non da poco. La Tecgea sas, sempre nella sua missiva e dopo aver specificato come la società «da tempo specializzata nel settore dei servizi per l’edilizia abitativa, si è attivata per contattare in tempo utile i proprietari potenzialmente interessati», offre «la migliore assistenza ad un costo molto contenuto, attraverso l’impiego di professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali con una profonda conoscenza delle procedure attuate dal catasto». La pratica prevede dunque sopralluoghi, piantine, la presentazione della documentazione all’Agenzia del Territorio e infine il modello di autoregolamentazione per accedere alla sanatoria Ici da presentare al Comune. Lo schemino che segue porta alcuni esempi: il passaggio dalla categoria A4 alla A2, per l’intero periodo in questione (2002-2006) di una prima casa di 3 vani costerebbe 487,29 euro con l’autoregolamentazione, importo che lievita fino a 1950,30 se si procede con l’accertamento d’ufficio. Per una prima casa di sei vani gli importi salgono rispettivamente a 956,58 a 3.265,61. Le cifre diventano poi ancora più salate se si tratta ovviamente di seconda casa. Si comprende bene dunque come l’abbassamento dell’Ici per la prima casa al 4,6 per mille sia ben poca cosa rispetto alle cifre che oggi il Comune pretende con l’unico intento di fare cassa. MA IL PROBLEMA E' DOPPIO : 1 - A QUALE TITOLO COSTORO (TECGEA-PROFESSIONISTI RIUNITI) SCRIVONO ? 2- LEGALMENTE SOLO IL COMUNE PUO' INVIARE LETTERE AD PERSONAM PER DIRE CHE C'E' UNA SITUAZIONE DA OTTMPERARE...
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Vecchio 18-01-08, 15:41   #2 (permalink)
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Continuano ad arrivare in zone di Roma lettere di comunicazione, o meglio, «informativa », da parte di aziende e istituzioni private che mettono in guardia sul riacctastare tramite loro servizio le case a3 , a4,a5 . . La lettera, inviata dalla Tecgea sas, o professionisti riuniti , una società che non si comprende bene se agisca per conto del Comune o se, attingendo ai dati catastali, proponga un servizio di espletamento delle pratiche, parla chiaro: è iniziata la revisione catastale e «il Comune in seguito alla Legge Finanziaria del 2005, ha deciso - si legge nella missiva - di procedere all’aggiornamento delle rendite catastali ai fini di recupero delle annualità Ici dovute per il classamento tardivo degli immobili». In altre parole, la revisione catastale presuppone nuove e più realistiche categorie di classificazione degli immobili, sulle quali si calcolano le tariffe delle rendite per il pagamento delle tasse. Quello che suscita più di un dubbio è che il Comune pretenda gli arretrati a partire dal 2002 fino al 2006, quando cioè il catasto era sempre quello del 1938 e non si era data alcuna notizia su un eventuale revisione o incoerenza con le classificazioni allora in vigore.ABUSO DI POTERE E RETROATTIVITA' DI UNA TASSAZIONE . Tuttavia, se nel merito della retroattività di quella che si configura come una multa amministrativa si pronunceranno probabilmente i tribunali in seguito ai ricorsi dei cittadini, resta il dubbio sull’intera procedura. Innanzitutto il Comune, come già ampiamente annunciato in precedenza e ben ricordato dalla lettera della Tecgea sas, «offre» la possibilità di effettuare un piccolo «condono». Chi si autodenuncia entro il 31 ottobre, e dunque è consapevole di essere proprietario di un immobile accatastato in modo non congruo, ci sarà uno sconto del 50% sugli arretrati dovuti (2002-2006), la possibilità di pagare a rate e la non applicazione di sanzioni ed interessi. Non è dato sapere la formula da adottare nel caso in cui il proprietario di casa ignori la classe catastale. Ma se è già di per se assurdo pagare cinque anni di maggiorazione Ici, con tanto di sanzioni e interessi, i proprietari degli immobili interessati dovranno sborsare cifre non da poco. La Tecgea sas, sempre nella sua missiva e dopo aver specificato come la società «da tempo specializzata nel settore dei servizi per l’edilizia abitativa, si è attivata per contattare in tempo utile i proprietari potenzialmente interessati», offre «la migliore assistenza ad un costo molto contenuto, attraverso l’impiego di professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali con una profonda conoscenza delle procedure attuate dal catasto». La pratica prevede dunque sopralluoghi, piantine, la presentazione della documentazione all’Agenzia del Territorio e infine il modello di autoregolamentazione per accedere alla sanatoria Ici da presentare al Comune. Lo schemino che segue porta alcuni esempi: il passaggio dalla categoria A4 alla A2, per l’intero periodo in questione (2002-2006) di una prima casa di 3 vani costerebbe 487,29 euro con l’autoregolamentazione, importo che lievita fino a 1950,30 se si procede con l’accertamento d’ufficio. Per una prima casa di sei vani gli importi salgono rispettivamente a 956,58 a 3.265,61. Le cifre diventano poi ancora più salate se si tratta ovviamente di seconda casa. Si comprende bene dunque come l’abbassamento dell’Ici per la prima casa al 4,6 per mille sia ben poca cosa rispetto alle cifre che oggi il Comune pretende con l’unico intento di fare cassa. MA IL PROBLEMA E' DOPPIO : 1 - A QUALE TITOLO COSTORO (TECGEA-PROFESSIONISTI RIUNITI) SCRIVONO ? 2- LEGALMENTE SOLO IL COMUNE PUO' INVIARE LETTERE AD PERSONAM PER DIRE CHE C'E' UNA SITUAZIONE DA OTTMPERARE...
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Salute a tutti .
Ignorare o querelare , credo !
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Vecchio 15-12-08, 21:59   #3 (permalink)
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suggerimenti ?

Salve, ecco i miei suggerimenti:

La revisione delle rendite non può avere effetto retroattivo nè il comune di Roma od altri comuni d'italia possono avanzare pretese di recuperare a tassazione l' ICI relativi agli anni pregressi atteso che la rettifica modificativa (o aggiornamento) delle rendite ha efficacia dal momento in cui l'Agenzia del Territorio notifica al proprietario l'avvenuta modificazione delle rendite catastali. (ergo nessuna efficacia retroattiva) e se L'Agenzia del Territorio ritarda, non sono affari che riguardano il legittimo proprietario.

A conforto di tale mia convinzione preciso che già nel lontano 2002, ed esattamente con Circolare n. 7 del Ministero Dell'Economia e Delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio del Federalismo fiscale, aveva inoltrato ed imposto ai comuni d'Italia che non poteva essere effettuato alcun recupero per effetto della irretroattivita della modifica delle rendite catastali e quindi non poteva recuperare neanche l'ICI pregressa (calcolata dai contribuenti presuntivamente), infatti tale circolare recita:

(A) .....omissis
Alla luce delle considerazioni svolte si deve pertanto concludere che i circa 1400 comuni che avevano proposto ricorso avverso le tariffe d’estimo, a seguito dell’approvazione dell’art. 74, comma 6, della legge n. 342 del 2000, non possono prendere in esame le istanze di rimborso presentate dai contribuenti relative all’ICI dovuta per il 1993, in quanto:
il rapporto tributario deve ormai considerarsi definito relativamente alle istanze per le quali l’ente locale abbia già formulato il proprio diniego di rimborso;
è ormai intervenuta la decadenza stabilita dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, per le istanze presentate oltre il termine di tre anni dal pagamento.
Quanto detto vale anche (e ovviamente) nel caso in cui le nuove tariffe d’estimo risultano aumentate. Ciò per salvaguardare il principio dell’ “affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi, che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti” (Corte Costituzionale, sentenza del 15 novembre 2000, n. 525).

Dalle considerazioni svolte è agevole argomentare che non potranno essere effettuati a carico dei contribuenti recuperi di imposta per le annualità precedenti nel caso in cui le nuove tariffe d’estimo risultino aumentate, né potranno essere effettuati rimborsi nell’ipotesi in cui le nuove tariffe siano invece inferiori a quelle che erano state prese come base di calcolo per la determinazione delle rendite e quindi dei tributi dovuti

B) 10/06/2005 ----Ici, niente recupero retroattivo
La modifica dei valori vale solo dopo la notificazione
La Cassazione: anche se varia la rendita catastale al Comune non spettano gli arretrati
Ici, niente recupero retroattivo
La modifica dei valori vale solo dopo la notificazione
È illegittimo il recupero retroattivo da parte dei Comuni della maggiore imposta Ici nel caso di attribuzione della rendita catastale superiore a quella dichiarata, in forma presunta, da parte dei contribuenti.
Lo sottolinea la sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza 3233/05, depositata lo scorso 17 febbraio. La suprema corte ha respinto il ricorso del Comune toscano di Bagno a Ripoli contro la decisione con la quale la Commissione tributaria di Firenze aveva bocciato la pretesa dell'Ente locale di esigere, da un contribuente, annualità di imposta anteriori alla data di notificazione della variazione della rendita catastale di un immobile industriale. Spiega in proposito la Cassazione che "pur non potendosi ritenere l'invalidità della notificazione dell'atto di attribuzione della rendita, tale atto svolgeva efficacia soltanto per i periodi d'imposta successivi alla notifica avvenuta il 26 febbraio 2000". Aggiungono i giudici che "nessuna norma o principio può, infatti, giustificare l'applicazione della rendita agli anni di imposta in contestazione (dal 1994 al 1999), sulla base di una applicazione retroattiva - non prevista - dell'articolo 74 della legge 342/00". Il primo comma di tale normativa stabilisce che, a partire dal primo gennaio 2000, "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali (...) sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione". Il caso affrontato da Piazza Cavour si è concluso con la dichiarazione di illegittimità degli avvisi emessi dal Comune, con i quali era stata determinata una maggiore Ici, sulla base di attribuzione di rendita catastale avvenuta nel 2000, in relazione a periodi di imposta anteriori a tale anno.


C) 22 ottobre 2007 - Il decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701 obbliga il titolare dei diritti reali sui fabbricati a proporre la rendita catastale all'Agenzia del Territorio; la "rendita proposta" con la procedura Docfa ha valenza fino a quando non verrà attribuita quella definitiva. Il regolamento ministeriale fissa in 12 mesi la conclusione del classamento, ma tale termine è meramente ordinatorio e non perentorio per cui, qualora l'Ufficio del Territorio dovesse rivedere tardivamente la rendita catastale proposta dal contribuente, il recupero dell'Imposta comunale sugli immobili è limitato solo agli anni successivi alla notifica dell'atto di rettifica (Cassazione, sezione tributaria, pronuncia n. 17818 del 21 agosto 2007; in senso conforme diversi giudici di merito e la stessa Corte di legittimità, sentenza n. 19583/2006). In proposito va ricordato che, ai sensi dell'art. 74 della legge 342/2000, gli atti attributivi di rendite catastali sono efficaci dal momento della loro notificazione.


Spero di essere stato esaustivo riguardo agli abusi di potere, infischiandosene altamente che esiste una legge Dello Stato ( Legge 212/2000 - Statuto dei Diritti del Contribuente) che all'art. 3, comma 1 , recità testualmente :
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Ultima modifica di Aramis 4 : 15-12-08 alle ore 22:09
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Vecchio 16-12-08, 00:33   #4 (permalink)
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La revisione delle rendite non può avere effetto retroattivo nè il comune di Roma od altri comuni d'italia possono avanzare pretese di recuperare a tassazione l' ICI relativi agli anni pregressi atteso che la rettifica modificativa (o aggiornamento) delle rendite ha efficacia dal momento in cui l'Agenzia del Territorio notifica al proprietario l'avvenuta modificazione delle rendite catastali. (ergo nessuna efficacia retroattiva) e se L'Agenzia del Territorio ritarda, non sono affari che riguardano il legittimo proprietario.

A conforto di tale mia convinzione preciso che già nel lontano 2002, ed esattamente con Circolare n. 7 del Ministero Dell'Economia e Delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio del Federalismo fiscale, aveva inoltrato ed imposto ai comuni d'Italia che non poteva essere effettuato alcun recupero per effetto della irretroattivita della modifica delle rendite catastali e quindi non poteva recuperare neanche l'ICI pregressa (calcolata dai contribuenti presuntivamente), infatti tale circolare recita:

(A) .....omissis
Alla luce delle considerazioni svolte si deve pertanto concludere che i circa 1400 comuni che avevano proposto ricorso avverso le tariffe d’estimo, a seguito dell’approvazione dell’art. 74, comma 6, della legge n. 342 del 2000, non possono prendere in esame le istanze di rimborso presentate dai contribuenti relative all’ICI dovuta per il 1993, in quanto:
il rapporto tributario deve ormai considerarsi definito relativamente alle istanze per le quali l’ente locale abbia già formulato il proprio diniego di rimborso;
è ormai intervenuta la decadenza stabilita dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, per le istanze presentate oltre il termine di tre anni dal pagamento.
Quanto detto vale anche (e ovviamente) nel caso in cui le nuove tariffe d’estimo risultano aumentate. Ciò per salvaguardare il principio dell’ “affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi, che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti” (Corte Costituzionale, sentenza del 15 novembre 2000, n. 525).

Dalle considerazioni svolte è agevole argomentare che non potranno essere effettuati a carico dei contribuenti recuperi di imposta per le annualità precedenti nel caso in cui le nuove tariffe d’estimo risultino aumentate, né potranno essere effettuati rimborsi nell’ipotesi in cui le nuove tariffe siano invece inferiori a quelle che erano state prese come base di calcolo per la determinazione delle rendite e quindi dei tributi dovuti

B) 10/06/2005 ----Ici, niente recupero retroattivo
La modifica dei valori vale solo dopo la notificazione
La Cassazione: anche se varia la rendita catastale al Comune non spettano gli arretrati
Ici, niente recupero retroattivo
La modifica dei valori vale solo dopo la notificazione
È illegittimo il recupero retroattivo da parte dei Comuni della maggiore imposta Ici nel caso di attribuzione della rendita catastale superiore a quella dichiarata, in forma presunta, da parte dei contribuenti.
Lo sottolinea la sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza 3233/05, depositata lo scorso 17 febbraio. La suprema corte ha respinto il ricorso del Comune toscano di Bagno a Ripoli contro la decisione con la quale la Commissione tributaria di Firenze aveva bocciato la pretesa dell'Ente locale di esigere, da un contribuente, annualità di imposta anteriori alla data di notificazione della variazione della rendita catastale di un immobile industriale. Spiega in proposito la Cassazione che "pur non potendosi ritenere l'invalidità della notificazione dell'atto di attribuzione della rendita, tale atto svolgeva efficacia soltanto per i periodi d'imposta successivi alla notifica avvenuta il 26 febbraio 2000". Aggiungono i giudici che "nessuna norma o principio può, infatti, giustificare l'applicazione della rendita agli anni di imposta in contestazione (dal 1994 al 1999), sulla base di una applicazione retroattiva - non prevista - dell'articolo 74 della legge 342/00". Il primo comma di tale normativa stabilisce che, a partire dal primo gennaio 2000, "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali (...) sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione". Il caso affrontato da Piazza Cavour si è concluso con la dichiarazione di illegittimità degli avvisi emessi dal Comune, con i quali era stata determinata una maggiore Ici, sulla base di attribuzione di rendita catastale avvenuta nel 2000, in relazione a periodi di imposta anteriori a tale anno.


C) 22 ottobre 2007 - Il decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701 obbliga il titolare dei diritti reali sui fabbricati a proporre la rendita catastale all'Agenzia del Territorio; la "rendita proposta" con la procedura Docfa ha valenza fino a quando non verrà attribuita quella definitiva. Il regolamento ministeriale fissa in 12 mesi la conclusione del classamento, ma tale termine è meramente ordinatorio e non perentorio per cui, qualora l'Ufficio del Territorio dovesse rivedere tardivamente la rendita catastale proposta dal contribuente, il recupero dell'Imposta comunale sugli immobili è limitato solo agli anni successivi alla notifica dell'atto di rettifica (Cassazione, sezione tributaria, pronuncia n. 17818 del 21 agosto 2007; in senso conforme diversi giudici di merito e la stessa Corte di legittimità, sentenza n. 19583/2006). In proposito va ricordato che, ai sensi dell'art. 74 della legge 342/2000, gli atti attributivi di rendite catastali sono efficaci dal momento della loro notificazione.


Spero di essere stato esaustivo riguardo agli abusi di potere, infischiandosene altamente che esiste una legge Dello Stato ( Legge 212/2000 - Statuto dei Diritti del Contribuente) che all'art. 3, comma 1 , recità testualmente :
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
perfetto

per quanto riguarda la notificazione dell'eventuale variazione delle rendite quali sono le modalità? deve intendersi valida tramite affissione all'albo pretorio senza alcuna comunicazione all'interessato??
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-12-08, 13:04   #5 (permalink)
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perfetto

per quanto riguarda la notificazione dell'eventuale variazione delle rendite quali sono le modalità? deve intendersi valida tramite affissione all'albo pretorio senza alcuna comunicazione all'interessato??
Se è l'Ente locale che ha il potere di variare le rendite ( è qui ho delle riserve in merito non essendo deputato a farlo) la data della notifica è quella di affissione all'albo pretorio e comunicazione all'interessato.
Se al contrario la variazione riguarda l' Agenzia del Territorio è la stessa Agenzia che notifica con raccomandata a/r al diretto interessato ed è dal momento dell'affissione all'albo, nel primo caso, e delle notifiche, nel secondo caso, che decorrono le nuove rendite

Ultima modifica di Aramis 4 : 16-12-08 alle ore 13:12
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Vecchio 16-12-08, 14:22   #6 (permalink)
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Se è l'Ente locale che ha il potere di variare le rendite ( è qui ho delle riserve in merito non essendo deputato a farlo) la data della notifica è quella di affissione all'albo pretorio e comunicazione all'interessato.
Se al contrario la variazione riguarda l' Agenzia del Territorio è la stessa Agenzia che notifica con raccomandata a/r al diretto interessato ed è dal momento dell'affissione all'albo, nel primo caso, e delle notifiche, nel secondo caso, che decorrono le nuove rendite
contro le quali si può fare opposizione, ricorso, deduzioni (non so quale sia il termine), entro un termine abbastanza stretto ... quindi tendiamo l'orecchio, aguzziamo la vista, teniamoci informati anche fra noi in caso di ... lustrazioni straordinarie


ps - GRAZIE MILLE Aramis
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Vecchio 16-12-08, 14:37   #7 (permalink)
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contro le quali si può fare opposizione, ricorso, deduzioni (non so quale sia il termine), entro un termine abbastanza stretto ... quindi tendiamo l'orecchio, aguzziamo la vista, teniamoci informati anche fra noi in caso di ... lustrazioni straordinarie


ps - GRAZIE MILLE Aramis

Bisogna impugnare l'atto notificato proponendo ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni davanti la Commissione Tributaria Provinciale (trascorsi i quali l'atto notificato diventa definitivo);

A) Per la notifica delle rendite da parte dell'Agenzia del Territorio entro 60 gg dalla notifica.

B) Per quelle provenienti dall'Ente Locale , entro 60 giorni dall'avvenuta affissione all' Albo Pretorio.

In entrambi i casi, visto che si tratta di incremento delle rendite, se il soggetto reputa che queste siano esageratamente elevate, oltre a motivare bene il ricorso, è opportuno allegare allo stesso ricorso una buona perizia fatta da un tecnico che possa avvalorare le vostre doglianze.


Si può provare in primis a presentare istanza di annullamento dell'atto in autotutela, ma occorre stare vigili che non trascorrano i 60 giorni per impugnare l'atto, visto che gli uffici prenderanno sicuramente tempo e distanze dalle istanze di annullamento in autotutela
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