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Vecchio 08-01-08, 19:22   #1 (permalink)
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donazione

avere in donazione un immobile che cosa comporta?
ci sono tasse da pagare?
se te lo dona un genitore è in pratica un anticipo di eredità?
un immobile che ti è stato donato è più difficile da rivendere, ha in pratica meno valore di mercato, oppure cos'altro?
se qualcuno ci capisce ed è così gentile mi interesse sapere dipiù sulle donazione o dove posso trovare informazioni sull'argomento a parte presso i notai e gli avvocati
grazie in anticipo per chi mi risponde
gaytrader non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-01-08, 16:32   #2 (permalink)
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Prima domanda: sull'atto le normali imposte di registro, ipotecarie e catastali che si pagano per ogni trasferimento di bene immobile;
seconda domanda: sì a meno che il genitore donante non la faccia rientrare nella sua quota di disponibile;
terza domanda: e perchè mai? una volta donato sei libero di farne ciò che credi ed ha il valore di qualsiasi altro bene immobile di pari..valore.
Saturalanx è  collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-01-08, 17:00   #3 (permalink)
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Prima domanda: sull'atto le normali imposte di registro, ipotecarie e catastali che si pagano per ogni trasferimento di bene immobile;
seconda domanda: sì a meno che il genitore donante non la faccia rientrare nella sua quota di disponibile;
terza domanda: e perchè mai? una volta donato sei libero di farne ciò che credi ed ha il valore di qualsiasi altro bene immobile di pari..valore.
2 - la quota disponibile si calcola alla morte, non prima
3 - se saltano fuori nuovi figli le revoche sono possibili, ergo rischio, ergo niente mutui x l'acquirente, ergo minor valore
e vai....... non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-01-08, 17:35   #4 (permalink)
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2 - la quota disponibile si calcola alla morte, non prima
3 - se saltano fuori nuovi figli le revoche sono possibili, ergo rischio, ergo niente mutui x l'acquirente, ergo minor valore
Non si può in un post rispondere se non approssimativamente a delle domande tecniche.
Preciso meglio la mia seconda risposta evidentemente non chiara: già in un altro thread abbiamo parlato di collazione delle donazioni in caso di successione legittima; però il donante può evitare tale problema al donatario esonerandolo espressamente dalla collazione e " la dispensa da collazione non produce effetti se non nei limiti della quota disponibile." (art. 737 codice civile secondo comma): è ovvio che la quota disponibile la si può calcolare solo al momento della morte perchè solo allora si potrà calcolare qual'è l'intero asse ereditario.
Quanto al tuo n. 3 hai detto semplicemente delle sciocchezze: vatti a guardare oltre all'art. 800 anche l'art.807 e 808 del codice civile; il terzo acquirente non può subire alcuna conseguenza da una eventuale azione di revocazione nei confronti del proprio dante causa (donatario) il quale sarà tenuto alla restituzione (se l'immobile è stato nelle more vendute) del corrispettivo incassato se ancora ce l'ha, in caso contrario il donante si...attaccherà al tram.
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Vecchio 09-01-08, 18:17   #5 (permalink)
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I RISCHI DEI BENI PROVENIENTI
DA DONAZIONE O TESTAMENTO
Non tutti sanno che i beni provenienti da donazione sono soggetti all'azione di revoca da parte di eventuali eredi defraudati dei loro diritti.

Andiamo per ordine. La Legge stabilisce che le proprietà del defunto cadano in successione e divengano dei parenti più stretti in base ad alcuni dettagliati meccanismi di attribuzione.

La devoluzione dell'eredità deve cioè avvenire obbligatoriamente a favore dei cosiddetti eredi "legittimi", salvo che essi non dichiarino formalmente di rinunciarvi.

Quando il proprietario di un bene decide di donarlo trascurando degli eredi, questi acquisiscono la facoltà legale di opporsi alla donazione fino ad ottenerne la revoca. In conseguenza di tale annullamento chi ha ricevuto il bene ne perderebbe la titolarità.

Anche eventuali acquirenti sopravvenuti sarebbero tenuti alla restituzione dell'immobile agli eredi legittimi. E le eventuali ipoteche iscritte successivamente alla donazione perderebbero di efficacia.

Lo stesso problema potrebbe verificarsi in caso di successione in forza di testamento. Quando le volontà del defunto ledono le quote destinate agli eredi "legittimi" essi possono intraprendere un'azione intesa a modificare i beneficiari della successione.

Ora, poiché è materialmente impossibile risalire con certezza a tutti gli eredi legittimi, salvo rare eccezioni le banche rifiutano di concedere mutui su immobili che hanno osservato trasferimenti di proprietà in questo modo.

L'unica salvaguardia viene dal trascorrere del tempo. Le ipoteche mantengono infatti la loro efficacia se la trascrizione della donazione o della successione è avvenuta da oltre vent'anni.

Inoltre, il trasferimento è considerato definitivo se il donante (o il defunto) è deceduto da oltre dieci anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni legali da parte degli eredi.

SUGGERIMENTO: se il donante è vivente ed è implicata una compravendita si può tentare di affrontare il problema con uno stratagemma che alcune banche condividono.

Si tratta di far intervenire il donante facendogli prestare fideiussione nella vendita. In tal modo gli eventuali eredi che si facessero avanti si troverebbero da un lato a vantare dei diritti rispetto all'immobile; dall'altro, a causa della fideiussione, a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti.

Poiché economicamente i due effetti si bilanciano, ciò renderebbe illogico procedere ad un'azione giudiziaria.

Fermo restando che non può trattarsi di una conclusione assoluta, perché la scelta degli eredi potrebbe prescindere da un principio strettamente economico, per esempio nel caso in cui attribuiscano al bene un particolare valore affettivo.
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Vecchio 09-01-08, 18:20   #6 (permalink)
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CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI
ACCETTATI IN GARANZIA IPOTECARIA
Qualsiasi immobile dispone di un valore intrinseco e sarebbe perciò idoneo a garantire un finanziamento mediante iscrizione ipotecaria.

Ai fini del mutuo casa però le cose vanno diversamente. Infatti le banche si mostrano interessate ad acquisire la garanzia soltanto su un ristretto gruppo di immobili. Che devono rispettare precisi criteri.

Le considerazioni prendono in esame quattro argomenti.

.......................................

4. PROVENIENZA

Se uno o più dei trasferimenti di proprietà dell'ultimo ventennio sono avvenuti per donazione o in forza di testamento ed i donanti (o i defunti) non sono deceduti da almeno dieci anni, la banca non accetterà di iscrivere l'ipoteca sul bene, a causa del rischio di azione di un erede legittimo danneggiato.
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Vecchio 09-01-08, 19:12   #7 (permalink)
È illogico ma è così
 
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I RISCHI DEI BENI PROVENIENTI
DA DONAZIONE O TESTAMENTO
Non tutti sanno che i beni provenienti da donazione sono soggetti all'azione di revoca da parte di eventuali eredi defraudati dei loro diritti.

Andiamo per ordine. La Legge stabilisce che le proprietà del defunto cadano in successione e divengano dei parenti più stretti in base ad alcuni dettagliati meccanismi di attribuzione.

La devoluzione dell'eredità deve cioè avvenire obbligatoriamente a favore dei cosiddetti eredi "legittimi", salvo che essi non dichiarino formalmente di rinunciarvi.

Quando il proprietario di un bene decide di donarlo trascurando degli eredi, questi acquisiscono la facoltà legale di opporsi alla donazione fino ad ottenerne la revoca. In conseguenza di tale annullamento chi ha ricevuto il bene ne perderebbe la titolarità.

Anche eventuali acquirenti sopravvenuti sarebbero tenuti alla restituzione dell'immobile agli eredi legittimi. E le eventuali ipoteche iscritte successivamente alla donazione perderebbero di efficacia.

Lo stesso problema potrebbe verificarsi in caso di successione in forza di testamento. Quando le volontà del defunto ledono le quote destinate agli eredi "legittimi" essi possono intraprendere un'azione intesa a modificare i beneficiari della successione.

Ora, poiché è materialmente impossibile risalire con certezza a tutti gli eredi legittimi, salvo rare eccezioni le banche rifiutano di concedere mutui su immobili che hanno osservato trasferimenti di proprietà in questo modo.

L'unica salvaguardia viene dal trascorrere del tempo. Le ipoteche mantengono infatti la loro efficacia se la trascrizione della donazione o della successione è avvenuta da oltre vent'anni.

Inoltre, il trasferimento è considerato definitivo se il donante (o il defunto) è deceduto da oltre dieci anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni legali da parte degli eredi.

SUGGERIMENTO: se il donante è vivente ed è implicata una compravendita si può tentare di affrontare il problema con uno stratagemma che alcune banche condividono.

Si tratta di far intervenire il donante facendogli prestare fideiussione nella vendita. In tal modo gli eventuali eredi che si facessero avanti si troverebbero da un lato a vantare dei diritti rispetto all'immobile; dall'altro, a causa della fideiussione, a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti.

Poiché economicamente i due effetti si bilanciano, ciò renderebbe illogico procedere ad un'azione giudiziaria.

Fermo restando che non può trattarsi di una conclusione assoluta, perché la scelta degli eredi potrebbe prescindere da un principio strettamente economico, per esempio nel caso in cui attribuiscano al bene un particolare valore affettivo.
Immaginavo fossi una persona confusa.

Guarda che "eredi legittimi" e "legittimari" sono due concetti ben differenti e tu, per come argomenti, mostri di non avere affatto presente la differenza.

Se fai trading allo stesso modo di come presti consulenze giuridiche mi sa che perdi/fai perdere dei bei soldi.

Ti conviene limitarti a continuare a disturbare le discussioni altrui perché, evidentemente, è l'unica cosa che ti riesce bene.

fausto scanner non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-01-08, 20:29   #8 (permalink)
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http://it.wikipedia.org/wiki/Erede
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Vecchio 09-01-08, 20:33   #9 (permalink)
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Originalmente inviato da fausto scanner Visualizza messaggio
Immaginavo fossi una persona confusa.

Guarda che "eredi legittimi" e "legittimari" sono due concetti ben differenti e tu, per come argomenti, mostri di non avere affatto presente la differenza.

quando saprai cosa significa avere a che fare con dei meticci apparsi improvvisamente dal nulla dopo essersi abilmente nascosti nelle tenebre per decenni .................

allora ....... solo allora potrai ... forse ... giudicarmi

bannato
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Vecchio 09-01-08, 20:43   #10 (permalink)
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http://www.corriere.it/cronache/08_g...ba99c667.shtml


http://www.google.it/search?hl=it&q=...a=lr%3Dlang_it
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