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Vecchio 23-12-07, 11:26   #1 (permalink)
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Riconoscimento di figlio naturale e cognome del nascituro.

Mario e Maria sono sposati ed hanno due figli.

Mario e Maria si stanno separando consensualmente e sono in attesa (a breve) dell'omologazione dell'accordo di separazione.

Mario e Maria non hanno rapporti da almeno 2 anni.

Nel frattempo Maria ha una relazione con Giuseppe.

Maria rimane incinta grazie a Giuseppe e Mario si chiede come possa essere accaduto.

Giuseppe, che attualmente convive con Maddalena, pur non essendo convivente con Maria, vorrebbe riconoscere il bambino e quindi, d'accordo con Maria, svelare l'evidenza delle cose.

Il bambino porterà il cognome di Giuseppe, di Maria, due cognomi (di Maria unito a quello di Giuseppe) o di Mario...???
CharlesIngalls non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-12-07, 11:56   #2 (permalink)
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Art. 262 c.c.
IL figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce.
In questo caso se Maria e Giuseppe lo riconoscono insieme, potrà assumere il cognome di Giuseppe, altrimenti avrà quello di Maria.
Mario è escluso, perchè il pargolo è stato concepito dopo i 300 giorni dalla separazione, quindi sarà dimostrabile che non è suo e con questi non avrà nulla a che fare.
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Vecchio 23-12-07, 12:36   #3 (permalink)
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Art. 262 c.c.
IL figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce.
In questo caso se Maria e Giuseppe lo riconoscono insieme, potrà assumere il cognome di Giuseppe, altrimenti avrà quello di Maria.
Mario è escluso, perchè il pargolo è stato concepito dopo i 300 giorni dalla separazione, quindi sarà dimostrabile che non è suo e con questi non avrà nulla a che fare.
Il pargolo è concepito prima della separazione!
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Vecchio 23-12-07, 12:37   #4 (permalink)
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Ho trovato questo...

http://www.lastradaweb.it/article.php3?id_article=339

Figlio ‘naturale’ è colui che nasce da un uomo ed una donna non legati tra loro da matrimonio.


In questi casi, qualche tempo fa, si parlava di filiazione illegittima, espressione che manifestava il forte disvalore sociale e giuridico nei confronti nei figli nati fuori del matrimonio.


Poi, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha quasi parificato la situazione dei figli nati da genitori sposati e quella dei figli nati da genitori non sposati tra loro, sia se questi ultimi abbiano comunque una relazione stabile sia se abbiano avuto solo un incontro occasionale.


La persona nata fuori del matrimonio, tuttavia, non acquista automaticamente la veste di ‘figlio naturale’, che deriva dalla dichiarazione di nascita (riconoscimento), effettuata da uno o da entrambi i genitori, oppure dalla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.


Uno degli effetti del riconoscimento è l’acquisto, da parte del figlio, del cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se entrambi i genitori procedono al riconoscimento contemporaneamente, il figlio naturale assume il cognome del padre (art.262 codice civile).


Quando il riconoscimento sia stato effettuato inizialmente solo dalla madre e successivamente avvengano il riconoscimento del padre o la dichiarazione giudiziale di paternità, il nostro ordinamento prevede che il figlio possa assumere il cognome del padre in aggiunta o in sostituzione a quello della madre (una norma analoga non sussiste, invece, nel caso inverso, cioè quando intervenga in un secondo momento il riconoscimento della madre o la dichiarazione di maternità).


Nel caso di successivo riconoscimento da parte del padre o di successiva dichiarazione di paternità, la scelta del cognome da usare spetta al figlio, ma fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’interessato è il giudice (il Tribunale per i minorenni) ad effettuare la scelta per conto del minore, il quale potrà sempre modificarla.


Al giudice spetta, altresì di decidere "circa l’assunzione del cognome del padre" quando vi sia conflitto tra i genitori. La scelta sarà effettuata sulla base dell’interesse del minore e tenendo conto della preminenza attribuita dal nostro ordinamento al cognome paterno. Tale preminenza viene meno nei casi in cui il cognome del padre sia eccezionalmente discriminante e rischi, perciò, di determinare una turbativa per il minore, e quando tra il riconoscimento effettuato dalla madre e quello effettuato dal padre sia trascorso un intervallo di tempo tale che il cognome materno sia divenuto segno distintivo dell’identità del minore, per essere egli conosciuto nell’ambito sociale in cui è vissuto col cognome materno.


Difatti, la Corte Costituzionale - che, con la sentenza n.297/1996, ha dichiarato illegittimo l’art. 262 c.c., nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale- ha precisato che il cognome "gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità".


Erminia Acri


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Vecchio 23-12-07, 13:19   #5 (permalink)
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Mario e Maria sono sposati ed hanno due figli.

Mario e Maria si stanno separando consensualmente e sono in attesa (a breve) dell'omologazione dell'accordo di separazione.

Mario e Maria non hanno rapporti da almeno 2 anni.

Nel frattempo Maria ha una relazione con Giuseppe.

Maria rimane incinta grazie a Giuseppe e Mario si chiede come possa essere accaduto.

Giuseppe, che attualmente convive con Maddalena, pur non essendo convivente con Maria, vorrebbe riconoscere il bambino e quindi, d'accordo con Maria, svelare l'evidenza delle cose.

Il bambino porterà il cognome di Giuseppe, di Maria, due cognomi (di Maria unito a quello di Giuseppe) o di Mario...???

Risposta strettamente giuridica : Giuseppe ha diritto a chiedere ed ottenere il riconoscimento del figlio naturale. In caso di opposizione, è sufficiente chiedere l'esame del DNA.
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Vecchio 23-12-07, 13:24   #6 (permalink)
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Risposta strettamente giuridica : Giuseppe ha diritto a chiedere ed ottenere il riconoscimento del figlio naturale. In caso di opposizione, è sufficiente chiedere l'esame del DNA.


Perchè se sono io il padre non vedo perchè un altro lo debba essere al posto mio...!!!
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Vecchio 23-12-07, 13:25   #7 (permalink)
Omni hora cvstodire.
 
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non ho capito una cosa.
Se il figlio è concepito in costanza di matrimonio (la separazione sembra essere successiva) non c'è una presunzione relativa di paternità in capo al coniuge?
Basta dichiarare all'anagrafe il nome del padre naturale (o di non volerlo rivelare) o è necessaria un'azione di disconoscimento di paternità?

Grazie a chi vorrà rispondermi.

Saluti, Lightcreek
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Vecchio 23-12-07, 13:29   #8 (permalink)
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non ho capito una cosa.
Se il figlio è concepito in costanza di matrimonio (la separazione sembra essere successiva) non c'è una presunzione relativa di paternità in capo al coniuge?
Basta dichiarare all'anagrafe il nome del padre naturale (o di non volerlo rivelare) o è necessaria un'azione di disconoscimento di paternità?

Grazie a chi vorrà rispondermi.

Saluti, Lightcreek
Appunto...
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Vecchio 23-12-07, 13:36   #9 (permalink)
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non ho capito una cosa.
Se il figlio è concepito in costanza di matrimonio (la separazione sembra essere successiva) non c'è una presunzione relativa di paternità in capo al coniuge?
Basta dichiarare all'anagrafe il nome del padre naturale (o di non volerlo rivelare) o è necessaria un'azione di disconoscimento di paternità?

Grazie a chi vorrà rispondermi.

Saluti, Lightcreek
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Appunto...


Il problema è che una delle condizioni necessarie per la separazione consensuale è l'assenza di rapporti sessuali tra le le due parti. Ecco perchè in caso di contrasti è illuminante il test del DNA.
cleopatra758 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-12-07, 13:43   #10 (permalink)
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Il problema è che una delle condizioni necessarie per la separazione consensuale è l'assenza di rapporti sessuali tra le le due parti. Ecco perchè in caso di contrasti è illuminante il test del DNA.
Non credo sia condizione necessaria stabilita dalla legge, semmai nessuno dei due coniugi, per rispetto reciproco, non ne dovrebbe avere con terze persone. Ma l'Amore è superiore alla legge, ed è giusto che sia così.
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