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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2003
Messaggi: 5,257
Popolarità: 42949682 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le dichiarazioni vanno conservate per 10 anni (termine ordinario di prescrizione). La documentazione a supporto di detrazioni, deduzioni ecc. (es. ricevute di spese mediche, contabili bancarie da cui si evincono gli interessi sul mutuo, ecc.) vanno conservate normalmente fino al 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. P.es. dichiarazione 2007 (redditi 2006), conservazione dei documenti fino al 31/12/2011. I documenti relativi alle dichiarazioni fino al 2003 vanno conservati 2 anni in più se non si è aderito al condono. In teoria coloro che non hanno aderito al condono a Capodanno potranno bruciare i documenti di supporto alle dichiarazioni 2001, chi invece ha aderito al condono potrà mettere nel falò i documenti relativi alla dichiarazione 2003. In pratica però è meglio aspettare altri 4 mesi.
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Nov 2005
Messaggi: 1,043
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che io sappia sono 5 anni per il mod 730 (dipendenti) 10 anni per il modello unico (lavoro autonomo). In Italia proprio la giungla fiscale fa si che è meglio tenerli per 15.
Con i bolli auto qui a Mestre è successo un casino che ti cheidevano gli arretrati di 12 anni fa. Meglio non rischiare, tenere tutto sempre. |
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#9 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jun 2007
Messaggi: 284
Popolarità: 16175985 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ciao! ti riporto ciò che ho trovato su un sito...
Termini di decadenza dell''accertamento L’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, commi da 24 a 26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l’attività di accertamento di cui, rispettivamente, all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La norma è volta a garantire all’amministrazione finanziaria, a fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, l’utilizzabilità degli elementi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto a pena di decadenza per l’accertamento. È, infatti, previsto che l’ordinario termine decadenziale per l’attività di accertamento è aumentato al doppio quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto. In queste ipotesi l’amministrazione potrà, dunque, notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA. L’ampliamento dei termini nel senso sopra esposto è, tuttavia, limitato al solo periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione che assume rilevanza penale, mentre non si estende ad altri periodi d’imposta, per i quali valgono gli ordinari termini per l’accertamento. La disposizione che introduce il suddetto ampliamento trova applicazione, secondo quanto disposto dall’articolo 37, comma 26, del decreto, a partire dal periodo d’imposta per il quale, alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto), i termini per l’accertamento, di cui al primo e secondo comma dell’articolo 43 del d. P.R. 600 del 1973 e dell’articolo 57 del d. P.R 633 del 1972, siano ancora pendenti. |
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#10 (permalink) |
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Data registrazione: May 2008
Messaggi: 2
Popolarità: 0 ![]() |
730
Ho sempre presentato, in quanto pensionato, il 730 sempre allo stesso CAF di Roma fin dal 2001.
In occasione della presentazione di quest'anno mi è stata richiesto di presentare nuovamente tutta la documentazione relativa alle ristrutturazioni edilizie di casa degli anni precedenti. Questa documentazione è già in mano loro come attestato dalle ricevute 730rilasciatemi dal CAF gli scorsi anni. Il problema è che non ne sono più in possesso in quanto ho subito un furto in casa lo scorso Natale eoltre a oggetti di valore sono spariti alcuni faldoni di documenti (non so cosa pensassero di trovarci i ladri). Di ciò mi sono reso conto solo ora andando a ricercare la documentazione richiestami, per il resto tutto è stato denunciato ai Carabinieri e all'Assicurazione. Cosa mi suggerite di fare ? Mi pare che io sia responsabile della tenuta della documentazione solo nei confronti dell'Agenzia delle entrate e non debba essere esposto alle irragionevoli richieste del CAF che però potrebbe rifiutarsi di accettare il 730 di quest'anno ? Ne ha facoltà ? Grazie |
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