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Vecchio 14-12-07, 10:07   #1 (permalink)
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Esecutività Sentenza di primo grado e appello...

in caso di una sentenza di primo grado in una causa civile che è stata successivamente appellata...la sentenza diventa immediatamente esecutiva nel senso che la parte che soccombente deve pagare l'altra parte oppure occorre aspettare il termine del ricorso d'appello...?
Thanks
Socrates non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-12-07, 19:41   #2 (permalink)
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Originalmente inviato da Socrates Visualizza messaggio
in caso di una sentenza di primo grado in una causa civile che è stata successivamente appellata...la sentenza diventa immediatamente esecutiva nel senso che la parte che soccombente deve pagare l'altra parte oppure occorre aspettare il termine del ricorso d'appello...?
Thanks
Ti posto gli artt. del codice di procedura civile che ti interessano.

282. Esecuzione provvisoria.
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (1).
283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione (1).
351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.
Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ri-corso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può di-sporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'ese-cuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile (1).


In buona sostanza le sentenze di primo grado son sempre provvisoriamente esecutive; se appellate, e l'appellante nell'atto di appello chiede la sospensione della provvisoria esecuzione, il Giudice dell'appello decide sulla richiesta nei termini e nei modi indicati nell'art. 351.
In mancanza di un provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del giudice del gravame,e fino a quando questo provvedimento non c'è, puoi eseguire la sentenza di primo grado.
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