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Vecchio 18-11-07, 12:55   #1 (permalink)
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perditempo non è ancora classificato
Dichiarazione locazione alla Polizia

Nel caso di locazione di un locale commerciale , esiste l'obbligo di presentare la denuncia, per le leggi antiterrorismo, alla Polizia /Carabinieri oppure tutto ciò è valido solo per la locazione di una abitazione?Quanto tempo ho a disposizione prima di inoltrare la denuncia.Ringrazio chi vorrà rispondermi.Un saluto Perditempo
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Vecchio 18-11-07, 17:19   #2 (permalink)
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Nel caso di locazione di un locale commerciale , esiste l'obbligo di presentare la denuncia, per le leggi antiterrorismo, alla Polizia /Carabinieri oppure tutto ciò è valido solo per la locazione di una abitazione?Quanto tempo ho a disposizione prima di inoltrare la denuncia.Ringrazio chi vorrà rispondermi.Un saluto Perditempo
http://www.poliziadistato.it/pds/cit...fabbricato.pdf

Cessione di fabbricato
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede
(a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna
(b) dell’immobile
(c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente
deve richiedere al cessionario (d).
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o
privata)
ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di
un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco).
L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome
proprio o altrui
(proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante
legale), li cede ad altri.
La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere
obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità.
Non sono ammesse altre modalità,
neppure l’eventuale conoscenza personale.
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve
avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità
al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque
uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di r i t o r n o .
Gualberto non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-11-07, 17:54   #3 (permalink)
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perditempo non è ancora classificato
Per Gualberto,
ti ringrazio per la risposta, non sapervo cosa fare mi sei stato molto utile.Ciao Perditempo
perditempo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-11-07, 18:12   #4 (permalink)
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di niente.
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Vecchio 14-03-08, 12:26   #5 (permalink)
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Bisogna comunicare anche il rientro in possesso del bene?
grazie
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Vecchio 18-03-08, 22:41   #6 (permalink)
liberare i Beagle
 
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Bisogna comunicare anche il rientro in possesso del bene?
grazie
dal momento che la responsabilità è del dichiarante/proprietario, in caso di non rinnovo del contratto di affitto, si presume che il bene sia a disposizione del proprietario. Se cambia il conduttore si deve fare una nuova dichiarazione sempre che il bene sia a disposizione del conduttore per un periodo superiore ai 30 gg.

I contratti stagionali mensili della casa al mare o ai monti sono normalmente di 29 gg.
airone44 non  è collegato   Rispondi citando
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