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Regime fiscale
Ho optato per il regime dichiarativo con il mio intermediario italiano, poiche' essendo investitore residente all'estero non sono tenuto a pagare la ritenuta sul capital gain in Italia ma nel mio paese di residenza.
Nei giorni scorsi ho disinvestito delle SICAV di diritto lussemburghese e con mia sorpresa ho scoperto che la banca cossispondente mi ha applicato la trattenuta per l'imposta sul capital gain del 12.5%. Mi sono lamentato con la SIM che dopo aver pensato ad un errore della banca corrispondente mi ha risposto con l'email sotto (inclusa quella da loro ricevuta dalla banca corrispondente). I conti non mi tornano io pensavo che il 12.5% si applicasse solo ad eventuali dividendi della SICAV e non al capital gain, altrimenti a cosa serve il regime dichiarativo???? C'e' qualcuno che mi puo' illuminare? Grazie mille Egregio Signor XXXX, Con riferimento alle comunicazioni intercorse relativamente alle ritenute applicate siamo a trasmetterLe quanto ricevuto. La Banca Corrispondente ci ha inviato la mail che trova in allegato e che le inoltriamo, anticipandoci che la scelta del regime dichiarativo riguarda i soli redditi DIVERSI, e pertanto il cliente che ha optato per il regime dichiarativo, ogni volta che realizza un utile (plus) su fondi armonizzati e collocati in Italia, viene applicata la ritenuta del 12,50% e il cliente paga in quanto trattasi di redditi di CAPITALE; se realizza una perdita (minus) trattasi di redditi DIVERSI compensabili con altri utili derivanti da redditi diversi. Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore supporto, Cordialmente -----Original Message----- From: Customerdesk Sicav Sent: venerdì 16 novembre 2007 7.56 To: XXX Cc: XXX; XXX; Subject: R: CLIENTE IN REGIME DICHIARATIVO Gentile Sig.ra XXX, Con la presente sono a ribadirle che il regime tributario dei proventi di capitali derivanti dall'investimento in fondi SICAV di diritto estero viene delineato a norma dell'art. 10-ter della legge n. 77/83, cosi come modificato dal D. Lgs. 461/97 e successive variazioni. In particolare, i proventi relativi a quote di fondi armonizzati ( e cioe' conformi alle direttive comunitarie ) commercializzati in Italia sono assoggettati a ritenuta del 12,50% a cura dell'intermediario residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi. Il comma 3 della norma citata chiarisce che la ritenuta di cui al comma 1 operata a titolo di acconto nei confronti di .... c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73 (ex. 87) del medesimo Testo Unico. Sulla base di quanto sopra sono quindi a confermarle che la ritenuta e' stata correttamente applicata. Cordiali saluti. |
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Voltati...
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le plusvalenze delle SICAV estere si tassano sempre (anche se si hanno minusvalenze), non vengono considerate redditi diversi ma redditi da capitale
Per chiarezza Plusvalenza--> reddito di capitale Minusvalenza--> Reddito diverso Ultima modifica di jean_05 : 16-11-07 alle ore 20:47 |
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#6 (permalink) |
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Voltati...
Data registrazione: Feb 2006
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Negli ETF il grosso della tassazione avviene come reddito di capitale, non come reddito diverso. Ti allego un estratto da borsa italiana.
Tu però sei in dichiarativo, da quello che ho letto in giro (anche se con qualche discordanza) in caso di regime dichiarativo i redditi sono corrisposti al lordo e vanno inseriti in dichiarazione dei redditi . E'decisamente il caso che aspetti che passi qualche esperto tipo Voltaire La tassazione Gli ETF, cosiddetti “armonizzati”, sono equiparati a livello regolamentare e fiscale non alle azioni ma ai Fondi e alle Sicav: i redditi conseguenti dalla negoziazione di ETF non vengono di conseguenza classificati semplicemente come REDDITI DIVERSI, ma sono divisi in due componenti. La prima componente, che la normativa fiscale ha inquadrato come REDDITO DI CAPITALE, è calcolata come differenza tra il NAV del giorno di vendita e il NAV del giorno di acquisto. Se il regime fiscale prescelto dall’investitore è quello del risparmio amministrato a questa differenza, se positiva, si applica la consueta aliquota sostitutiva del 12,5% che vale a titolo d’imposta. La seconda componente è dovuta al fatto che i prezzi a cui l’investitore acquista/vende sul mercato le quote dell’ETF sono generalmente diverse dal NAV. Questo avviene perché il prezzo di mercato “dei replicanti” riflette il valore corrente delle azioni che lo compongono mentre il NAV è calcolato generalmente sui prezzi di chiusura. Questa seconda componente, che la normativa fiscale ha definito come REDDITI DIVERSI, si calcola nel seguente modo: (Prezzo Vendita dell’ETF-Prezzo Acquisto dell’ETF)-(NAV giorno di Vendita-NAV giorno di Acquisto). Anche a questa seconda componente, se positiva, si applica l’aliquota del 12,5% che vale a titolo d’imposta. Se la differenza tra i NAV è superiore alla differenza dei prezzi l’investitore accumula minusvalenze anche in corrispondenza di un delta prezzi positivo. Come detto la normativa non consente di compensare REDDITI DIVERSI con REDDITI DI CAPITALE, e quindi non consente di compensare le perdite (minusvalenze) pregresse su azioni con i REDDITI DI CAPITALE (prima componente) appena realizzati con gli ETF. Consente invece di compensare le perdite (minusvalenze) pregresse su azioni con i REDDITI DIVERSI (seconda componente). La seconda componente è però solitamente di entità molto più limitata rispetto alla prima componente. Ultima modifica di jean_05 : 17-11-07 alle ore 01:50 |
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Che tu sappia, posso chiedere al Fisco il rimborso del 12.5% che mi è stato trattenuto sul cagital gain della SICAV? |
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#8 (permalink) |
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Voltati...
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Dovrebbe essere la convenzione tra il paese e l'Italia ad evitare la doppia imposizione.
Mi fermo qui perchè inizialmente ero intervenuto per una cosa semplice e mi sto avventurando in un campo minato ![]() Ci sono molte persone nella tua situazione spero che qualcuno possa essere più preciso
Ultima modifica di jean_05 : 18-11-07 alle ore 16:23 Motivo: un punto poteva essere frainteso |
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Voltaire non passa più da queste parti? |
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