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#3 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2002
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Citazione:
http://www.diritto.it/materiali/civi...r_occulto.html saluti vecchialiar |
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#4 (permalink) | |
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Omni hora cvstodire.
Data registrazione: Nov 2003
Messaggi: 1,662
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Citazione:
Non vi è nessun motivo (che mi venga in mente) che giustifichi la figura del prestanome. Saluti, Lightcreek |
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#6 (permalink) |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 37,883
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Riguardo alla figura (un po' oscura) del "prestanome", peraltro non poi così rara, mi pare giusto segnalare questo interessante scritto :
L’ IMPRENDITORE OCCULTO Per vari motivi alcuni imprenditori preferiscono non comparire negli atti che compiono, ma utilizzare un prestanome che appaia ai terzi come imprenditore. Il prestanome è un soggetto nulla tenente con un patrimonio inconsistente, quindi i creditori non hanno nulla su cui rivalersi, che agisce in nome proprio nell’interesse dell’imprenditore occulto. L’ imprenditore occulto non vuole apparire nei confronti dei terzi come titolare dell’ impresa, per questo si serve di un prestanome, stipendiato, che compie nel suo interesse ma in nome proprio tutti gli atti relativi all’esercizio d’impresa. Il vero titolare così non compare all’esterno ed anche se riceve gli utili della sua società, si sottrae ai rischi e alle responsabilità che derivano dall’esercizio d’ impresa. In linea generale il rischio d’ impresa ricade, secondo il criterio della spendita del nome, sulla persona nel cui nome gli atti d’impresa sono posti in essere. Rapporto interno tra imprenditore occulto e prestanome: il primo mette i mezzi necessari, riscuote gli utili e impartisce le direttive. Rapporto esterno tra prestanome e terzi: il problema della responsabilità, secondo la maggior parte della dottrina, ricade sull’imprenditore palese. Non tutti però la pensano così: * La tesi dell’imprenditore occulto fa riferimento all’art. 147 c2 della l. fallimentare 267/1942. << se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza d’altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d’ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio. >> La L. dispone che in conseguenza del fallimento della società può essere dichiarato fallito il socio occulto di società palese; questo implica che la stessa regola deve valere per il socio occulto di società occulta. Tutto questo dimostra che è possibile il fallimento del socio occulto. * Un’altra corrente di pensiero considera non solo il criterio della spendita del nome per l’imputazione dell’ attività d’ impresa, ma anche la spendita del nome con un meccanismo capace di trasferire agli altri l’atto e l’effetto (l’agire con uno pseudonimo non impedisce l’identificazione del soggetto). Nell’ipotesi del prestanome viene considerato imprenditore chi agisce usando il nome altrui e non anche chi ne consente l’uso. * Una terza corrente di pensiero crede che: vi è parificazione del prestanome e dell’imprenditore occulto sul piano della responsabilità in quanto non può essere considerato imprenditore colui che ha agito, sia pur esternamente, per interposta persona, ha amministrato e ha riscosso gli utili. studiamo.it |
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2005
Messaggi: 28,161
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La figura del prestanome non è disciplinata, è una figura di comodo a cui ricorre chiunque - persona fisica o giuridica - non voglia apparire in prima persona. Quindi, giuridicamente, ha tutti i diritti e doveri riconosciuti al soggetto privato o giuridico di cui fa le veci. "Incarico" da accettare con estrema diffidenza e solo se si ha "il pelo sullo stomaco".
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#8 (permalink) | |
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@@@@@@@@@@@@@@
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Citazione:
ciao cleo
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