![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|||||||
| Registrazione | Blog | FAQ | Gruppo sociale | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
![]() |
|
|
Strumenti discussione | Valuta discussione | Modalità visualizzazione |
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: May 2007
Messaggi: 14
Popolarità: 1147768 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
legge antiriciclaggio - guardia di finanza
Salve a tutti,
avrei da sottoporvi un quesito in materia antiriciclaggio. Un negoziante ha sottoscritto un contratto di attività in agenzia finanziaria con la money 2 money al fine di fornire al pubblico servizi di pagamento bollettini postali per utenze domestiche. Il contratto dava anche la possibilità di effettuare operazioni di money transfer che, tuttavia, il negoziante non ha mai effettuato. Un paio di mesi fa la guardia di finanza inizia un'ispezione presso il negozio per verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio. Dopo aver accertato e verbalizzato che nessuna operazione di money transfer era mai stata effettuata e che gli importi dei pagamenti bollettini erano tutti di piccola entità e neanche sommando diverse operazioni si raggiungeva la soglia di €. 12.500,00, gli Agenti decidono comunque di contestare l'infrazione della normativa per non aver il negoziante identificato e registrato nell'archivio unico informatico i clienti che pagavano le bollette (luce, gas, telefono) e per non aver istituito l'archivio unico di cui sopra con tutti i connessi! La sanzione applicata è fino a €. 51.000,00! A mio avviso, non esiste alcun obbligo di identificare a mezzo documento chi paga le bollette...altrimenti lo stesso principio dovrebbe valere per le poste Italiane o per le banche, dove quotidianamente facciamo la fila per pagare le utenze! Voi che ne pensate? Può il predetto servizio costituire attività di promozione e conclusione contratti per la quale è previsto il rispetto della normativa antiriciclaggio? Inoltre, al negoziante viene contestato il fatto che l'iscrizione presso l'elenco dell'U.I.C. è stata fatta a nome suo e non della società...ma la norma prevede che gli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche svolgono la loro attività per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco... che ne pensate?? Grazie...saluti a tutti! |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) |
|
Member
|
il consiglio che ti posso dare è di girare il quesito direttamente all'UIC e alla Banca d'Italia per conoscenza.
Anche se a mio parere, stante il disposto dell'UIC: " Adempimenti antiriciclaggio" Agli agenti in attività finanziaria si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette. Le modalità per l'adempimento dei suddetti obblighi sono definite dal decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 143 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006." (http://www.uic.it/UICFEWebroot/) Per di più proprio il succitato provvedimento UIC - Allegato A -riporta che esiste l'obbligo per l'AFF di identificazione della clientela che compie prestazione di servizi di pagamento di altra natura, e tali operazionoi devono essere registrate nell'archivio informatico con il codice 8799. Saluti. Ultima modifica di Antonio.Mazzone : 24-10-07 alle ore 23:27 |
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: May 2007
Messaggi: 14
Popolarità: 1147768 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I termini per l'impugnazione sono troppo brevi per aspettare il parere dell'U.I.C....
In effetti la normativa pone l'obbligo per gli AAF che promuovono e concludono i contratti di cui all'art. 106 T.U.B. e tra questi vi sono i servizi di pagamento...ma stento a credere che si debbano identificare tutte le persone che vanno a pagare le utenze domestiche...non risponde neanche alla ratio della legge antiriciclaggio! |
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||