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Vecchio 17-09-07, 11:32   #1 (permalink)
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E' legittima questa sanzione?

Una richiesta tardiva di aggiornamento della carta di circolazione, eseguita oltre 60 giorni dal trasferimento della sede legale avvenuto nello stesso Comune di residenza, può essere sanzionata dalla Polizia municipale di un qualsiasi altro Comune anche dopo un anno dall'aggiornamento della carta medesima ?

E' accaduto che dopo aver pagato un divieto di sosta la Polizia Municipale, senza aver mai visto la carta di circolazione, ha dichiarato di aver accertato "d'ufficio" che non erano stati ottemperati i termini prescritti all'art. 94, Comma 3, del C.d.S..

Senza curarsi che l'aggiornamento era stato richiesto ed ottenuto da oltre un anno ha comminato una sanzione di 628 euro !!!!!

E' legittima questa sanzione?
Mi sembra strano che l'aggiornamento tardivo della carta di circolazione (ravvedimento operoso) non interrompi gli effetti sanzionatori del C.d.S..

In altre parole se per qualche motivo non si riesce ad ottemperare entro i 60 giorni all'aggiornamento della carta di circolazione sembrerebbe che non ci sia alcuna possibilità di evitare la pesante sanzione.
In tal caso converrebbe non fare mai l'aggiornamento e sperare di non essere mai scoperti!!!!

Grazie
Arciof
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Vecchio 17-09-07, 22:11   #2 (permalink)
Asinus asinum fricat
 
L'avatar di Rospolone
 
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Una richiesta tardiva di aggiornamento della carta di circolazione, eseguita oltre 60 giorni dal trasferimento della sede legale avvenuto nello stesso Comune di residenza, può essere sanzionata dalla Polizia municipale di un qualsiasi altro Comune anche dopo un anno dall'aggiornamento della carta medesima ?

E' accaduto che dopo aver pagato un divieto di sosta la Polizia Municipale, senza aver mai visto la carta di circolazione, ha dichiarato di aver accertato "d'ufficio" che non erano stati ottemperati i termini prescritti all'art. 94, Comma 3, del C.d.S..

Senza curarsi che l'aggiornamento era stato richiesto ed ottenuto da oltre un anno ha comminato una sanzione di 628 euro !!!!!

E' legittima questa sanzione?
Mi sembra strano che l'aggiornamento tardivo della carta di circolazione (ravvedimento operoso) non interrompi gli effetti sanzionatori del C.d.S..

In altre parole se per qualche motivo non si riesce ad ottemperare entro i 60 giorni all'aggiornamento della carta di circolazione sembrerebbe che non ci sia alcuna possibilità di evitare la pesante sanzione.
In tal caso converrebbe non fare mai l'aggiornamento e sperare di non essere mai scoperti!!!!

Grazie
Arciof
Trovandosi nel paese dei bananai non bisogna meravigliarsi mai di nulla ...

Rospolone non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17-09-07, 23:36   #3 (permalink)
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L'avatar di Sandro56
 
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Una richiesta tardiva di aggiornamento della carta di circolazione, eseguita oltre 60 giorni dal trasferimento della sede legale avvenuto nello stesso Comune di residenza, può essere sanzionata dalla Polizia municipale di un qualsiasi altro Comune anche dopo un anno dall'aggiornamento della carta medesima ?

E' accaduto che dopo aver pagato un divieto di sosta la Polizia Municipale, senza aver mai visto la carta di circolazione, ha dichiarato di aver accertato "d'ufficio" che non erano stati ottemperati i termini prescritti all'art. 94, Comma 3, del C.d.S..

Senza curarsi che l'aggiornamento era stato richiesto ed ottenuto da oltre un anno ha comminato una sanzione di 628 euro !!!!!

E' legittima questa sanzione?
Mi sembra strano che l'aggiornamento tardivo della carta di circolazione (ravvedimento operoso) non interrompi gli effetti sanzionatori del C.d.S..

In altre parole se per qualche motivo non si riesce ad ottemperare entro i 60 giorni all'aggiornamento della carta di circolazione sembrerebbe che non ci sia alcuna possibilità di evitare la pesante sanzione.
In tal caso converrebbe non fare mai l'aggiornamento e sperare di non essere mai scoperti!!!!

Grazie
Arciof
Domanda; quando ti hanno fatto la contravvenzione avevi già fatto il ravvedimento operoso?
Se si, informati ma secondo me non devi nulla, perchè altrimenti ad ogni multa che prendi viene effettuato il controllo e ti becchi anche la seconda multa.
Altrimenti dovevano farti pagare la multa direttamente nel ravvedimento oneroso; va bene essere il paese dei farlocchi, ma a tutto c'è un limite o no?

Comunque io mi informerei e dopo farei opposizione, non so se in prefettura o dal GdP.

Auguri!!!!!!!!!!!!!!!!
Sandro56 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-09-07, 11:40   #4 (permalink)
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Domanda; quando ti hanno fatto la contravvenzione avevi già fatto il ravvedimento operoso?
Se si, informati ma secondo me non devi nulla, perchè altrimenti ad ogni multa che prendi viene effettuato il controllo e ti becchi anche la seconda multa.
Altrimenti dovevano farti pagare la multa direttamente nel ravvedimento oneroso; va bene essere il paese dei farlocchi, ma a tutto c'è un limite o no?

Comunque io mi informerei e dopo farei opposizione, non so se in prefettura o dal GdP.

Auguri!!!!!!!!!!!!!!!!
Grazie e complimenti per l'ottima considerazione.
Quando ho fatto la domanda di aggiornamento tramite agenzia automobilistica ho pagato quanto dovuto ed ho poi ricevuto l'adesivo da applicare sulla carta. Per cui, anche se in ritardo, ho ottemperato alla legge.

Sono d'accordo con te sul fatto che non devo nulla, però la multa mi è stata notificata e sono adesso obbligato a fare ricorso.

La tua considerazione sarà un elemento in più per il ricorso; in effetti ad ogni divieto di sosta in qualsiasi città italiana sarei esposto alla sanzione "d'ufficio" con la conseguenza di passare il mio tempo futuro in Prefettura o dal Giudice di Pace !!!!!!!

Ancora Grazie.
Arciof
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Vecchio 18-09-07, 13:24   #5 (permalink)
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L'avatar di Sandro56
 
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Grazie e complimenti per l'ottima considerazione.
Quando ho fatto la domanda di aggiornamento tramite agenzia automobilistica ho pagato quanto dovuto ed ho poi ricevuto l'adesivo da applicare sulla carta. Per cui, anche se in ritardo, ho ottemperato alla legge.

Sono d'accordo con te sul fatto che non devo nulla, però la multa mi è stata notificata e sono adesso obbligato a fare ricorso.

La tua considerazione sarà un elemento in più per il ricorso; in effetti ad ogni divieto di sosta in qualsiasi città italiana sarei esposto alla sanzione "d'ufficio" con la conseguenza di passare il mio tempo futuro in Prefettura o dal Giudice di Pace !!!!!!!

Ancora Grazie.
Arciof
By the way informati con un avvocato se chi ha frmato la constatazione non possa essere accusato che ne so di abuso d'ufficio o di omissione; perchè sarebbe il caso che questi stro..zetti in uniforme cominciassero a pagare anche loro quando sbagliano.
Sandro56 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-09-07, 23:52   #6 (permalink)
Deus Patria Familia
 
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heilà non esageriamo.............
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Vecchio 19-09-07, 07:20   #7 (permalink)
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Una richiesta tardiva di aggiornamento della carta di circolazione, eseguita oltre 60 giorni dal trasferimento della sede legale avvenuto nello stesso Comune di residenza, può essere sanzionata dalla Polizia municipale di un qualsiasi altro Comune anche dopo un anno dall'aggiornamento della carta medesima ?

E' accaduto che dopo aver pagato un divieto di sosta la Polizia Municipale, senza aver mai visto la carta di circolazione, ha dichiarato di aver accertato "d'ufficio" che non erano stati ottemperati i termini prescritti all'art. 94, Comma 3, del C.d.S..

Senza curarsi che l'aggiornamento era stato richiesto ed ottenuto da oltre un anno ha comminato una sanzione di 628 euro !!!!!

E' legittima questa sanzione?
Mi sembra strano che l'aggiornamento tardivo della carta di circolazione (ravvedimento operoso) non interrompi gli effetti sanzionatori del C.d.S..

In altre parole se per qualche motivo non si riesce ad ottemperare entro i 60 giorni all'aggiornamento della carta di circolazione sembrerebbe che non ci sia alcuna possibilità di evitare la pesante sanzione.
In tal caso converrebbe non fare mai l'aggiornamento e sperare di non essere mai scoperti!!!!

Grazie
Arciof
Ma sono matti? Ma che articolo del C.D.S. hanno citato per elevarti la sanzione, sempre il 94? Per me è assolutamente illegittima
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Vecchio 19-09-07, 07:40   #8 (permalink)
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La butto lì. A mio parere la polizia municipale può intervenire con la sanzione relativamente al comma 4. Per il comma 3 la stessa può intervenire con la sanzione solo se colto in flagrante, mentre rimani sempre soggetto alla sanzione da parte dall'agenzia delle entrate, sempe che non decadano i termini.


Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.


L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.


Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 622 a euro 3.111 .


Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 311 a euro 1.555


La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste dal comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.


Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.


Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.


In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori .
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