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Vecchio 18-07-07, 07:41   #1 (permalink)
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Chi paga spese processuali e Avvocato parte opposta se è NULLATENENTE ?

Vorrei gentilmente sapere chi paga le spese processuali e l' Avvocato parte opposta ( che esce vincitore dalla causa ), se il colpevole è NULLATENENTE, e magari difeso da Avvocato d' ufficio ?

GRAZIE !!!
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Vecchio 18-07-07, 09:27   #2 (permalink)
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il nullatenente
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Vecchio 18-07-07, 11:25   #3 (permalink)
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il nullatenente
ok, presupposto questo, ma come fà ?

L' avvocato che vince la causa da qualche d'uno vuole i soldi ( dall' Assistito uscito vncitore nel processo ? ) !

E come paga il nullatenente ? Con un' allungamento della pena detentiva ?
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Vecchio 18-07-07, 13:46   #4 (permalink)
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non paga
quando guadagnerà qualcosa pagherà

e l'avvocato i soldi li prende dall'assistito vincente o piazzato che sia
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Vecchio 18-07-07, 14:41   #5 (permalink)
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Vorrei gentilmente sapere chi paga le spese processuali e l' Avvocato parte opposta ( che esce vincitore dalla causa ), se il colpevole è NULLATENENTE, e magari difeso da Avvocato d' ufficio ?

GRAZIE !!!

i poveri hanno proprio questo "vantaggio", nessuno può togliergli ciò che non hanno! Sempre che siano autentici poveri! Con la soppressione della responsabilità penale per gli illeciti civili ... si è affermata la prassi che non si fa causa a nullatenenti! In passato invece se non pagavi andavi in carcere. Oggi (salvo eccezionali casi: vedi fallimento, materia fiscale ecc) l'inadempimento di una obbligazione non prevede nessuna blanda restrizione. E così non hai altro da sperare che successivamente abbia ad acquistare qualcosa da sottoporre a pignoramento!


Per i falsi poveri (persone che si sono spoglitate dei propri beni o li hanno intestati ad altri) ci sono l'azione revocatoria/simulatoria ovvero l'azione per interposta sostituzione reale di persona.
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Vecchio 18-07-07, 15:08   #6 (permalink)
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In passato invece se non pagavi andavi in carcere. Oggi (salvo eccezionali casi: vedi fallimento, materia fiscale ecc) l'inadempimento di una obbligazione non prevede nessuna blanda restrizione. .
Quindi per la causa :

FALLIMENTO FINMATICA

promossa dal SITI ( Sindacato Itlaiano Tutela Investitori ) siamo sicuri di non rischiare di vincere la causa e dover pagare NOI l' avvocato ?!
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Vecchio 18-07-07, 15:17   #7 (permalink)
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Per i falsi poveri (persone che si sono spoglitate dei propri beni o li hanno intestati ad altri) ci sono l'azione revocatoria/simulatoria ovvero l'azione per interposta sostituzione reale di persona.
Puoi chiarire meglio, please ?
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Vecchio 18-07-07, 16:26   #8 (permalink)
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Quindi per la causa :

FALLIMENTO FINMATICA

promossa dal SITI ( Sindacato Itlaiano Tutela Investitori ) siamo sicuri di non rischiare di vincere la causa e dover pagare NOI l' avvocato ?!


il fallimento sposta i binari:
non siamo nel caso di un povero "nullatenente",
ma una società "insufficientetenente" che per insolvenza viene dichiarata fallita:


Il fallimento sposta i binari, perchè innensta (per la particolarità dellla situazione) una procedura concorsuale collettiva dove, riunito l'attivo, e liquidatolo, si procede a ripartizione a beneficio dei creditori della società fallita(e l'avvocato del siti è appunto uno di questi) secondo una certo ordine di priorità, spese processuali in prededuzione, poi creditori privilegiati (privilegio ipoteca, pegno) creditori chirografari ... A rigore talvolta dalla liquidazione dell'attivo non ci sono i soldi nemmeno per pagare il curatore ... Ma non penso che sia questo il tuo caso.
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Vecchio 18-07-07, 16:28   #9 (permalink)
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i poveri hanno proprio questo "vantaggio", nessuno può togliergli ciò che non hanno! Sempre che siano autentici poveri! Con la soppressione della responsabilità penale per gli illeciti civili ... si è affermata la prassi che non si fa causa a nullatenenti! In passato invece se non pagavi andavi in carcere. Oggi (salvo eccezionali casi: vedi fallimento, materia fiscale ecc) l'inadempimento di una obbligazione non prevede nessuna blanda restrizione. E così non hai altro da sperare che successivamente abbia ad acquistare qualcosa da sottoporre a pignoramento!


Per i falsi poveri (persone che si sono spoglitate dei propri beni o li hanno intestati ad altri) ci sono l'azione revocatoria/simulatoria ovvero l'azione per interposta sostituzione reale di persona.
credo che anche chi ha debiti con il fisco e con l'Inps, se è nullatenente non gli possono fare nulla.
c'e' un mio amico che deve un sacco di soldi al fisco ed all'INPS, fece la separazione dei bene con la moglie. aveva già ricevuto la cartella esattoriale per oltre 80.000 euro. avava una casa di proprietà che ha venduto prima della separazione dei beni e la sua parte liquida l'ha tolta dalla banca.
l'anno scorso ha venduto la casa della madre deceduta ed ha incassato la sua quota ( yerza parte ). ha versato gli assegni sul suo c/c e piano piano lo sta svuotando e versa a poco alla volta sl conto della moglie e di un fratello.
potrebbero solo sequestrargli il c/c, ma fino a che lo faranno lo troveranno sotto zero.
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Vecchio 18-07-07, 17:30   #10 (permalink)
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Puoi chiarire meglio, please ?
art 1417
il creditore tizio asserisce che il debitore è ancora proprietario della villa (infatti ci va ancora a vivere come dalle risultanza dell'agenzia investigativa ........ ..... .... fai tu) tusculana, perchè venduta solo simulatamente.

art 2901
il creditore tizio asserisce che il debitore ha venduto fraudolentamente la villa tusculana (infatti ....) per nuocere le sue ragioni

art 2900-1703
il creditore tizio asserisce che il debitore è proprietario della villa tusculana, anche se intestatario risulta essere un terzo (interposizione reale di persona). Più precisamente il creditore sostiene che il suo debitore abbia conferito mandato (senza rappresentanza) ad un terzo per l'acquisto della villa tusculana. Al debitore spetta il diritto al trasferimento, giusto azione ex mandato, ma si guarda bene dall'esercitarla. Il creditore allora intende sostituirsi ex art 2900 al debitore inerte.

(in tutti i casi ci sono puntuali regole di opponibilità ai terzi aventi causa e creditori, regolate in base alla priorità della trascrizione)
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