![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: May 2007
Messaggi: 234
Popolarità: 9834993 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vendere un immobile
Ciao a tutti. Una domanda semplice (o almeno credo!
)Se io vendo casa mia e voglio restare qualche mese in una sistemazione provvisoria, in affitto, prima di valutare l'acquisto di un altra abitazione, devo pagare qualche tassa sui soldi che incasso dal compratore?! Cioè...se la vendo, poniamo per la cifra di 100, non è che risulta un reddito di 100 e devo pagarci le imposte come sui redditi da stipendio ecc? Scusate l'ignoranza in materia ma avevo sentito dire che da qualche anno non si pagano più le tasse su queste compravendite, se la casa ha più di 5 anni ecc. Boh?!?! Grazie per le eventuali risposte.
|
|
|
|
|
|
#4 (permalink) | |
|
a difesa del gregge
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 8,631
Popolarità: 42949678 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
Secondo la disposizione contenuta al comma 1, lettera b), del nuovo articolo 67 del Tuir, costituiscono redditi diversi anche le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di beni immobili e quelle relative a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. In particolare, costituiscono redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari". Affinché si realizzi, quindi, una plusvalenza tassabile è necessario che: l'immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società, e così via l'immobile non deve essere stato acquisito tramite atti di successione o donazione l'immobile sia stato ceduto entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione alla data di alienazione del bene, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo l'immobile non sia stato utilizzato dal cedente o dai suoi familiari, ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, per la maggior parte del periodo come abitazione principale. Anche per le predette plusvalenze, le modalità di determinazione sono dettate dal nuovo articolo 68, comma 1, del Tuir. Pertanto, come avviene per le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, anche nel caso di cessione di fabbricati, la plusvalenza imponibile è determinata dalla differenza tra corrispettivo incassato e costo d'acquisizione aumentato dei costi inerenti deducibili appositamente documentati. |
|
|
|
|
|
|
#5 (permalink) | |
|
a difesa del gregge
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 8,631
Popolarità: 42949678 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
Secondo la disposizione contenuta al comma 1, lettera b), del nuovo articolo 67 del Tuir, costituiscono redditi diversi anche le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di beni immobili e quelle relative a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. In particolare, costituiscono redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari". Affinché si realizzi, quindi, una plusvalenza tassabile è necessario che: 1 ) l'immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società, e così via 2 ) l'immobile non deve essere stato acquisito tramite atti di successione o donazione 3 ) l'immobile sia stato ceduto entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione alla data di alienazione del bene, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo 4 )l'immobile non sia stato utilizzato dal cedente o dai suoi familiari, ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, per la maggior parte del periodo come abitazione principale. Anche per le predette plusvalenze, le modalità di determinazione sono dettate dal nuovo articolo 68, comma 1, del Tuir. Pertanto, come avviene per le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, anche nel caso di cessione di fabbricati, la plusvalenza imponibile è determinata dalla differenza tra corrispettivo incassato e costo d'acquisizione aumentato dei costi inerenti deducibili appositamente documentati. |
|
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||