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#1 (permalink) |
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il buffett dei pover
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fideiussone bancaria garantita da azioni
per motivi personali che non sto a spiegare , mi trovo nella necessita' di chiedere una fideiussione bancaria , detta fideiussione sara' garantita' da azioni quotate in borsa.
La fideiussione dura un anno , che succede se nel frattempo una o piu' societa' sono oggetto di OPA ? Posso parteciparvi o rimango "bloccato" ? |
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#3 (permalink) |
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il buffett dei pover
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speriamo catilina ... in effetti sembrerebbe logico, gia' preso contatti...
mi dicono che l'OPA e' un evento eccezionale naturalmente c'e' da distinguere fra OPA gratuita e concambi piu' o meno onerosi per me (a buon senso) se si tratta di un'OPA totalitaria non dovrebbero opporsi |
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#6 (permalink) |
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il buffett dei pover
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allora cerco di spiegarmi meglio... la fideiussione non e' per una richiesta di liquidita' , ma la banca garantisce per me nei confronti di terzi
il pagamento di una rateizazzione per l'acquisto di una attivita' commerciale quindi le azioni rimangono bloccate per un anno .... almeno cosi' mi e' stato spiegato , non sono un drago in queste cose spero di essermi spiegato bene. X Malibu : quindi posso scegliere fra il "mandato a vendere" e il pegno, cio' significa che nel 1° caso la banca procede a vendermi le azioni, per coprire la mia (eventuale ) insolvenza? |
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#7 (permalink) |
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scùlta un balòss...
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Lo scarto sulla garanzia sarà almeno del 25%... trattandosi di azioni. cio' vuol dire che per garantire 100 dovrai avere almeno 125 di azioni.
il pegno è piu' "vincolante" rispetto al mandato a vendere, ed è legalmente piu' semplice da far eseguire da parte della banca. la finalita' è la medesima, ma il mandato a vendere in alcune banche non viene accettato per problemi di esecuzione. |
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#8 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Nov 2003
Messaggi: 8,899
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se è un mandato a vendere l'unico problema è mantenere nel deposito il controvalore stabilito, visto che la banca si fida.
se è pegno, esiste la necessità di individuare di volta in volta l'oggetto del pegno. con un paio di firme su appositi moduli il problema si dovrebbe risolvere. |
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#9 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Nov 2003
Messaggi: 8,899
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una cosa che mi piacerebbe chiarire è questa: i contratti di deposito a garanzia di alcuni istituti bancari riportano articoli di questo tenore:
"i titoli o valori che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione dei titoli inizialmente depositati, nonchè quelli rinvenienti da ogni altra ipotesi di sostituzione o di reimpiego sono soggetti all'originaria costituzione in pegno senza pertanto alcuna soluzione di continuità dell'originario vincolo di garanzia." ha validità?? i titoli oggetto di pegno non dovrebbero essere individuati specificatamente di volta in volta ?? mi ricordo che un tempo per tali titoli si richiedeva la materialità e il deposito in caveau. ed anche: " la garanzia pignoratizia si estende agli interessi, ai dividendi..."" ma gli interessi e dividendi non dovrebbero essere a disposizione del cliente??? che valore hanno simili clausole contrattuali??? |
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#10 (permalink) |
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L'Ebraico LDV
Data registrazione: Oct 2001
Messaggi: 4,477
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la fideiussione è necessariamente a favore di terzo: cioè tizio garantisce (con tutti i suoi beni) il debito di caio verso sempronio. Invece il pegno è una garanzia specifica che puo essere a favore proprio o di terzi; cioè tizio garantisce il proprio creditore sempronio, ovvero il creditore di un suo amico. Mentre la fideiussione è un'obbligaz, il pegno è un GARANZIA. Il fideiussore può essere semplice, cioè limitarsi a garantire l'obbligazione altrui con tutto il suo patrimonio, o ovviamente pignoratizio o ipotecario se a garanzia del suo adempimento concede un proprio o altrui bene in garsanzia: in questo caso abbiamo il terzo datore di pegno o ipoteca a garanzia della fideiussione (accanto al caso più semplice di terzo datore di pegno o ipoteca a garanzia del debito principale, accanto alla figura standard di pegno e ipoteca a garanzia di debiyo proprio).
a proprio favore cioè si da solo il pegno e l'ipoteca, e non la fideiussione che è necessariamente a favore di terzo. Il pegno e l'opoteca possono essere anche a beneficio di terzi. quindi il nostro amico può essere debitore principale e concedere pegno per se; ovvero essere terzo datore di pegno; ovvero essere fideiussore e concedere pegno a garanzia della propria obbligazione di garanzia; ovvero concedere pegno sull'azione di regresso della fideiussore-banca: alla fine è lo stesso ... ma giuridic è diverso. in linea generalissima, in caso di pegno di cosa fruttifera (quali sono i titoli azionari bot ecc) la legge lascia alle parti stabilire l'estensione o meno della garanzia ai frutti; in mancanza di diverso accordo i frutti cadranno in garanzia 2352-2791 a spanne |
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