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Norme su Imposte Bollo per deposito titoli
Io vorreri riuscire a capire , (???) quale sia - e chi la stabilisce - la periodicità MINIMA per la quale sia dovuta l'imposta di bollo sul dossier titoli
Intanto ho scoperto che NON è - di per sè - il fatto di avere un dep titoli attivo ( quindi con titoli PRESENTI ) che genera il dover pagare questo tributo; infatti l'origine del prelievo deriva dalla comunicazione della situazione del dep tit che la banca ci invia A questo punto , avendo verificato nei fatti che gli istituti bancari usano ""comunicare"" tale situazione con diversa periodicità , parrebbe che ci sia una indubbia discrezionalità nell'applicazione di questo tributo... Chi ha qualche conoscenza in più è invitato a dire la sua... Io ho trovato riferimenti alla normativa che riporto: Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 Disciplina dell'imposta di bollo (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 3) TITOLO PRIMO Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento Art. 1 Oggetto dell'imposta Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella annessa tariffa. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi. Art. 2 Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato. Art. 3 Modi di pagamento L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: 1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4; 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone; 3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima è stabilita in lire cinquecento. L'intendenza di finanza può autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali può essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione e versamento del tributo. Art. 4 Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo. Art. 5 Definizione di foglio, di pagina e di copia Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella: a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale Art. 6 Misura del tributo in caso d'uso Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso. [Art. 7 - Definizione di ricevuta] [art. soppresso] Art. 8 Onere del tributo nei rapporti con lo Stato Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario. TITOLO SECONDO Modi di applicazione dell'imposta Art. 9 Carta bollata Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. É vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento. Art. 10 Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni. Art. 11 Bollo straordinario Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione. É vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo. Art. 12 Marche da bollo L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.É vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza. Art. 13 Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute; 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce; 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato; 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale; 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo; 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita; 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità; 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona; 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita; 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano; 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa; 12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva; 13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare; 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande; 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto. Art. 14 Speciali modalità di pagamento Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione. L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso. L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso. Art. 15 Pagamento in modo virtuale Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione. Art. 16 Riscossione coattiva Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto. TITOLO TERZO Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito Art. 17 Atti dei procedimenti giurisdizionali Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio è prenotata a debito. Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio. Art. 18 - Atti di persone od enti ammessi al gratuito patrocinio Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione. TITOLO QUARTO Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà Art. 19 Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo. Art. 20 Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio. Art. 21 Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data. Art. 22 Solidarietà Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore. [comma abrogato] Art. 23 Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti. TITOLO QUINTO Sanzioni ./. continua |
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TITOLO QUINTO
Sanzioni Art. 24 Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila. Art. 25 - Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila. 3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Art. 26 - Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. Art. 27 - Violazioni costituenti reati [comma abrogato] Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale. [Art. 28 - Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni] [articolo abrogato] [Art. 29 - Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta] [articolo abrogato] Art. 30 Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto. Art. 31 Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa. Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro. Art. 32 Irreperibilità di valori bollati É ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo. É altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa. TITOLO SESTO Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni Art. 33 Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera centomila lire. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2) e 3), del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione. Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promuovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa. [Art. 34 - Accertamento delle violazioni] [articolo soppresso] Art. 35 Organi competenti all'accertamento delle violazioni L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli artt. 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi. I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli artt. 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli. I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi. Art. 36 Modalità di accertamento delle violazioni Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente. Art. 37 Termini di decadenza - Rimborsi L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale. Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto. Art. 38 Ripartizione delle pene pecuniarie Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168. TITOLO SETTIMO Vendita dei valori bollati Art. 39 Distribuzione, vendita al pubblico e aggio La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura: a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a), e b): del 2 per cento. Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico. Il Ministro delle finanze può con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate. I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti. I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito. L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario. Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'intendenza di finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia. Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda. Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito. Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma. Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate. TITOLO OTTAVO Disposizioni transitorie e finali Art. 40 Disposizioni transitorie Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. Art. 41 Integrazione dei valori I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12. Art. 42 - Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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INDICE del D.L. n. 7/2005:
Art. 1. - Disposizioni per l'università Art. 2. - Disposizioni per la ricerca Art. 3. - Interventi per i beni e le attività culturali Art. 4. - Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale Art. 5. - Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Art. 6. - Commissari straordinari per le opere strategiche Art. 7. - Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione Art. 8. - Copertura finanziaria Art. 9. - Entrata in vigore -------------------------------------------------------------------------------- DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 (indice) (Testo coordinato e modificato dalla legge di conversione 43/2005) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005) DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MODALITà DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE. Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la necessità ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Università e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attività culturali; Considerata altresì la necessità e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una più ampia mobilità per i pubblici dipendenti, nonché di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni per l'università I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, é ridotto ad un anno. Art. 2. Disposizioni per la ricerca Il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca é autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni. Art. 3. Interventi per i beni e le attività culturali Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, é destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3, é inserito il seguente: «3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»; al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»; al comma 7, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.». Art. 4. Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, é autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art. 5. I nterventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: «7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.». Art. 6. Commissari straordinari per le opere strategiche All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»; il comma 4 é sostituito dal seguente: «4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale é prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»; il comma 4-quater é sostituito dal seguente: «4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.». Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 7. Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 1, comma 300: 1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»; 2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse; 3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»; dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne é previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis. Art. 8. Copertura finanziaria All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed Euro 40.828.223 per l'anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 9. Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegati (omissis) |
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Risoluzione 13 del 17.01.06
OGGETTO Istanza d'Interpello - ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA. Unico documento contenente estratto di conto corrente e comunicazione relativa a deposito titoli - Imposta di bollo TESTO Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione del d.P.R.n. 642 del 1972, XX S.p.A ha esposto il seguente: QUESITO L'ente interpellante fa presente che: - "A norma dell'art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, gli jestratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385' sono soggetti a un'imposta di bollo fissa, determinata in misura diversa in relazione al destinatario (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) e alla periodicita' di emissione del documento (annuale, semestrale, trimestrale, mensile); - Tale imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi a deposito titoli, indicati nell'art. 2, nota 2-bis, e negli artt 9, commi 1, lett. a), 13, commi 1, 2 e 14; - Nel caso di coincidenza tra l'intestatario del conto corrente e l'intestatario del deposito titoli "... intende procedere periodicamente all'emissione e all'invio ai clienti di un unico documento contenente sia l'estratto di conto corrente sia la comunicazione relativa ad uno o piu' depositi titoli collegati al conto corrente stesso (cd. "estratto conto unificato")". Quanto sopra premesso, chiede di conoscere se "... la redazione in un unico contesto dell'estratto di conto corrente e della comunicazione relativa ai depositi di titoli collegati al conto stesso comporti l'applicazione dell'imposta di bollo una sola volta oppure tante volte quanti sono i rapporti di c/c e di deposito titoli certificati". SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La XX osserva che: "... La legittimita' dell'applicazione dell'imposta di bollo una sola volta con riferimento ad jatti plurimi o comulativi' e' prevista in generale dall'art. 13, terzo comma, n. 15) del D.P.R. n. 642 del 1972, secondo il quale: "in ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: (...) 15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto". La disposizione, infatti, risulta caratterizzata da un ampio ambito di applicazione (convenzioni, istanze, certificazioni e provvedimenti), che puo' ragionevolmente estendersi fino a comprendere la fattispecie del documento unico contenente l'estratto di conto corrente e la comunicazione relativa ai connessi depositi titoli, che nella sostanza costituiscono "certificazioni". (omissis) Nella fattispecie di cui si tratta, ai clienti verrebbe trasmesso un rendiconto unificato comprendente la situazione (movimentazione e saldo) del rapporto di conto corrente bancario e quella relativa ai rapporti di depositi titoli ad esso collegati, entrambe riferite al medesimo periodo temporale". L'interpellante ritiene unico tale documento poiche' composto di piu' pagine numerate progressivamente e emesso in un unico contesto e sotto la medesima data. Inoltre, fa presente che "... il deposito titoli, pur avendo una propria autonomia giuridica rispetto al connesso rapporto di conto corrente, risulta comunque imprescindibilmente legato a quest'ultimo, considerato che lo stesso rappresenta lo strumento di regolamentazione dei risultati della gestione del deposito stesso. Gli elementi sopra indicati sembrano integrare i presupposti per il verificarsi del cd "effetto sostitutivo" di cui al richiamato art. 13, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642 del1972, facendo ritenere l'assolvimento dell'imposta di bollo sul rapporto di conto corrente esaustivo dell'analoga obbligazione tributaria che graverebbe sul deposito titoli qualora quest'ultimo non risultasse connesso e regolato mediante conto corrente. La stretta connessione del deposito titoli al c/c in cui trova regolamentazione sembra far acquisire al primo (...) natura accessoria rispetto a quest'ultimo, che viene a configurarsi come rapporto principale". Per i motivi sopra esposti, l'ente interpellante ritiene che per ogni rendiconto unificato, contenente l'estratto di conto corrente bancario e le comunicazioni relative ai depositi titoli collegati, e' legittima l'applicazione dell'imposta di bollo una sola volta nella misura di cui all'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 dispone l'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine per "Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonche' estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: a) con periodicita' annuale à 22,80 b) con periodicita' semestrale à 11,40 c) con periodicita' trimestrale à 5,70 d) con periodicita' mensile à 1,90". La relativa nota 3-ter specifica "L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14". Dal disposto di tale articolo si evince che lo stesso individua due distinte fattispecie di documenti soggetti all'imposta di bollo il primo il conto corrente bancario (cfr. risoluzione n. 160/E dell'11/11/2005) o postale e il secondo la comunicazione del deposito titoli. Il legislatore, introducendo l'imposta di bollo in misura forfetaria, ha voluto sottoporre al prelievo fiscale soltanto lo specifico documento - estratto di conto corrente di corrispondenza e comunicazione relativa al deposito di titoli - esentando nel contempo tutti gli altri documenti relativi a rapporti regolati mediante conto corrente ovvero relativi a deposito di titoli indicati nella nota 3-ter. Il richiamo fatto dall'ente interpellante all'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 (Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio), a sostegno dell'applicabilita' di una sola imposta di bollo all'unico documento contenente l'estratto di conto corrente e la comunicazione relativa ad uno o piu' deposito titoli collegati al conto corrente stesso, non e' condivisibile. Infatti, il primo comma di tale articolo stabilisce la regola di carattere generale per la quale: "Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta." Pertanto e' sempre possibile utilizzare lo stesso foglio per la redazione di un ulteriore atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario, a condizione che anche per quest'ultimo atto sia corrisposta la relativa imposta. In particolare, e' consentito scrivere la comunicazione relativa al deposito titoli (per il quale e' prevista il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario) su un foglio gia' utilizzato per la redazione di altro atto soggetto ad imposta di bollo in modo ordinario o straordinario - quale e' l'estratto di conto corrente -, ma anche su tale comunicazione deve essere corrisposta la relativa imposta. Nel caso di specie non puo' essere invocato il disposto dell'articolo 13, comma 3, n. 15 del d.P.R. n. 642 del 1972 secondo cui "In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio (omissis) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto". Infatti l'elenco degli atti e documenti che possono scriversi sul medesimo foglio senza il pagamento dell'imposta di bollo e' tassativo e non comprende l'estratto di conto corrente e le comunicazioni di deposito titoli. Infine non e' condivisibile la tesi per la quale la stretta correlazione tra il deposito titoli e il conto corrente comporti l'applicazione dell'imposta di bollo una sola volta. Infatti, le imposte da corrispondere per gli estratti di conto corrente e per le comunicazioni di deposito titoli sostituiscono rispettivamente quelle dovute per gli atti e documenti precisati nella nota 3-ter all'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 in relazione al conto corrente e in relazione al deposito titoli. Quindi le imposte sostitutive da corrispondere sono tante quanti sono i rapporti di conto corrente e di deposito titoli intercorrenti tra la banca e cliente. Da quanto sopra precisato, consegue che per ogni rendiconto unificato c l'estratto di conto corrente e le comunicazioni relative ai depositi titoli collegati in esso contenuti scontano singolarmente l'imposta di bollo di cui all'articolo 13 comma 2-bis del d.P.R. n. 642 del 1972, anche se redatti sul medesimo foglio. La risposta di cui alla presente risoluzione, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 Disciplina dell'imposta di bollo (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 3) MATERIA CONCESSIONI GOVERNATIVE - Circolare 207 del 16 novembre 2000 Ministero delle Finanze 2.2 NORME IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 2.2.1 Art. 55 - Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo L'articolo 55 del "collegato", concernente disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessioni governative e di imposta di bollo con il comma 3 aggiunge, ............................. ........................................ .................. Con il successivo comma 5, viene prevista - aggiungendo un periodo alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalita' diverse da quelle cartolari e, comunque, oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille Euro. Come e' noto, l'articolo 13, comma 2-bis della tariffa sopracitata, stabilisce che gli estratti conto, comprese le comunicazioni relative a depositi di titoli quale che sia il loro valore nominale o di rimborso - il cui invio e' previsto con periodicita' annuale (ai sensi dell'articolo 119 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415) - sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura di lire 49.500 e se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica tale importo deve essere maggiorato di lire 58.500. L'assolvimento dell'imposta in questione sostituisce quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi, ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli Uffici dell'Ente Poste, ivi compresa, tra l'altro, la comunicazione relativa ai depositi di titoli (articolo 13, comma 2-bis, nota 3-ter). L'esclusione dall'imposta di bollo sostitutiva, disposta dalla norma in riferimento, pertanto, comporta l'applicazione del tributo nella misura ordinaria di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 della sopracitata tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972 (attualmente stabilita in lire 2.500 per ogni esemplare). NON RIESCO A TROVARE art. 13, c.2-bis DPR 642/72 il sito del ministero delle finanze , ovviamente NON funziona..... chi conosce , posti |
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#8 (permalink) |
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per normativa trasparenza Banca d'Italia, almeno una voltar l'anno DEVI ricevere rendicontazione del tuo deposito titoli se è stato movimentato (quindi obbligo di rendicontazione)
L'imposta annua la paghi in una unica soluzione se lo ricevi una volta o splittata se lo ricevi mens/trim cmq tutto giusto quello che si è scritto sopra: è un'imposta che lo Stato pretende sulla produzione dell'estratto conto e non sul fatto di avere aperto il dossier o il conto corrente |
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#9 (permalink) | |
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se la rendicontazione è mensile non puoi addebitarmi i bolli per una rendicontazione che non c'è stata. Se è annuale allora si. se scrivessero i codici sorgenti come questi scrivono le leggi ![]()
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nell'allegato postato da Massimo S. articolo 13-2bis sono indicate le varie imposte secondo la frequenza di rendicontazione
non ho capito cosa intendi tu? le imposte indicate non mi sembrano però aggiornate |
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