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Vecchio 18-06-07, 09:06   #1 (permalink)
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Con il Decreto n. 45 del 7 Marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10-4-2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP". In questo Decreto dal titolo poco allarmante, è invece occultata una nuova "tassa" o, come altre volte è stata chiamata, un "contributo di solidarietà" posto a carico, non dei soli dipendenti INPDAP o degli iscritti ai fondi pensione dallo stesso amministrati, ma di tutti i dipendenti e pensionati di tutte le Pubbliche Amministrazioni....

L'art. 1 del Decreto, infatti, recita:

"1. Il presente regolamento si applica:
a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

"Dall'art. 2 si evince invece che:"
1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3.

3. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile." All'art. 3 si precisa che il contributo trattenuto sarà nella misura
- dello 0.35% (= € 3,50 per ogni € 1.000,00) della retribuzione contributiva (quella sulla quale si effettuano le trattenute INPS) dei dipendenti;
- dello 0,15% (= € 1,50 per ogni € 1.000,00) dell'ammontare lordo della pensione per i collocati a riposo.

Ma, a chi conviene questa iscrizione "di diritto", che somiglia molto a quella prevista per i fondi pensione sostitutivi del TFR? A parere di chi scrive, allo stato, l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP non conviene sicuramente a tutti i dipendenti lontani dall'età pensionabile, in quanto possono accedere ai prestiti ed ai mutui di natura assistenziale erogati dall'Istituto ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/79 e possono farlo, per di più, senza limitazioni significative, potendosi contare annualmente su budget in genere commisurati alla richiesta, cosa che non avviene con l'INPDAP che compila graduatorie annuali per l'accesso a questi benefici da parte degli iscritti e, quindi, ha tempi di erogazione molto lunghi; non conviene sicuramente a tutti i dipendenti anche prossimi all'età pensionabile, che non ritengano di voler chiedere prestiti dopo il pensionamento o non desiderino prolungare dopo il pensionamento prestiti gia presi lasciando che il residuo capitale degli stessi venga trattenuto sulla "liquidazione"; potrebbe, forse, convenire ai colleghi prossimi al pensionamento interessati ad ottenere un prestito che, per evitare, all'atto del pensionamento stesso il recupero in unica soluzione sulla liquidazione del valore capitale residuo del prestito ottenuto dal proprio ente potrebbero optare per il prestito INPDAP; a chi, già pensionato, intenda rivolgersi all'INPDAP che offre condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato finanziario esterno. Chi ritenga, di non essere interessato all'iscrizione di diritto alla menzionata "Gestione INPDAP", dovrà quindi farsi parte diligente nell'inviare alla propria amministrazione di appartenenza, se dipendente, od al proprio ente previdenziale, se pensionato, ed all'INPDAP, una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Poiché il Decreto è in vigore dal 25 aprile 2007, ma le Amministrazioni devono iniziare la trattenuta a decorrere dalla retribuzione relativa al mese successivo alla scadenza di 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (ossia dal novembre 2007), non occorre affrettarsi ma sarà nostra cura ritornare sull'argomento a tempo debito, sia per fornire ulteriori chiarimenti sulla base dell'esito delle trattative per il rinnovo contrattuale e delle richieste che saranno formulate dai colleghi, sia per fornire il testo della eventuale comunicazione.
05 Giugno 2007
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Vecchio 19-06-07, 01:17   #2 (permalink)
Asinus asinum fricat
 
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Originalmente inviato da coppelius
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Con il Decreto n. 45 del 7 Marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10-4-2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP". In questo Decreto dal titolo poco allarmante, è invece occultata una nuova "tassa" o, come altre volte è stata chiamata, un "contributo di solidarietà" posto a carico, non dei soli dipendenti INPDAP o degli iscritti ai fondi pensione dallo stesso amministrati, ma di tutti i dipendenti e pensionati di tutte le Pubbliche Amministrazioni....

L'art. 1 del Decreto, infatti, recita:

"1. Il presente regolamento si applica:
a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

"Dall'art. 2 si evince invece che:"
1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3.

3. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile." All'art. 3 si precisa che il contributo trattenuto sarà nella misura
- dello 0.35% (= € 3,50 per ogni € 1.000,00) della retribuzione contributiva (quella sulla quale si effettuano le trattenute INPS) dei dipendenti;
- dello 0,15% (= € 1,50 per ogni € 1.000,00) dell'ammontare lordo della pensione per i collocati a riposo.

Ma, a chi conviene questa iscrizione "di diritto", che somiglia molto a quella prevista per i fondi pensione sostitutivi del TFR? A parere di chi scrive, allo stato, l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP non conviene sicuramente a tutti i dipendenti lontani dall'età pensionabile, in quanto possono accedere ai prestiti ed ai mutui di natura assistenziale erogati dall'Istituto ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/79 e possono farlo, per di più, senza limitazioni significative, potendosi contare annualmente su budget in genere commisurati alla richiesta, cosa che non avviene con l'INPDAP che compila graduatorie annuali per l'accesso a questi benefici da parte degli iscritti e, quindi, ha tempi di erogazione molto lunghi; non conviene sicuramente a tutti i dipendenti anche prossimi all'età pensionabile, che non ritengano di voler chiedere prestiti dopo il pensionamento o non desiderino prolungare dopo il pensionamento prestiti gia presi lasciando che il residuo capitale degli stessi venga trattenuto sulla "liquidazione"; potrebbe, forse, convenire ai colleghi prossimi al pensionamento interessati ad ottenere un prestito che, per evitare, all'atto del pensionamento stesso il recupero in unica soluzione sulla liquidazione del valore capitale residuo del prestito ottenuto dal proprio ente potrebbero optare per il prestito INPDAP; a chi, già pensionato, intenda rivolgersi all'INPDAP che offre condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato finanziario esterno. Chi ritenga, di non essere interessato all'iscrizione di diritto alla menzionata "Gestione INPDAP", dovrà quindi farsi parte diligente nell'inviare alla propria amministrazione di appartenenza, se dipendente, od al proprio ente previdenziale, se pensionato, ed all'INPDAP, una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Poiché il Decreto è in vigore dal 25 aprile 2007, ma le Amministrazioni devono iniziare la trattenuta a decorrere dalla retribuzione relativa al mese successivo alla scadenza di 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (ossia dal novembre 2007), non occorre affrettarsi ma sarà nostra cura ritornare sull'argomento a tempo debito, sia per fornire ulteriori chiarimenti sulla base dell'esito delle trattative per il rinnovo contrattuale e delle richieste che saranno formulate dai colleghi, sia per fornire il testo della eventuale comunicazione.
05 Giugno 2007
Sento un leggero odore di bruciaticcio ... come di ciapet andati a fuoco ....
Ma forse basta solo aereare un po la stanza .....
Rospolone non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21-06-07, 10:45   #3 (permalink)
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Vecchio 22-06-07, 13:51   #4 (permalink)
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Richiesta consiglio

Vorrei sottoporre agli attenti amici del Forum un quesito che mi assillà da un pò di tempo.

Io sono attualmente dipendente di una Pubblica Amministrazione e quindi iscritto all' ente previdenzialem INPDAP.

Ho altresì 10 anni di contributi INPS versati da dipendente di un' Azienda privata.

In previsione del fatto che il Governo ( e Berlusconi aveva già parlato di Privatizzazione dell' INAIL ) vuole creare una SUPER INPS dall' acorpamento di INPS ed INPDAP, vi chiedo coretesemente se ritenete valido e conveniente il portare le "marche" INPS in INPDAP, con relativo esborso economico che devo affrontare per fare ciò.

GRAZIE !!!
investart non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-06-07, 12:19   #5 (permalink)
Vada a bordo, càzzo!
 
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Originalmente inviato da coppelius
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Poiché il Decreto è in vigore dal 25 aprile 2007, ma le Amministrazioni devono iniziare la trattenuta a decorrere dalla retribuzione relativa al mese successivo alla scadenza di 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (ossia dal novembre 2007), non occorre affrettarsi ma sarà nostra cura ritornare sull'argomento a tempo debito, sia per fornire ulteriori chiarimenti sulla base dell'esito delle trattative per il rinnovo contrattuale e delle richieste che saranno formulate dai colleghi, sia per fornire il testo della eventuale comunicazione.
05 Giugno 2007
un mio amico mi ha mostrato la sua busta paga.
ebbene la cosa incredibile è che non è vero che la ritenuta dello 0,35 partirà da novembre 2007 perchè già da parecchio tempo gli viene trattenuto questo 0,35.
come è possibile?
l'unica cosa che mi vien da pensare è che allo 0,35 che già attualmente viene trattenuto si aggiungerà un altro 0,35? ma satrà davvero così?

qualcuno ne sa di più?
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Vecchio 25-06-07, 16:58   #6 (permalink)
rottamo azioni
 
L'avatar di spatrango
 
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Originalmente inviato da xmagox
un mio amico mi ha mostrato la sua busta paga.
ebbene la cosa incredibile è che non è vero che la ritenuta dello 0,35 partirà da novembre 2007 perchè già da parecchio tempo gli viene trattenuto questo 0,35.
come è possibile?
l'unica cosa che mi vien da pensare è che allo 0,35 che già attualmente viene trattenuto si aggiungerà un altro 0,35? ma satrà davvero così?

qualcuno ne sa di più?
Ho appena scritto a mio zio la lettera di recesso perchè non sia sottoposto alla trattenuta
spatrango non  è collegato   Rispondi citando
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