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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2001
Messaggi: 371
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introducing brooker
Onestamente è da un po’ di tempo che stò abbandonando certe idee che avevo per la testa non avendo mai trovato nessuno che mi spiegasse per bene e in maniera onesta se fosse possibile attuarle oppure no.
Sono diversi anni che mi diverto a fare trading, principalmente sui mercati derivati (futuredax,eurostoxx, ,mininasdaq etc.etc) Volevo provare a farlo per conto terzi in modo trasparente e nella totale legalità. L’idea è quella di appoggiarmi ad una banca o broker estero perché tecnologicamente e culturalmente più avanzati e perché i costi che si pagano fuori confine sono più bassi di quelli che paghiamo noi in Italia. Ho già parlato diverso tempo fa con qualche broker che mi fatto vedere le piattaforme per operare sui mercati derivati (le solite note, tipo Jtrader, xtrader, strategy runner etc.etc.), le marginazioni che applicavano, i costi commissionali per transazioni etc.etc. , la possibilità di usare un blockaccount per poter gestire simultaneamente più conti,( cosa che qui in Italia non è possibile fare) ma la risposta alle mie domande non l’ho mai trovata. Appena parlavo di un contratto di collaborazione con loro (come introducing broker per esempio) o qualche altra forma legale che mi permettesse di potermi presentare alla mia clientela come Marco… che collabora con Bank of…..le cose si complicavano e mi depistavano in vario modo nel non legarmi contrattualmente con loro. In parole povere la soluzione che stò cercando io è qualcosa che mi consenta legalmente di poter gestire ( in Italia )soldi per conto terzi attraverso i sistemi di trading che creo, facendomi pagare le retrocessioni dal broker con il quale dovessi raggiungere un accordo e la consulenza da parte dei mie clienti sulla base dei risultati ottenuti. Credete sia possibile fare questo o non esiste nessun tipo di forma legale che consenta un discorso del genere essendo io un privato e non una banca /broker o altro? Se non fosse possibile credete ci possa essere una forma diversa che mi permettesse di gestire soldi per conto terzi ? Spero di esser stato chiaro, ad ogni modo vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato . |
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#2 (permalink) |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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per iniziare potresti guardare la normativa ...
tu sai cosa vorresti fare e in quale categoria rientreresti ... p.f. ... c.f.i. ... mediatore ... paraninfo
da Wikipedia: ... L'intermediario finanziario Per ottenere l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, e poterre così svolgere l'attività relativa, è necessario che, in capo alle imprese dette, ricorrano le seguenti condizioni: * forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; * abbiano per oggetto sociale lo svolgimento di attività finanziarie; * abbiano capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; * siano in possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge. Per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, il Ministro del Tesoro può, in deroga a quanto previsto per le condizioni per l'iscrizione nell'elenco dell'UIC, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, l’UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR: * detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni e * può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. L'attività dell'intermediario finanziario Gli intermediari finanziari possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. Si tratta di operazioni di: * prestito (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito, credito commerciale e forfaiting). Quale unica eccezione, il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; * leasing finanziario * servizi di pagamento * emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, traveller's cheques, lettere di credito) * rilascio di garanzie e di impegni di firma * operazioni in conto proprio e in conto terzi su: o strumenti di mercato monetario, o cambi, o strumenti finanziari a termine e opzioni, o contratti su tassi di cambio e di interesse, * partecipazione alla emissione di titoli e servizi connessi * consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse, concentrazioni e acquisizioni * servizi di intermediazione finanziaria tipo money broking * gestione o consulenza nella gestione di patrimoni * custodia, amministrazione, negoziazione di strumenti finanziari * altre attività aggiunte all elenco allegato alla II direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità Europee, n.89/646/Cee del 15 dicembre 1989 (direttiva intermediari). Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, specifica il contenuto delle attività indicate, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. Inoltre, può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del TUB. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale. Tuttavia, ad essi non si applica la prevista disciplina sulle informative dell'UIC. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio,sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III (Amministrazione straordinaria e Liquidazione coatta amministrativa di Banche) ; ... In caso d'insolvenza, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari (TUF, D.Lgs 58/98, meglio conosciuto come "Testo Draghi"), emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. |
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: May 2001
Messaggi: 371
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La normativa l'ho letta e la conosco discretamente.
Quello che cercavo era un ' alternativa alle difficoltà ineerenti la normativa stessa. Se avessi le disponibilità economiche, forse seguirei la normativa e creerei una sim, ma essendo il mio progetto di ben più modeste ambizioni volevo una soluzione che risultasse sempre nella legalità (visti anche i buchi normativi) ma al contempo più snella ed aconomica. Non sò se mi sono spiegato. |
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#4 (permalink) |
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Gennarino Fan's Club
Data registrazione: Mar 2000
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Se hai già i clienti e quindi non devi sollecitare, una strada possono essere i "separately managed accounts", conti che appartengono ai clienti e dove sei il gestore. Sono legali in vari paesi.
Ciò che non puoi fare è, come detto, cercare clienti. |
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: May 2006
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Questo significa che se uno apre un sito web e sono gli altri a cercarti e a chiederti di loro iniziativa di gestire il loro attuali conti, oppure ti cercano per sentito dire da altri, non è reato? Mi sembra strano, ma forse sbaglio io a credere che l'attività di gestione del denaro altrui senza autorizzazione sia illegale e non solo la sollecitazione. Se non è così, illuminatemi. Ciao
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#6 (permalink) | |
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1.000.000 $ all'anno
Data registrazione: Dec 2003
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Citazione:
E' possibile che non esista modo di operare senza violare un mare di leggi (senza ovviamente fondare una sgr!)? |
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#7 (permalink) | |
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Data registrazione: Dec 2005
Messaggi: 109
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Citazione:
i broker onesti con tanto di autorizzazione del proprio organo vigilante, giustamente non voglio accollarsi oneri per tuo conto. Mi spiego meglio. Tu vuoi gestire ? ok . Qualunque cosa tu faccia, che siano amici, parenti o persone presentate da altre persone anche se solo su web, sei controlegge semplicemente perchè le norme non prevedono che un semplice cittadino (senza mandato come i p.f. o procura) faccia aprire conti presso un brokers e che di conseguenza intaschi retrocessioni,,,,,,,,,,,,altrimenti che lo fai a fare?? ok, ma dirai: IO FACCIO PERFORMANCE?? Allora se fai performance gestisci i tuoi soldi. Io sono del parere che chi gestisce è solo colui che perde,,,,,in tutti i casi potrei sbagliarmi e non lo escludo. Tornando a noi. Se tu fai cappellate, nel senso che gli perdi "solo un po di soldi" i tuoi clienti come minimo ti chiedono il rimborso dell'intera liquidità persa. E se non ce l'hai?? Minimo scappa la denuncia alla GDF o ti ricattano......gli amici e i parenti saranno i primi a farlo, stai tranquillo. Basta recarsi con l'apertura conto e la procura data a tuo nome ed il giochetto è fatto. Il fatto è che ognuno di noi vorrebbe gestire i soldi di altri, c'è chi se la sente di rischiare e chi no. E' bello comprare e vendere, vendere e ricomprare intascando cmq le retrocessioni dal broker, e conosco persone che intascano bei soldi mensilmente, ma sei tu "gestore" che sei illegale,,,,,, Anche se loro (i brokers) non rischiano nulla dal punto di vista legale, non ci mettono la faccia per te, quindi non ti firmeranno mai niente e nient'altro. io me ne guarderei bene ,,,,,,,, |
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#9 (permalink) | |
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Data registrazione: May 2006
Messaggi: 219
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Inoltre se un cittadino italiano si rivolge ad un gestore cittadino estero ad es. in svizzera e sottoscrive un contratto di managed account, magari scaricandolo da un sito in lingua inglese, il gestore estero commette reato per la legge italiana? Io non credo. Mi sa che il divieto vale solo per i cittadini italiani che vogliono gestire conti di altri cittadini italiani (sollecitare in Italia è ovviamente illegale anche dall'estero), così credo di aver capito che funziona leggendo un po' qua e là in rete. Voi che ne pensate? Ciao
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