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#1 (permalink) |
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Disciplina Temporis
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Gestione conto terzi Forex
Salve,
so che l'argomento è stato trattato decine di volte e vi assicuro che ho letto tutti i post relativi allo stesso, ma vorrei comunque chiedere un parere su questo particolare tipo di gestione per conto terzi e vi illustro il caso specifico: dunque mio fratello, mia sorella, tre o quattro amici, un paio di zii mi chiedono spesso di gestire per loro dei soldi (pochi spicci in verità, si va dai mille ai cinquemila euro) e mi era venuto in mente, per rendere fattibile la cosa, di far loro aprire un conto presso un broker americano (uno dove anche io ho un conto) e di farmi firmare poi il "Legal Power of Attorney" (sorta di procura speciale) e tramite un apposito software gestire separatemente questi 5 o dieci conti. Ora, l'UIC mi dice che loro non ci tovano nulla di strano, almeno me lo ha detto telefonicamnte un ragazzotto che ha risposto cortesemente alla mia domanda, per poi dirmi che sarebbe stato meglio se avessi chiesto un parere ufficiale via fax o raccomandata. Bene, io questo parere ufficiale l'ho richiesto, ma ad oggi non ho ottenuto risposta. Secondo voi si rimane sempre e comunque nell'ambito dell agestione abusiva? p.s. mai e poi mai ho fatto o detto qualcosa che potrebbe anche solo lontanamente somigliare ad una qualche forma di sollecitazione. Grazie. |
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#2 (permalink) | |
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Citazione:
Ad oggi (in attese di modifiche al TUF per adeguarlo alla Mifid), per essere in regola devi costituirti come società abilitata al servizio di intermdiazione in cambi ed iscriverti nell'apposito elenco gestito dall'UIC. Eccoti alcuni riferimenti: SOCIETA' ABILITATE AI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI TESTO UNICO (*) DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA DECRETO LEGISLATIVO 1.9.1993, N. 385 E SUCCESSIVE MODIFICHE TITOLO V Soggetti operanti nel settore finanziario Art. 106 - (Elenco generale) 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC(*). 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB(**). 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita(**). 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Saluti. |
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2003
Messaggi: 5,230
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Mi pare (ma ne sono quasi certo) che l'operatività in valute ricada attualmente in un "vuoto normativo", per cui non si pagano tasse sui guadagni (la cosa andrebbe un po' meglio dettagliata, ma di fatto è così) e non è vietata la gestione in valute di capitali di terzi. Parlo di valute trattate al Forex, non di futures sulle valute (Globex, CME) che, in quanto futures, seguono la normativa che tutti quanti ben conosciamo.
Corretto il tuo disclaimer, in quanto la sollecitazione è vietata anche per la gestione in valute. ms |
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#4 (permalink) | |
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Citazione:
Il D. Lgs. 461/97 ha introdotto in Italia un nuovo sistema normativo che prevede la tassazione su capital gain (guadagni provenienti dalla vendita di strumenti finanziari), con un'aliquota del 12,50%. Per il mercato valutario questo comporta che le operazioni spot siano esenti da tassazione, mentre quelle con durata superiore a 6 giorni lavorativi siano soggette all'aliquota suddetta. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" 1 Testo aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge n. 297 del 27.12.2006, coordinato con la legge di conversione n. 15 del 23.2.2007 e dalla legge n. 13 del 6.2.2007 (Legge comunitaria 2006) . ............. 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b- bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile 12; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures " su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari ( equity swaps ), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d' interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere Dunque i contratti "spot" su valute trattati al Forex NON costituiscono strumenti finanziari. Saluti. |
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2006
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Citazione:
ciao |
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#7 (permalink) | |
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Citazione:
Il problema è stabilire se trattasi di gestione surrettizia ( e quindi abusiva) o meno. E la discriminanate è l'oggetto ovvero lo strumento da negoziare in gestione. Se parliamo di negoziare sul Forex contratti "spot" allora non c'è gestione in quanto non si tratta di strumenti finanziari. Ma se trattatiamo contratti"future" per conto terzi (ovvero una gestione e cioè un servizio d'investimento) allora si, e se non si è soggetti abilitati, si ricade nell'abusivismo finanziario ovvero nell'art. 166 del TUF che riporto di seguito: Art. 166 (Abusivismo) 1. E'punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni [ndr: da euro duemilasessantasei a euro diecimilatrecentoventinove] chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di Oicr; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento. 2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall' articolo 31. 3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l' ispezione sono a carico della società. Saluti. |
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#8 (permalink) |
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Gennarino Fan's Club
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Viene usato intermediario residente in paese dove la pratica è consentita. Non essendo avvenuta sollecitazione del servizio, è legale.
Stesso discorso dei fondi comuni non armonizzati, insomma: non si può fare sollecitazione ma io sono libero di sottoscriverli di mia iniziativa. |
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#9 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2006
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Citazione:
aggiungerei che la legge Italiana perda valore fuori dei confini italici . |
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#10 (permalink) | |
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Citazione:
Quindi anche il commento di Larissa è secondo me non corretto in risposta al quesito iniziale. E' (parzialmente) vero che la legge italiana perde valore fuori dai confini italici, ma qui si parla del reddito dell'italicissimo albedo
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