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Fermo amministrativo
Ciao a tutti.
Una curiosita': Con l'ultima legge che ha abolito il pubblico registro automobilistico e' stato abolito anche il fermo amministrativo? La norma D.M. 07-09-1998, n. 503 all'articolo 1 scrive: "Ai fini del presente regolamento sono considerati veicoli a motore gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri". L'art. 4 poi scrive: Art. 4.Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione del fermo, la direzione regionale delle entrate emette in duplice copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario. Quest'ultimo, entro sessanta giorni da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in tale comunicazione sono precisati gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione contiene l'indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla direzione regionale delle entrate. Da cui si desume che il fermo decorre dalla data di iscrizione del provvedimento nel pubblico registro automobilistico ma se tale registro non esiste piu' viene a cadere sia il presupposto dell'articolo uno sia quello dell'articolo 4 e quindi di fatto il fermo amministrativo sulle autovetture e' inapplicabile. E' corretto il mio ragionamento? Grazie Umberto |
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