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Vecchio 25-02-07, 13:01   #1 (permalink)
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Lettera di disdetta RCA

Nella lettera di disdetta della RCA che devo inviare con raccomandata A.R (entro 15gg prima della scadenza del contratto) alla mia ex compagnia ho letto questa frase: "Rimango in attesa dell'attestato di rischio che mi verrà da voi consegnato nei modi e tempi previsti dalla legge".
Come viene consegnato l'attestato di rischio?
La domanda di disdetta posso farla anche ia fax o solo x casi particolari?

Grazie
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Vecchio 25-02-07, 14:54   #2 (permalink)
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Originalmente inviato da Marktrader
Nella lettera di disdetta della RCA che devo inviare con raccomandata A.R (entro 15gg prima della scadenza del contratto) alla mia ex compagnia ho letto questa frase: "Rimango in attesa dell'attestato di rischio che mi verrà da voi consegnato nei modi e tempi previsti dalla legge".
Come viene consegnato l'attestato di rischio?
La domanda di disdetta posso farla anche ia fax o solo x casi particolari?

Grazie
...ciao ..
.. personalmente.. l'attestato di rischio .. è stato consegnato.. tramite posta prioritaria...senza avere fatto nessuna richesta.. 30 giorni prima della scadenza polizza...quindi sec me ..non occorre inviare disdetta ..
carbonaro non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-02-07, 15:47   #3 (permalink)
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...ciao ..
.. personalmente.. l'attestato di rischio .. è stato consegnato.. tramite posta prioritaria...senza avere fatto nessuna richesta.. 30 giorni prima della scadenza polizza...quindi sec me ..non occorre inviare disdetta ..
Vero.
Dal 1° febbraio ogni Compagnia è obbligata, alla ricorrenza della scadenza annuale della polizza RCA, ad inviare all'assicurato la comunicazione del nuovo premio e classe di rischio ed allegare anche l'attestato di rischio.
Infatti non è più obbligatorio comunicare il recesso .

Saluti.
Antonio.Mazzone non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-02-07, 20:24   #4 (permalink)
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Vero.
Dal 1° febbraio ogni Compagnia è obbligata, alla ricorrenza della scadenza annuale della polizza RCA, ad inviare all'assicurato la comunicazione del nuovo premio e classe di rischio ed allegare anche l'attestato di rischio.
Infatti non è più obbligatorio comunicare il recesso .

Saluti.
Non è proprio esatto esatto.
In base alla normativa introdotta da Bersani, per i contratti che prevedono l'obbligo della comunicazione al domicilio dell'assicurato, la Compagnia deve inviare una comunicazione scritta entro il termine previsto dal contratto con l'indicazione precisa della variazione del premio, in tale caso l'obbligo dei 15 giorni per l'invio della disdetta permane.
Sono però stae introdotte due deroghe.
Se il contratto prevede una comunicazione dell'assicurato presso il suo domicilio per posta, in mancanza di tale comunicazione o nel caso in cui questa sia pervenuta tardivamente, il contratto in corso deve essere rinnovato al precedente premio di tariffa, senza possibilità d'aumenti.
Mentre nel caso in cui la comunicazione arrivi per tempo, ma comporti un aumento del premio superiore al tasso programmato d'inflazione, l'assicurato ha la possibilità di inviare disdetta, ovvero recedere dal contratto, mediante raccomandata o telefax, fino al giorno prima della scadenza contrattuale.
Se invece il contratto prevede comunicazione all'assicurato con semplice affissione del premio in agenzia, senza comunicazione scritta per posta, l'assicurato potrà esercitare la disdetta anche nei quindici giorni successivi alla scadenza e la garanzia del vecchio contratto cesserà di avere effetto solo alle ore 24 del giorno della comunicazione.
Comunque da 1 gennaio di quest'anno le compagnie d'assicurazione hanno l'obbligo di inviare comunque l'attestato di rischio entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
alfaalfa non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-02-07, 20:37   #5 (permalink)
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Originalmente inviato da alfaalfa
Non è proprio esatto esatto.
In base alla normativa introdotta da Bersani, per i contratti che prevedono l'obbligo della comunicazione al domicilio dell'assicurato, la Compagnia deve inviare una comunicazione scritta entro il termine previsto dal contratto con l'indicazione precisa della variazione del premio, in tale caso l'obbligo dei 15 giorni per l'invio della disdetta permane.
Sono però stae introdotte due deroghe.
Se il contratto prevede una comunicazione dell'assicurato presso il suo domicilio per posta, in mancanza di tale comunicazione o nel caso in cui questa sia pervenuta tardivamente, il contratto in corso deve essere rinnovato al precedente premio di tariffa, senza possibilità d'aumenti.
Mentre nel caso in cui la comunicazione arrivi per tempo, ma comporti un aumento del premio superiore al tasso programmato d'inflazione, l'assicurato ha la possibilità di inviare disdetta, ovvero recedere dal contratto, mediante raccomandata o telefax, fino al giorno prima della scadenza contrattuale.
Se invece il contratto prevede comunicazione all'assicurato con semplice affissione del premio in agenzia, senza comunicazione scritta per posta, l'assicurato potrà esercitare la disdetta anche nei quindici giorni successivi alla scadenza e la garanzia del vecchio contratto cesserà di avere effetto solo alle ore 24 del giorno della comunicazione.
Comunque da 1 gennaio di quest'anno le compagnie d'assicurazione hanno l'obbligo di inviare comunque l'attestato di rischio entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
Le prime dieci compagnie per raccolta premi rca 2005 (ovvero l' 87% del mercato) stanno inviando tutte l'attestato di rischio al domicilio del proprio assicurato in vista della ricorrenza annuale della scadenza di premio.
Il possesso dell'attestato di rischio mi permette di sottoscrivere la polizza rca con qualsiasi compagnia anche in assenza di una comunicazione formale alla precedente.
E' infatti proprio la consegna dell'attestato che mi esonera da tale obbligo.
Saluti.
Antonio.Mazzone non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-02-07, 22:38   #6 (permalink)
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Le prime dieci compagnie per raccolta premi rca 2005 (ovvero l' 87% del mercato) stanno inviando tutte l'attestato di rischio al domicilio del proprio assicurato in vista della ricorrenza annuale della scadenza di premio.
Il possesso dell'attestato di rischio mi permette di sottoscrivere la polizza rca con qualsiasi compagnia anche in assenza di una comunicazione formale alla precedente.
E' infatti proprio la consegna dell'attestato che mi esonera da tale obbligo.
Saluti.
...per correttezza.. ho in ogni modo informato la mia vecchia assicurazione.. di avere fatto una scelta diversa ... ricavandone un buon risparmio ..credo che alla prossima scadenza ..avrò minimo dieci offerte ...anche perchè andrò a contrattare una decina di contratti ..RCA.. .. saluti.
carbonaro non  è collegato   Rispondi citando
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