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Vecchio 23-02-07, 13:10   #1 (permalink)
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Regime fiscale TFR

Ho un piccolo dubbio. Il Tfr confluito ai fondi pensione come viene tassato a scadenza?
La vecchia liquidazione veniva/viene tassata con l'aliquota marginale media degli ultimi 5 anni lavorativi.
Nella legge si parla che la tassazione è calcolata sul capitale maturato, al netto dei premi non dedotti e le rivalutazioni, al 15% (min 9%). Il Tfr non può essere dedotto, quindi....
Grazie
bordan non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-02-07, 13:53   #2 (permalink)
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Mi auto-rispondo, dal sito tfr.gov.it:


Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti:
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di in occupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%.
In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.
bordan non  è collegato   Rispondi citando
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