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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2003
Messaggi: 455
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Recupero credito d'imposta
Se una persona fisica commette un errore nella dichiarazione dei redditi annua (730 o mod. unico) da cui deriva una imposta maggiore di quella realmente dovuta (ad. es. perchè non ha indicato degli oneri) tra le altre possibilità può inviare una semplice richiesta di rimborso documentata all'agenzia delle entrate entro 4 anni. Qualcuno sa dove è prevista questa possibilità?
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#2 (permalink) |
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la tua domanda non mi è molto chiara, parli di dichiarazione dove deriva una imposta maggiore perchè non hai indicato degli oneri? ma se non indichi degli oneri l'imposta diventa minore.
comunque in linea di massima c'è questa possibilità, sicuramente è indicato nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditti verso la parte finale. Da quello che posso ricordare la casistica e variegata e dipende molto se è a favore o meno del contribuente e a quale anno si riferisce (questo soprattuto per quanto riguarda le sanzioni o la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso). |
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#3 (permalink) | |
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Citazione:
se non indichi degli oneri l'imposta risulta maggiore!!!!
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#4 (permalink) | |
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Citazione:
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#5 (permalink) | |
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Citazione:
dire queste fregnacce capita anche nelle migliori famiglie!!!comunque sei sicuro che non è possibile fare domanda di rimborso oltre la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo? se non ricordo male tempo a dietro ci fù una sentenza a questo proposito che diede raggione al contribuente, in seguito l'amministrazione finanziaria recepì questa sentenza. Certo è che dà allora la norma è cambiata, (ma non mi sembra che lo vieti in modo esplicito). |
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#6 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jul 2003
Messaggi: 455
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Citazione:
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#7 (permalink) |
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art 2 co. 8bis dpr 322 del 22/07/1998:
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare,secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del1997. circolare 137/E del 15 maggio 1997 (n.b. la circolare è precedente alla riformulazione dell'art. 2 dpr 322) 10. RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA IN CASO DI ONERI NON RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI D. E' possibile chiedere, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre1973, n. 602, il rimborso di imposta nel caso di mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi, per dimenticanza, di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta, ad esempio per mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale? In caso di risposta affermativa detta istanza e' ammissibile anche se il contribuente ha presentato il mod. 730 e l'Ufficio non e' pertanto in possesso della copia cartacea del modello? R. Per quanto riguarda la possibilita' di presentare un'istanza di rimborso per recuperare oneri che il contribuente ha omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi, occorre tener presente chel'Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che per far valere gli oneri, il contribuente deve espressamente indicarli nella dichiarazione dei redditi e che l'eventuale omessa indicazione fa perdere il diritto di farli valere successivamente. Tuttavia, va tenuto conto della recente sentenza della Corte di Cassazione del 9 aprile 1997, n. 3080, la quale - disattendendo la precedente sentenza n.2855 del 2 aprile 1997 - dopo aver ricordato che l'art. 38 consente il rimborso di versamenti diretti effettuati in base alla dichiarazione dei redditi o nel caso in cui vi sia stato errore materiale, duplicazione di imposta o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di pagamento, ha affermato che "il rimborso di quanto versato sulla scorta della dichiarazionedei redditi puo' validamente fondarsi sulla deduzione di un errore di fatto non percepibile dalla lettura della sola dichiarazione dei redditi, ma dimostrabile mediante la prospettazione di circostanze ulteriori e diverse da quelle indicate a suo tempo nella dichiarazione medesima". Si ritiene, pertanto, di dover aderire all'orientamento da ultimo formulato dalla Suprema Corte di Cassazione. Tali conclusioni valgono anche nel caso in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730. |
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#8 (permalink) |
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stralcio del sole 24 ore pag 23 del 30 maggio 2002, con la nuova normativa in vigore:
" tralasciando che sul tema della controversa questione della ritrattabilità della dichiarazione si pronucerà la corte di cassazione a sezioni unite, va rilevato che in passato l'amministrazione finanziaria (circ. 137/e del 15 maggio 1997) aveva già ammesso per il contribuente la possibilità di rettificare la dichiarazione a proprio favore presentando istanza di rimborso, Pertanto, se l'interpretazione dell'agenzia sulla dichiarazione a favore rimane quella della videoconferenza, al contribuente non rimane che l'istituto dell'istanza di rimborso per rettificare a proprio favore la dichiarazione dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva previsto all'articolo 2 comma 8-bis. |
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#9 (permalink) |
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nuova interpretazione (interpello) dell'agenzia dell'entrate in merito alla possibilità di richiedere rimborso oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/...Febbraio+2007/ |
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