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Vecchio 02-02-07, 00:47   #1 (permalink)
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L'avatar di Federikkk
 
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Trasferimento di denaro tra parenti

Buonasera, mi è sorta una curiosità riguardo al passaggio di denaro tra parenti, visto che spesso per sfruttare le varie promozioni offerte dai conti on line, si aprono conti intestati a nonni, zii, sorelle, cugini

Se io ricevo da mio fratello un assegno o un bonifico per una cifra consistente, tale transazione potrebbe essere ritenuta una donazione e quindi eventualmente tassata secondo le norme fiscali?

Ad esempio se quel gran generoso di mio fratello mi fa un assegno da 500.000 euro:
-posso dire che è un regalo? (non credo)
-posso dire che mi ha semplicemente affidato i suoi soldi per gestirli perché si fida di me?
-se sei mesi dopo gli rifaccio un assegno di pari importo, restituendo quindi l'intera cifra, posso dire che era solo un prestito?


Saluti Federico
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Vecchio 02-02-07, 16:27   #2 (permalink)
scùlta un balòss...
 
L'avatar di Apache71
 
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Invia un messaggio via MSN a Apache71
bella domanda.... lo sapremo solo dopo le prime ispezioni della guardia di finanza...
Apache71 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-02-07, 16:40   #3 (permalink)
ridateci il cainano!
 
L'avatar di Andrea4891
 
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Originalmente inviato da Federikkk
Buonasera, mi è sorta una curiosità riguardo al passaggio di denaro tra parenti, visto che spesso per sfruttare le varie promozioni offerte dai conti on line, si aprono conti intestati a nonni, zii, sorelle, cugini

Se io ricevo da mio fratello un assegno o un bonifico per una cifra consistente, tale transazione potrebbe essere ritenuta una donazione e quindi eventualmente tassata secondo le norme fiscali?

Ad esempio se quel gran generoso di mio fratello mi fa un assegno da 500.000 euro:
-posso dire che è un regalo? (non credo)
-posso dire che mi ha semplicemente affidato i suoi soldi per gestirli perché si fida di me? eviterei
-se sei mesi dopo gli rifaccio un assegno di pari importo, restituendo quindi l'intera cifra, posso dire che era solo un prestito? credo di sì


Saluti Federico
... a parte il fatto che puoi dire quello che vuoi ... poi dipende dalla fantasia dei dazieri trovare qualche contestazione

se un dentista cura i denti alla figlia dovrebbe fatturare ...

se un geometra accatasta l'appartamento del figlio dovrebbe fatturare ...

se un becchino organizza il funerale del nonno dovrebbe fatturare ... (al nonno, probabilmente)

qui la regola generale è ormai che se non hai evaso quanto meno hai eluso, e solo se paghi (si sa chi, magari non si sa che cosa ... ) sei relativamente tranquillo
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-02-07, 18:40   #4 (permalink)
Omni hora cvstodire.
 
L'avatar di Lightcreek
 
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Originalmente inviato da Andrea4891
... a parte il fatto che puoi dire quello che vuoi ... poi dipende dalla fantasia dei dazieri trovare qualche contestazione

se un dentista cura i denti alla figlia dovrebbe fatturare ...

se un geometra accatasta l'appartamento del figlio dovrebbe fatturare ...

se un becchino organizza il funerale del nonno dovrebbe fatturare ... (al nonno, probabilmente)

qui la regola generale è ormai che se non hai evaso quanto meno hai eluso, e solo se paghi (si sa chi, magari non si sa che cosa ... ) sei relativamente tranquillo
se sei un muratore e costruisci la tua casa dovresti fare una cosa che si chiama autofattura (l'ho scoperto di recente)
Comunque il passaggio di denaro dovrebbe essere giustificato. In questo caso la verità credo sia la cosa più semplice: sfruttare un'opportunità finanziaria. Se lo fate per iscritto è meglio (così da opporlo subito ad un'eventuale contestazione).
Certo nessuno ti assicura che ad un controllo non sollevino obiezioni.
Saluti, Lightcreek.
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Vecchio 02-02-07, 20:40   #5 (permalink)
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Vi ringrazio delle risposte, mi sembra quindi di capire che non c'é una normativa precisa riguardo a questi casi, e che ci possa essere una certa discrezionalità da parte dell'amministrazione finanziaria all'atto di eventuali accertamenti.

Ma nello specifico della tassazione, le donazioni sono disciplinate, ossia se un parente mi dona un immobile un notaio è in grado di calcolare eventuali tasse da pagare, e io non posso certo dire che è un regalo... non esiste un corrispettivo anche per le transazioni finanziarie? O si può appunto restare nel nebuloso adducendo agli esempi che prima riportavo (affidamento, prestito, etc.)

Salve Federico
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Vecchio 04-02-07, 22:02   #6 (permalink)
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I contratti possono anche essere atipici (cioè non previsti dalla legge). Il tuo non è un caso di donazione.
Secondo me il problema può essere la prova. Quindi penserei a precostituirne una.
In ogni caso il contratto è lecito e la motivazione comprensibile.
Saluti, Lightcreek.
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Vecchio 04-02-07, 22:14   #7 (permalink)
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Salve. Se un parente effettua un trasferimento di fondi per importo rilevante, l'intermediario è obbligato a comunicare il codice fiscale al Fisco. Conviene effettuare donazioni per contanti oppure per piccoli importi periodici, al di sotto dei 3.000 euro. Ecco il testo di legge che regola la materia :

"Donazione di beni mobili

a donazione è il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario) disponendo a favore disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art.769 c.c.). Costituisce un negozio a titolo gratuito atteso che l’autore della donazione non riceve alcun corrispettivo.
Il contratto di donazione richiede nell’autore la piena capacità di disporre, esso in oltre, può avere ad oggetto qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante, mentre è vietata la donazione di beni futuri e altrui (art. 771 c.c.).
Il contratto deve essere fatto per atto pubblico, con due testimoni, sotto pena di nullità (art. 782 c.c. e art. 48 della L. 9/13).
La donazione obbliga il donatario a fornire gli alimenti al donante che in seguito venga a trovarsi in stato di bisogno, purchè non si tratti di donazione rimuneratoria o obnuziale.
Il contratto è invalido, oltre che per le normali cause come l’invalidità per esempio, per errore o illiceità del motivo che risulti dall’atto e sia stato determinante del consenso.
La donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria, dopo la morte del donante, e nella conoscenza della causa di invalidità (art. 799 c.c.).
La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.).
La revoca non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato anteriormente alla domanda di revoca, salvi gli effetti della trascrizione. Inoltre l’art. 799 c.c. prevede che il donante è tenuto a garantire il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, quando:
- abbia espressamente promesso la garanzia;
- l’evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale di lui,
- si tratti di donazione comportante oneri per il donatario o di donazione rimuneratoria.
Ai sensi dell’art.56 della L. 218/95 la donazione è regolata dalla legge nazionale del donante, ma costui può con dichiarazione espressa e contestuale, sottoporla alla legge dello Stato in cui risiede. E’ previsto, per limitare i casi di invalidità, che, relativamente alla forma, possa valere alternativamente la legge che regola la sostanza dell’atto o quella che ne regola la forma.
Ai sensi dell'art. 783 c.c., per la validità della donazione avente a oggetto cose mobili di modico valore, non è necessaria la forma dell'atto pubblico; requisito necessario in questo caso diviene la consegna del bene mobile al donatario."
cleopatra758 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04-02-07, 23:55   #8 (permalink)
nel blù ..
 
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Se i soldi tornano indietro (prima di un accertamento ...), la donazione non c'è.
E' forse meglio motivare l'operazione (creando un mezzo di prova che può essere anche una scrittura privata) come un prestito finalizzato alla realizzazione di un'operazione finanziaria. Diversamente si potrebbe configurare l'esercizio abusivo dell'attività di gestione di patrimoni che è un attività riservata a soggetti iscritti ad un apposito albo.
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