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Vecchio 28-01-07, 08:11   #1 (permalink)
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Vecchio 29-01-07, 09:08   #2 (permalink)
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Originalmente inviato da b.i.n.
Cosa conviene fare?
Pagare , e poi pagare anche i 30€ della disdetta della preselezione?
Io non pagherei per principio! E comunque vai sui siti di AGCOM e ADUC, trovi molte info su come regolarsi in casi di servizi non richiesti.
Giustizia non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29-01-07, 11:16   #3 (permalink)
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dal sito www.aduc.it

TELEFONIA. DA OGGI SANZIONI E OBBLIGHI MAGGIORI PER I GESTORI CHE APPIOPPANO SERVIZI NON RICHIESTI. ESTESO IL DIRITTO DI RECESSO ANCHE ALLE AZIENDE

Firenze, 26 gennaio 2007. Da oggi i gestori telefonici avranno vita piu' dura se vorranno appioppare servizi telefonici non richiesti agli utenti tramite i call center. Infatti, entra in vigore la delibera dell'Agcom 664/06, che prevede una serie di obblighi per le societa' che forniscono beni e servizi di comunicazione elettronica tramite contratti attivati, e gestiti, a distanza (quindi per telefono, via Internet, etc.). Sono diverse le novita', dall'appesantimento delle sanzioni, all'obbligo di inviare una copia del contratto prima di attivare il servizio. Inoltre, l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ha esteso il diritto di recesso anche alle aziende. Tale facolta' finora era riservata esclusivamente ai consumatori finali, che effettuano acquisti senza partita Iva.
In dettaglio:
* in caso di contatto telefonico l'operatore deve specificare, all'inizio e al termine di ogni conversazione, il nome dell'azienda per conto della quale sta chiamando nonche' il proprio nome e cognome;
* se durante la telefonata viene concluso un contratto dev'essere fornito il numero di pratica assegnato e i recapiti ai quali poter chiedere maggiori informazioni;
* la volonta' di sottoscrivere il contratto puo' risultare da una registrazione integrale della telefonata (fatta previo consenso dell'utente), ma in ogni caso deve risultare da un modulo -anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo;
* in caso di reclamo formale riguardo ad un addebito puo' essere sospeso il pagamento delle somme contestate fino alla definizione della pratica. Attenzione, pero'. Nel caso in cui le somme poi risultino dovute, il gestore puo' applicare tutte le conseguenze previste dalle leggi e dal contratto in caso di morosita' (interessi, rimborsi spese, etc.etc.);
* in caso di mancato pagamento di un singolo servizio il gestore non puo' sospendere la fornitura degli eventuali altri servizi attivi, a meno che non ne dia debito preavviso secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto;
* l'utente dev'essere informato di ogni modifica contrattuale con almeno un mese di preavviso. Nello stesso termine gli devono anche essere date informazioni sul suo diritto di recedere senza penali qualora non accetti le modifiche;
* la delibera estende il diritto di recesso e le altre previsioni anche alle persone giuridiche (aziende, studi professionali, ecc.);
* vengono introdotte pesanti sanzioni a carico dei gestori in caso di mancato rispetto delle regole contenute nella delibera. Le segnalazioni vanno inviate direttamente al Garante (www.agcom.it).
A questo link e' disponibile un'apposita scheda pratica:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/sch...?Scheda=167877

Domenico Murrone, consigliere Aduc
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