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#1 (permalink) |
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Joker&Lando ®
Data registrazione: Oct 2001
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«Scaricare file senza lucro non è reato»
Storica sentenza della Corte di Cassazione
Annullata la condanna a due giovani: «Condividevano film e musica tutelati da diritto d'autore non per guadagno» ROMA - Scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto d'autore non è reato se questo non implica alcun guadagno economico. Lo spiega la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a due giovani che avevano scaricato e condiviso in rete tramite un computer di una associazione studentesca del Politecnico di Torino file musicali, film e software protetti da copyright. I due ragazzi condannati dalla corte torinese avevano sviluppato una cosiddetta «rete p2p» (peer to peer) per scambiare file con altre persone collegate a internet. Il sistema era semplice: bastava collegarsi a un server installato nel computer di un'associazione studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d'accesso occorreva condividere la propria «scorta» di musica, film, videogiochi o software. Tutto spesso protetto dalla legge sul diritto d'autore. Una filosofia di scambio «do ut des», diffusissima su internet, che permetteva a tutti di scaricare file gratis dalla rete. Secondo i giudici piemontesi i due giovani autori di questo sistema di scambio file 'au pair' erano colpevoli di aver violato agli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore (n. 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica file e contenuti multimediali protetti da copyright. Ma l'attività dei due imputati - spiega la Suprema Corte nella sentenza n.149 depositata lo scorso 9 gennaio - non aveva alcun «fine di lucro», e quindi non si configurava l'effettiva violazione della legge. «I giudici di merito - si legge nelle motivazioni della sentenza - hanno erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri. Doveva essere esclusa l'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in potendosi ravvisare una mera attività di scambio». Non solo, anche in relazione al sequestro, in casa di uno degli imputati, di un software per generare codici seriali per registrare illegalmente software protetti da copyright, «doveva escludersi ogni fine commerciale». Per questo motivo i giudici di Piazza Cavour, rilevando che «le operazioni di 'download' sul server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi», e che per «scopo di lucro» deve intendersi «un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, e che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere», ha annullato senza rinvio la condanna per i due ragazzi che sono stati prosciolti definitivamente. 20 gennaio 2007 link |
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#2 (permalink) | |
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cosi è se vi pare
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Citazione:
povero urbani!!!! ![]() e pensare che aveva fatto tanto per proteggere le povere majors! ha perfino rinunciato ai voti degli scaricatori internettiani (appena appena sei milioni di utenti in italia! che volete che siano? c'erano i voti stranieri del mirkone tremaglia che il cielo l'abbia in gloria! a compensare tale emorreggia!) lot |
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#3 (permalink) | |
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MementoAudereSemper
Data registrazione: Oct 2006
Messaggi: 1,204
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Citazione:
Prima del decreto Urbani le sanzioni penali scattavano con violazioni del diritto d' autore "a scopo di lucro" (ad esempio la duplicazione e la rivendita sulle bancarelle), mentre in assenza dello scopo di lucro c' erano solo sanzioni amministrative. Il decreto Urbani fa scattare le sanzioni penali anche in caso di violazioni "per trarne profitto". Questa espressione ricomprende un numero molto più ampio di casi rispetto allo scopo di lucro (ad esempio si può trarre profitto anche in caso di mancato acquisto della copia originale). Non conosco la sentenza nel dettaglio, ma mi sembra che i fatti siano antecedenti l' entrata in vigore del decreto Urbani, quindi la Corte di Cassazione ha dovuto giudicare in base alle norme previgenti. E infatti... Copio e incollo l' ultima frase trovata QUI. "Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge." |
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#4 (permalink) |
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Joker&Lando ®
Data registrazione: Oct 2001
Messaggi: 13,395
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Occhio, scaricare file protetti rimane illegale
di Paolo De Andreis - A poche ore dalla pubblicazione di un articolo su Punto Informatico si scatena un putiferio mediatico dal quale si deduce che scaricare file protetti da diritto d'autore è legale. Non lo è affatto La sentenza della Corte di Cassazione numero 149 del 9 Gennaio scorso ha raggiunto gli onori delle cronache. La divulgazione sui giornali ha condotto con sé le usuali imprecisioni che cumulate alle montagne di dichiarazioni basate su di esse, ha avuto come risultato un generale effetto di disinformazione. Titola il Corriere della Sera del 21 Gennaio 2007: "Musica Online, lecito scaricarla se non c'è lucro". Alla effettiva correttezza del titolo (se valutata nel suo contesto originale), sussegue una non altrettanto precisa analisi degli effetti della sentenza in relazione alla normativa oggi vigente. Sono numerose le analoghe letture della vicenda provenienti dalle maggiori testate nazionali. Il fatto oggetto del procedimento è rappresentato dall'attività di due studenti del Politecnico di Torino che avevano allestito un server ftp all'interno dell'università per lo scambio film, musica, programmi per elaboratore. Le precedenti sentenze di condanna sono state correttamente smentite da quella di ultimo grado. Ma è doveroso precisare che la Cassazione per la sua decisione non si è basata sulla normativa attuale. Quindi? Uno dei principi del diritto penale risiede nell'applicare la legge del tempo in cui fu commesso il reato. Oggi, in seguito ai successivi interventi, ed in particolare al famigerato Decreto Urbani, poi convertito in legge (22 maggio 2004, n. 128), la medesima attività dei due studenti torinesi configurerebbe reato. Ma all'epoca dell'allestimento del server "clandestino", elemento soggettivo era lo scopo di lucro, e per gli studenti non si è in alcun caso configurata alcuna attività lucrativa. Dal 2004, il perno della sentenza della Cassazione, "lo scopo di lucro" è stato sostituito dal ben più restrittivo: trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d'autore (nuova stesura del 171 bis). Ignorando la reale portata di questa sentenza, si susseguono le dichiarazioni sulla carta stampata. link |
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