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Vecchio 06-01-07, 17:12   #1 (permalink)
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[URGENTE] sentenza Cassazione 9891/96

Ho urgente necessità di poter consultare la sentenza in oggetto, ho già provato a cercarla in rete ma non trovo il testo. Se qualche avvocato ne ha la disponibilità e può postarmela (anche in privato), ringrazio sentitamente!
Giustizia non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-01-07, 19:07   #2 (permalink)
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Diritto di collegarsi
Per la servitù fognaria e quella di acquedotto (la disciplina delle quali è comune alla servitù
di scarico coattivo) bisogna rifarsi all'articolo 1043 del Codice civile, il quale attribuisce al
proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all'installazione delle opere idonee
allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica manutenzione di dette opere
(Corte di Cassazione, sentenza n. 9891/96).


Ma e' questa che ti serve?
luigidro non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07-01-07, 09:40   #3 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da luigidro
(Corte di Cassazione, sentenza n. 9891/96).
Ma e' questa che ti serve?
Sì, esatto. Vedo che anche tu non sei riuscito a trovare più delle massime di questa sentenza. Mi serve per verificare varie cose, tra cui se il proprietario del fondo servente ha diritto ad una indennità da parte dei proprietari dei fondi dominanti e come si costituisce correttamente questo tipo di servitù, in termini di opportune trascrizioni sugli atti di proprietà dei fondi (e relativi immobili su essi edificati).
Giustizia non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07-01-07, 15:34   #4 (permalink)
È illogico ma è così
 
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
" Vincenzo DI CIÒ Presidente
" Girolamo GIRONE Consigliere
" Italico Libero TROJA Rel. "
" Giuseppe MOSCATO "
" Franco PONTORIERI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIGO ANNA MARIA VED. TOSATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato S. MARIOTTI, rappresentato e difeso dall'Avvocato MARIA CABURAZZI, giusta delega in atti;
Ricorrente
contro
BASTIANELLO SEVERINO;
Intimato
e sul 2° ricorso n. 00373/94 proposto da: BASTIANELLO SEVERINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'Avvocato R. SZEMERE, rappresentato e difeso dall'Avvocato DANIELE GANZ, giusta delega in atti;
Controricorrente e ricorrente incidentale
nonché contro
RIGO ANNA MARIA Ved. Tosato;
Intimata
avverso la sentenza n. 857/93 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 20/04/93, depositata il 19/06/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/96 dal Relatore Consigliere Dott. italico Libero *****;
udito l'Avvocato SILVIO MALOSSINI per delega avv. MARIA CABURAZZI depositata in udienza difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FABRIZIO AMIRANTE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.


Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 26 ottobre 1982, i coniugi Attilio Tosato ed Anna Maria Rigo hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, Severino Bastianello.
Gli istanti hanno premesso:
che sono comproprietari dell'immobile, sito in Venezia Castello nn. 4455 - 4456, confinante con la Corte Splendida, su cui è esistita la servitù di passaggio;
che, con concessione del 17 gennaio 1959, il predetto Comune ha consentito ad alcuni proprietari latestanti di sbarrare con un cancello l'ingresso alla predetta Corte, impedendo così l'accesso anche agli istanti, i quali nella Corte Splendida hanno la fogna in cui scaricano tutti i servizi del loro immobile.
Ciò premesso, i coniugi tosato-Rigo hanno chiesto che venga dichiarato che nella Corte Splendida e sottoportico a Castello esistenza servitù pubblica ei accesso e, per l'effetto, il convenuto venga condannato a consegnare ad essi copia, delle chiavi al fine di consentire l'accesso per ogni evenienza, e, in particolare, al fine di garantire la funzionalità della fogna relativa alla loro proprietà; che venga dichiarato che gli attori sono titolari del diritto di servitù di fogna, "la cui fossa a scarico" si trova nella Corte Splendida a Venezia Castello n. 4456 - 59 mapp. n. 1120 fog.
165; che venga ordinato al convenuto "di cessare da ogni impedimento l'acceso degli attori".
Il Bastianello, costituendosi nel giudizio, non ha contestato l'esistenza e l'esercizio della servitù (di fogna) precisando, che la convenzione stipulata col Comune gli attribuisce il diritto "di escludere chiunque dall'immobile oggetto della convenzione".
Con scadenza del 26 febbraio 1985, il Tribunale, accogliendo la domanda degli attori, "ritenuta l'esistenza della servitù di pubblico accesso nonché di quella di fogna in ordine alla Corte Stupenda e sottoportico", ha ordinato al Bastianello "di consentire agli altri l'accesso ovvero a consegnare agli stessi copia delle chiavi del cancello di ingresso".
La decisione del primo giudice è stata gravata di appello dal Bastianello.
Nel coso del giudizio di secondo grado, sono state assunte informazioni presso il Comune, è stata eseguita ispezione dei luoghi, è stata acquisita consulenza tecnica ed è stata escussa prova testimoniale.
Con sentenza del 20 aprile 1993, la Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato le domande proposte dai coniugi Tosato-Rigo.
Il secondo giudice, nell'accogliere le doglianze mosse dal Bastianello, per quel che qui interessa, ha osservato: che la sevitù pubblica di passaggio in esame si è estinta non olo per mancato uso dal 1959, ma anche per volontà del Comune di Venezia, il quale con la concessione ha consentito l'apposizione del cancello e reso impossibile oggettivamente l'esercizio dela servitù, anche perché è venuta meno l'"utilitas";
che, anche se il Comune non ne ha fatto esplicita menzione, tale "utuilitas" va identificata nella possiblità di fare attingere acqua dal pozzo esistente nell'attigua Corte Comune dalla Calle Corona agli abitanti di Venezia, esigenza venuta meno con la costruzione della rete idrica cittadina ancora prima del 1959;
che, anche se la concessione ha carattere di precarietà e fa slavo il diritto dei terzi, il Comune dal 1959 non ha mai chiesto al Bastianello di eliminare il cancello;
che, per quanto attiene alla consegna della copia delle chiavi per l'esercizio della servitù di fogna, va escluso che essa rientri nell'ambito della servitù, potendo la Rigo farne richiesta per i singoli e saltuari controlli della fogna.
La Rigo, anche quale erede di Attilio Tosato deceduto nelle more, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati con memoria.
Il Bastianello ha depositato controricorso, e, nel contempo, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.


Motivi della decisione
Il ricorso, proposto in via principale dalla Rigo, non merita accoglimento.
Con i primi due motivi, i quali vanno esaminati congiuntamente per l'evidente connessione, la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1073 C.C. e vizio di motivazione.
In particolare deduce:
che si è ritenuta estinta la servitù di passaggio per non uso ventennale, in quanto si è data una errata qualificazione giuridica del contenuto della concessione comunale, la quale (1) soltanto una limitazione, non una limitazione, non una soppressione della servitù di passaggio (primo motivo);
che, a tal proposito, si 'e omesso di prendere nella dovuta considerazione una serie di elementi, quale la precarietà riconosciuta alla concessione, la precarietà riconosciuta alla concessione, la garanzia dei diritti dei terzi contenuta nella stessa, il pagamento dei tributi, la nota del 23 settembre 1979, la inclusione della Corte e sottoportico nella rete viaria, le informazioni date dal Comune (secondo motivo).
Entrambe le censure non hanno fondamento.
Sotto la apparente e pretestuosa denunzia di violazione di norme di diritto e di vizio di motivazione, la Rigo in realtà propone il riesame degli elementi di fatto, che costituiscono il merito della controversia e dei quali il secondo giudice ha fatto corretto apprezzamento e ha dato motivazione adeguata e logicamente ineccepibile, come tale insindacabile in questa sede.
La Corte anzidetta, nel procedere al riesame della fattispecie ad esito del quale ha ribaltato la decisione del primo giudice, ha preso l'avvio dal costante principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui le servitù di uso pubblico sui beni di proprietà privata, quale la servitù di pubblico passaggio "nella Corte di cui è causa", non si estinguono per il mancato esercizio in sé, ma o in virtù di apposito provvedimento dell'ente pubblico titolare del diritto o per un fatto tale da rendere oggettivamente impossibile l'esercizio, ovvero quando al non uso si accompagnino circostanze incompatibili con il persistere dell'asservimento del bene privato a pubblici interessi (Cass. S.U. 13 ottobre 1980 n. 5457; Cass. 16 marzo 1981 n. 1474). Di recente è stato specificamente affermato che la servitù di pubblico passaggio sulle strade private possono estinguersi per effetto di un provvedimento della pubblica amministrazione incompatibile col persistere dell'asservimento del bene privato a pubblici interessi, sia esso esplicitato in apposito provvedimento o risultante da fatti concludenti, quali l'acquiescenza di fronte all'usurpazione del privato o ad atti impeditivi da lui posti in essere (Cass. 21 febbraio 1984 n. 1956; Cass. 6 agosto 1983 n. 5282).
Posta tale esatta premessa di natura giuridica, la Corte di merito ha rilevato, come dati non contestati e quindi pacificamente acquisiti al processo, due circostanze, che cioé, per un verso, il Bastianello ha riconosciuto la precedente sussistenza della servitù di pubblico passaggio "nella Corte di cui è causa", e, per un altro verso, che il Comune di Venezia con nota del 28 luglio 1989, ha dichiarato che il sottoportico e la Corte Stupenda è un ente viario di ragione privata gravato dalle servitù pubblica e che esso è stato chiuso fin dal 1959 per ragioni di igiene e moralità a seguito di una regolare concessione comunale, rilasciata il 17 gennaio 1959 ed avente come oggetto l'autorizzazione a collocare un cancello per impedire l'accesso al sottoportico.
Sulla base di tali elementi, facendo ossequio al principio giurisprudenziale ricordato, il secondo giudice ha dichiarato giustamente l'avvenuta estinzione della sevitù pubblica di passaggio in oggetto, non solo per mancato uso della medesima a partire dal 1959, ma anche per la volontà espressa dal Comune, il quale, consentendo la collocazione del cancello di cui alla concessione, ha reso oggettivamente impossibile l'esercizio della sevitù, della quale ha anche accertato essere venuta meno la relativa "utilitas".
A quest'ultimo proposito, poiché la ricorrente non ha fornito, nel corso del giudizio di merito, alcun elemento probatorio a sostegno del suo assunto, secondo il quale la Corte Stupenda, avente accesso dalla Calle Corona, è stata collegata alla Calle della Sacrestia e quindi ha avuto una funzione di collegamento tra due vie pubbliche, l'utilitas della sevitù di passaggio è stata giustamente ravvisata in quella indicata dal consulente d'ufficio, anche attraverso le indicazioni provenienti dai catasti veneti (napoleonico, austro-ungarico ed austro-italiano), di consentire cioé agli abitanti di Venezia di accedere dalla Calle Corona alla Corte Comune esclusivamente allo scopo di soddisfare il bisogno di attingere acqua dal pozzo esistente nella Corte Comune. Sicché costituita la rete idrica cittadina e venendo meno il bisogno degli abitanti di attingere acqua dal pozzo anzidetto, la servitù nn è stata più esercitata ancora prima della concessione del 1959 e si è estinta per mancanza della "pubblica utilitas" che ne costituisce elemento essenziale ed indefettibile.
Il secondo giudice, peraltro, lungi dal pretermettere o trascurare particolarità emergenti dal comportamento della pubblica amministrazione o anche dalla concessione del 1959, non ha mancato di corroborare le conclusioni raggiunte attraverso il chiarimento ed il superamento di taluni rilievi, quali quelli attinenti alla natura privata dell'ente viario gravato da servitù pubblica, o dalla precarietà della concessione o dalla salvezza dei diritti dei terzi contenuta nella medesima.
Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 1064 C.C. e vizio di motivazione, si deduce che, per quanto attiene alla servitù di fogna, erroneamente è stato ritenuto che non rientri nell'esercizio della stessa la facoltà del proprietario del fondo dominante di accedere al fondo servente, utilizzando una copia della chiave del cancello di accesso.
Il motivo è del pari infondato. La servitù di fognatura, che (come è stato opportunamente messo in evidenza) va equiparata al generico scarico coattivo di cui all'art. 1043 C.C., concede al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all'istallazione delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica manutenzione di dette opere, salvo che il titolo costitutivo preveda più ampi poteri.
Nel caso in esame, non essendo stata acquisita alcuna prova circa l'esistenza di un titolo disciplinante l'ambito di tali poteri, in applicazione dell'art. 1064 C.C., per il quale il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, fra i cosiddetti "adminicula" della servitù di fogna in oggetto è stata riconosciuta al proprietario del fondo dominante la facoltà di accedere alla fogna saltuariamente e non quotidianamente, e cioé ogni qual volta lo richieda la sua manutenzione, previa di volta in volta la consegna della chiave del cancello di accesso. Né tale facoltà è stata misconosciuta dal proprietario del fondo servente, il quale ha esplicitamente riconosciuto l'onero relativo a suo carico. è stata esclusa giustamente, invece, dalla servitù in questione la facoltà di ottenere in consegna permanente una copia della chiave del cancello di accesso al fondo servente, in quanto ciò, lungi dal presentare un carattere di accessorietà proprio degli "adminicula servitutis", darebbe vita ad una nuova ed autonoma servitù di passo, in aggiunta a quella di fogna esistente.
Le conclusioni negative, adottate in ordine ai motivi che precedono, esonerano la Corte dall'esaminare il quarto motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese giudiziali della fase di merito.
Il ricorso incidentale, proposto dal Bastianello, merita del pari rigetto. Va disatteso l'unico motivo, col quale si denunzia violazione degli artt. 91 e 92 C.P.C., per non essere stata condannata la controparte al rimborso della metà delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
E' da rilevare al riguardo, infatti, che insieme alla nota spese, che il Bastianello ha presentato all'epilogo del giudizio di appello e sulla quale ' stata operata la liquidazione delle spese giudiziali dal secondo giudice, ha elencato "singulatim" le relative voci (spese, diritti ed onorari per un ammontare complessivo di Lit. 7.140.000), ma ha del tutto pretermesso una specifica richiesta per il rimborso delle spese di consulenza tecnica.
Dal che discende che la pretesa è stata avanzata per la prima volta in questa sede di legittimità, e pertanto è inammissibile.
Poiché ricorrono giusti motivi, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P. Q. M.
LA CORTE
rigetta il ricorso principale, proposto da Anna Maria Riga vedova Tosato, ed il ricorso incidentale, proposto da Severino Bastianello.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma l' 8 marzo 1996
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 NOVEMBRE 1996
fausto scanner non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07-01-07, 18:41   #5 (permalink)
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" Girolamo GIRONE Consigliere
" Italico Libero TROJA Rel. "
" Giuseppe MOSCATO "
" Franco PONTORIERI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
...DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 NOVEMBRE 1996
Grande Fausto!
Purtroppo vedo che la trattazione della parte relativa alla servitù di fognatura è molto breve e non mi aiuta nelle mie necessità.
Provo a spiegarmi partendo con una premessa relativa ad un paio di art. del c.c. :

Art.1062 - Destinazione del padre di famiglia - La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.


Art.1033 - Obbligo di dare passaggio alle acque - Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.


Agli esperti legulei, dopo aver menzionato i suddetti articoli, chiedo un'opinione sul seguente caso:
Un costruttore ottiene un lotto di terreno edificabile e costruisce 5 immobili ad uso abitativo, 2 dei quali sono (ovviamente) ceduti in permuta ai propritari del terreno. Questi 5 immobili hanno in comune solo una cosa (a parte qualche muretto comune): la fossa settica. Questa fossa settica è collocata all'interno di una sola delle 5 unità immobiliari, precisamente sotto il terreno adibito a giardino. Questa unità immobiliare, ultimata e venduta per la prima volta nel 1994, viene poi rivenduta nel 2001 e l'ultimo acquirente, insospettito dall'assenza negli atti di proprietà di particolari descrizioni circa la suddetta servitù (si parla solo di "Immobile trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova… con le servitù attive e passive esistenti per titolo e possesso…”; fondo servente e fondi dominanti non sono specificati, si parla solo di “proporzionale comproprietà delle parti comuni … ritenute tali per legge quali la fossa settica…”), và a consultare i documenti ufficiali presso l'uffico tecnico comunale e scopre che nella pratica edilizia relativa alla concessione edilizia dei suddetti 5 immobili è mostrato che le fosse dovevano essere collocate nella proprietà del vicino, nessuna domanda di modifica del progetto è mai stata presentata relativamente alla collocazione delle fosse settiche.
Questo proprietario (che è mio parente) sà che io mi "diletto" di questioni legali e mi chiede che ne penso...
La questione mi pare talmente complessa che, oltre a verificare preliminarmente se il cambio di proprietà verificatosi nel 2001 abbia o meno interrotto i termini di prescrizione decennale (se non erro) per l'esercizio del diritto di contestare la corretta costituzione della suddetta servitù o per poter eventualmente richiedere un'indennità agli altri 4 proprietari, al momento, mi pare anche possibile che il mio parente possa agire contro chi gli ha venduto l'immobile a prezzo di mercato, non parlando chiaramente di questa servitù passiva e anche contro il costruttore che non ha rispettato la collocazione prevista nel progetto presentato in pratica edilizia...
Chiedo quindi umilmente opinioni, magari a qualcuno è già capitato un caso (o una causa) simile, prima di rispondere al mio parente

Ultima modifica di Giustizia : 07-01-07 alle ore 18:48
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Vecchio 08-01-07, 12:25   #6 (permalink)
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La questione mi pare talmente complessa che, oltre a verificare preliminarmente se il cambio di proprietà verificatosi nel 2001 abbia o meno interrotto i termini di prescrizione decennale (se non erro) per l'esercizio del diritto di contestare la corretta costituzione della suddetta servitù
E questo diritto è imprescrittibile!
"l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine dell'usucapione, l'inesistenza della servitù" (Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 864).

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o per poter eventualmente richiedere un'indennità agli altri 4 proprietari
Ed anche questo pare fattibile, vedasi allegato!
Forza, nessuno ha qualcosa da dire? Non siate timidi
Files allegati
Tipo file: pdf SERVITU'%20PREDIALI.pdf‎ (91.7 KB, 83 visite)
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Vecchio 08-01-07, 14:23   #7 (permalink)
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Forza, nessuno ha qualcosa da dire? Non siate timidi
Timidi, eh?
Io ho trovato queste:

"l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per usucapione e destinazione del padre di famiglia, si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro" (Cass. Civ. Sez. II, 25 aprile 1995, n. 3556).

e

"ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, necessario per l'acquisto di una servitù per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia) si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, mentre non è necessario che dette opere insistano su di esso, essendo sufficiente, ove esse si trovino sul fondo dominante, che siano visibili dal fondo servente in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo"
(Cass. Civ. sez. II, 26 novembre 2004, n. 22290)

Mi pare quindi che per queste fosse settiche, sebbene apparentemente (scusate il gioco di parole! ) si possa dire che il costruttore determinò correttamente la servitù per destinazione del padre di famiglia, di fatto si può anche dire che non sussiste il requisito dell'apparenza, dato che le opere di natura permanente non sono visibili in quanto interrate!
E quindi la relativa servitù a carico dell'immobile di proprietà del mio parente, non può mai ritenersi correttamente costituita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (ma siamo ancora ben lontani dai venti anni necessari per poter parlare di usucapione...).
Suvvia, almeno gli avvocati esprimano un'opinione...
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Vecchio 08-01-07, 16:16   #8 (permalink)
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Timidi, eh?
Io ho trovato queste:

"l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per usucapione e destinazione del padre di famiglia, si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro" (Cass. Civ. Sez. II, 25 aprile 1995, n. 3556).

e

"ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, necessario per l'acquisto di una servitù per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia) si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, mentre non è necessario che dette opere insistano su di esso, essendo sufficiente, ove esse si trovino sul fondo dominante, che siano visibili dal fondo servente in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo"
(Cass. Civ. sez. II, 26 novembre 2004, n. 22290)

Mi pare quindi che per queste fosse settiche, sebbene apparentemente (scusate il gioco di parole! ) si possa dire che il costruttore determinò correttamente la servitù per destinazione del padre di famiglia, di fatto si può anche dire che non sussiste il requisito dell'apparenza, dato che le opere di natura permanente non sono visibili in quanto interrate!
E quindi la relativa servitù a carico dell'immobile di proprietà del mio parente, non può mai ritenersi correttamente costituita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (ma siamo ancora ben lontani dai venti anni necessari per poter parlare di usucapione...).
Suvvia, almeno gli avvocati esprimano un'opinione...
oggi riapre lo studio , porta pazienza che ci guardi con calma, non mi va di sparare di getto
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Vecchio 08-01-07, 16:31   #9 (permalink)
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oggi riapre lo studio ,
A chi lo dici, anche io sono rientrato oggi in servizio...

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porta pazienza che ci guardi con calma, non mi va di sparare di getto
Ci mancherebbe, anzi ti ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti
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