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Vecchio 21-11-06, 20:08   #1 (permalink)
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Questione di eredita'

Situazione :

Vedova senza figli , senza fratelli e sorelle viventi

Chi eredita ?

Il figlio di primo letto (quindi non il suo ) del marito defunto

la figlia della sorella defunta (la nipote insomma )



Grazie !!!!!

Ultima modifica di castore : 21-11-06 alle ore 20:31
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Vecchio 21-11-06, 21:48   #2 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da b.i.n.
Secondo me spetta al figlio/figliastro.

E' meglio se ti rivolgi a un notaio.
Non mi riguarda personalmente .

cmq grazie ,ma sei sicuro ??
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Vecchio 21-11-06, 22:41   #3 (permalink)
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http://www.intrage.it/rubriche/famig...ma/index.shtml

Subentano nel patrimonio ereditario quindi:
- il coniuge
- i figli. In mancanza del coniuge ai figli spetta l'intera eredità che è divisa in quote uguali
- gli ascendenti. In mancanza del coniuge, di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). In concorso con fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa tra i fratelli e le sorelle
- i fratelli e le sorelle, ai quali spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza lasciare nè coniuge, nè figli, nè ascendenti
- i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (es. zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate. L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.

Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado ed è "erede necessario" in quanto non può rinunciare all'eredità. Risponde dei debiti ereditari nel limite del valore dei beni acquisiti. Sono esclusi dalla successione legittima gli affini.
Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di ereditare, interviene l'istituto della rappresentazione: essi sono cioè sostituiti dai loro discendenti diretti.

Anch'io non sono sono un esperto, ma da quanto sopra BIN avrebbe ragione.
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Vecchio 21-11-06, 23:26   #4 (permalink)
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Originalmente inviato da cgrataro
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Subentano nel patrimonio ereditario quindi:
- il coniuge
- i figli. In mancanza del coniuge ai figli spetta l'intera eredità che è divisa in quote uguali
- gli ascendenti. In mancanza del coniuge, di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). In concorso con fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa tra i fratelli e le sorelle
- i fratelli e le sorelle, ai quali spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza lasciare nè coniuge, nè figli, nè ascendenti
- i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (es. zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate. L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.

Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado ed è "erede necessario" in quanto non può rinunciare all'eredità. Risponde dei debiti ereditari nel limite del valore dei beni acquisiti. Sono esclusi dalla successione legittima gli affini.
Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di ereditare, interviene l'istituto della rappresentazione: essi sono cioè sostituiti dai loro discendenti diretti.

Anch'io non sono sono un esperto, ma da quanto sopra BIN avrebbe ragione.
Grazie deve essere proprio cosi'
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Vecchio 22-11-06, 00:14   #5 (permalink)
 
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Citazione:
Originalmente inviato da cgrataro
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Subentano nel patrimonio ereditario quindi:
- il coniuge
- i figli. In mancanza del coniuge ai figli spetta l'intera eredità che è divisa in quote uguali
- gli ascendenti. In mancanza del coniuge, di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). In concorso con fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa tra i fratelli e le sorelle
- i fratelli e le sorelle, ai quali spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza lasciare nè coniuge, nè figli, nè ascendenti
- i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (es. zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate. L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.

Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado ed è "erede necessario" in quanto non può rinunciare all'eredità. Risponde dei debiti ereditari nel limite del valore dei beni acquisiti. Sono esclusi dalla successione legittima gli affini.
Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di ereditare, interviene l'istituto della rappresentazione: essi sono cioè sostituiti dai loro discendenti diretti.

Anch'io non sono sono un esperto, ma da quanto sopra BIN avrebbe ragione.

E' da valutare bene perchè la parte che tu hai messo in neretto riguarda la nozione di "Rappresentazione" regolata dall'art.467 c.c. e non mi risulta che parli dei figli del coniuge defunto.

Parla dei discendenti dei figli naturali,legittimi,legittimati e adottivi del defunto e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Quindi a meno di equiparare il figlio del coniuge defunto a figlio adottivo si dovrebbe intendere che è la nipote (figlia della sorella defunta) a succedere.


PS: non si sa se vi siano degli ascendenti vivi della defunta signora, ma ipotizzo di no.
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Vecchio 22-11-06, 00:18   #6 (permalink)
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Originalmente inviato da harley-law
E' da valutare bene perchè la parte che tu hai messo in neretto riguarda la nozione di "Rappresentazione" regolata dall'art.467 c.c. e non mi risulta che parli dei figli del coniuge defunto.

Parla dei discendenti dei figli naturali,legittimi,legittimati e adottivi del defunto e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Quindi a meno di equiparare il figlio del coniuge defunto a figlio adottivo si dovrebbe intendere che è la nipote (figlia della sorella defunta) a succedere.
Aha ahi ahi la cosa si complica .

e' un caso vero di una mia parente e m'interessa molto sapere qual'è la risposta esatta senza ricorrere a un notaio .

Grazie harley

PS la defunta in realta' è ancora viva ma non per molto temo e i genitori sono morti da 30 anni
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Vecchio 22-11-06, 00:23   #7 (permalink)
 
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Originalmente inviato da castore
Aha ahi ahi la cosa si complica .

e' un caso vero di una mia parente e m'interessa molto sapere qual'è la risposta esatta senza ricorrere a un notaio .

Grazie harley

Infatti è una situazione un po' complessa che meriterebbe l'analisi di un esperto di successioni.

Io ritengo che sia la nipote (figlia della sorella della defunta) a dover succedere perchè a mio avviso il figlio del coniuge defunto non subentra nella rappresentazione.

Art. 467 c.c.

Però può anche darsi che mi sbaglio...

PS: tutto questo sotto l'ipotesi che la defunta signora tua parente non abbia ascendenti (genitori) vivi.
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Vecchio 22-11-06, 00:30   #8 (permalink)
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Originalmente inviato da harley-law
Infatti è una situazione un po' complessa che meriterebbe l'analisi di un esperto di successioni.

Io ritengo che sia la nipote (figlia della sorella della defunta) a dover succedere perchè a mio avviso il figlio del coniuge defunto non subentra nella rappresentazione.

Art. 467 c.c.

Però può anche darsi che mi sbaglio...

PS: tutto questo sotto l'ipotesi che la defunta signora tua parente non abbia ascendenti (genitori) vivi.
pero' ha una sua logica anche che sia il figlio del marito defunto a succederle .

se il marito era vivo avrebbe ereditato lui .,

In sua mancanza dovrebbe succedergli il suo erede diretto.

In altri termini : perche' succede la figlia della sorella e non il figlio del marito ???
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Vecchio 22-11-06, 01:02   #9 (permalink)
 
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Originalmente inviato da castore
pero' ha una sua logica anche che sia il figlio del marito defunto a succederle .

se il marito era vivo avrebbe ereditato lui .,

In sua mancanza dovrebbe succedergli il suo erede diretto.

In altri termini erche' succede la figlia della sorella e non il figlio del marito ???

Castore gli articoli che devi guardare in tema di rappresentazione sono :

art. 467 Codice Civile
art. 468 Codice Civile

Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.















Alla domanda che tu Castore ora poni e cioè perchè venga escluso il figlio del coniuge premorto del de cuius ha risposto in modo molto articolato nel 1994 la Cassazione :


Sentenza Cass.Civ., sez.I, 29 Marzo 1994, n. 3051

http://www.iureconsult.com/areeatema...iuge/index.htm




.......

.......

5. Resta cosi da esaminare il solo quarto (ed ultimo) motivo dell'impugnazione, con cui si ripropone dal ricorrente la tesi della illegittimità costituzionale dell'art. 468 c.c., per contrasto con l'art. 3 Cost. "nella parte in cui non include i figli legittimi, di primo letto, del coniuge premorto tra i soggetti che possono subentrare per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente ai sensi del precedente art. 467 c.c."
La non manifesta infondatezza di tale questione (che si chiede a questa Corte di sollevare ex art. 134 Cost.) viene argomentata dal ricorrente in correlazione ed in collegamento alla sopravvenuta modifica dell'art. 540 cod. civ., per effetto della riforma di famiglia di cui alla l. 151-1972, che ha incluso il coniuge (prima legatario ex lege) tra gli eredi necessari.
Il che appunto dovrebbe implicare, come proiezione della così acquisita qualità ereditaria, la necessaria inclusione del coniuge - accanto ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali) ed ai fratelli e sorelle del defunto - nella platea dei c.d. "rappresentati" agli effetti della successione jure repraesentationis dei rispettivi discendenti: risultando altrimenti violato - sempre ad avviso del ricorrente - il precetto appunto della eguaglianza. - A tale prospettazione ha già opposto la Corte di appello che la richiesta addictio dell'art. 468 c.c. urterebbe contro la ratio ed il fondamento dell'istituto della rappresentazione - siccome rivolto alla "tutela della famiglia legittima del de cuius" - atteso che i figli "di primo letto" del coniuge premorto non fanno parte della "famiglia" del defunto.
Ed i resistenti - che hanno fatto proprio nel merito, tale conclusione - hanno preliminarmente per altro, a loro volta, eccepito che difetterebbe, nella specie, prima ancora della "non manifesta infondatezza", la stessa "rilevanza" della questione che si vorrebbe sollevare: in quanto la Perretta (moglie del Nespoli) è (come pacifico) morta prima della entrata in vigore della citata legge del 1975, "quando non aveva neanche il diritto ad una legittima aspettativa alla eredità del coniuge". Di talché non avrebbe, per tale assorbente ragione, potuto comunque trasmettere, ai propri figli di primo letto, il preteso diritto ad accettare l'eredità, ancorché per via di rappresentazione.
Al riguardo, ritiene questo Collegio che la questione di costituzionalità, come sopra delineata, sia in effetti rilevante, ma che la stessa sia comunque manifestamente infondata, anche se per ragioni non perfettamente coincidenti con quelle svolte dalla Corte di appello. E per dar conto delle quali occorre - sia pur in estrema sintesi - richiamare le linee fondamentali dell'istituto della rappresentazione nel quadro del diritto vivente.

5bis-1. La c.d. rappresentazione - che ha le sue antiche origini nel diritto romano (ove sorse per consentire ai discendenti del figlio premorto di succedere per stirpi in luogo del loro genitore defunto) ed, attraverso il diritto intermedio (ove l'acquisto del subentrante fu spiegato prima in chiava di "rappresentanza" e poi in base alla fictio iuris che il cd. rappresentante potesse concorso di ascendenti e coniuge identificarsi nella persona del rappresentato), è approdata al codice napoleonico (ove la teoria della finizione fu addirittura codificata), a quello albertino, ed la codice del 1865 (che omise viceversa di prendere alcuna posizione sul piano teorico, limitandosi, sul piano effettuale, a disciplinare la chiamata per stirpi dei discendenti di chi, figlio, fratello o sorella de cuius, non possa o non voglia accettare l'eredità) - è uno degli istituti del diritto successorio che, dopo la codificazione del 1865, ha avuto maggiori modificazioni.
Dapprima, infatti, il nuovo codice del 1942 riunì la disciplina della rappresentazione nella successione ex lege e in quella testamentaria, che il codice previgente regolava separatamente, ed estese l'applicazione dell'istituto anche al caso di rinunzia del chiamato, accanto a quelli di premorienza, assenza, incapacità e indegnità.
Poi la Corte Costituzionale con la nota sentenza 11 aprile 1969 n. 79, modificando il precedente avviso espresso nella sentenza 6 luglio 1960 n. 54, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 577 c.c., dell'art. 467 c.c. "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi" e dell'art. 468 c.c., a norma dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 c.c..concorso di ascendenti e coniuge
Quindi la l. 19.5.1975 n. 151 ha modificato l'art. 467 c.c., equiparando ai discendenti legittimi quelli naturali, sicché ora l'art. 468 c.c., laddove menziona i discendenti, fa riferimento tanto ai legittimi quanto ai naturali.

5bis-2. - In questo contesto viene, innanzitutto, ora in rilievo la ricostruzione tecnico giuridica del fenomeno in esame. A proposito della quale è ricorrente, e tralaticio, in dottrina, il riferimento alla c.d. vocazione indiretta: nel senso che, a differenza di quanto avviene normalmente quando il successibile è chiamato all'eredità immediatamente, nella successione per diritto di rappresentazione la chiamata sarebbe mediata o indiretta, in quanto ha luogo solo quando il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità. Ma - come pure è stato da taluno notato - non sempre
nell'istituto della rappresentazione, si realizza una tale chiamata ulteriore: se ciò infatti si verifica nel caso di rinunzia all'eredità da parte del rappresentato, non ugualmente può dirsi quando quest'ultimo muoia prima dell'apertura della successione poiché in tal caso vi è una semplice designazione che non si è mai concretizzata in chiamata.
D'altra parte, il chiamato per diritto di rappresentazione non deriva la sua vocazione da quella di altro soggetto, autonoma essendo la vocatio di qualsiasi chiamato sia esso di primo grado che in subordine. concorso di ascendenti e coniuge (Una derivazione della chiamata, e quindi una vocazione indiretta, ben vero verificandosi solo nella trasmissione della delazione regolata dall'art. 479 c.c. in cui effettivamente il secondo chiamato utilizza la vocazione del trasmittente, al punto che deve essere capace e degno di succedergli).
Nella rappresentazione, quindi, indiretta può aversi bensì la delazione (l'attribuzione cioè al chiamato del diritto a succedere) nella misura in cui quanto al suo oggetto ed al suo contenuto, essa si determina con riferimento ad altra delazione, considerata in via ipotetica; ma non anche la vocazione: che è diretta, poiché per quanto detto - autonoma e senza caratteri di derivatività.

5bis-3. Conseguente alla evoluzione strutturale dell'istituto, è poi anche il variare, nel tempo, del suo fondamentosociale. Superata la tesi iniziale - che ancorava la ratio della rappresentazione a ragioni di tutela di una volontà presunta del de cuius - la dottrina prevalente, prima della citata sentenza n. 79-1969, aveva finito infatti con l'individuare lo scopo dell'istituto nella protezione della famiglia legittima e, più precisamente, della stirpe legittima del de cuius. Ma è stata poi la stessa Corte Costituzionale a rilevare - con la riferita statuizione - che, quale che sia la natura della rappresentazione, "in concreto questa tutela gli interessi della famiglia del mancato erede, impedendo che i beni le siano tolti sol perché il genitore non vuole o non può accettarli".

5.ter Ciò premesso, è agevole allora in primo luogo osservare che non può contestarsi la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 468 c.c., sotto il profilo, adombrato dai resistenti, della premorienza della Perretta pochi mesi prima della entrata in vigore della l. 151-75, che ha attribuito al coniuge la qualità di erede necessario. E ciò per la ragione appunto - illustrata retro sub 5 bis-2 - che, nel paradigma della rappresentazione, la successione del c.d. rappresentante non ha carattere derivativo e non presuppone la trasmissione di una delazione già acquisita alla sfera giuridica del c.d. rappresentato al momento del suo decesso; sibbene si correla ad una delazione ipotetica che - al momento della morte del de cuius, ed in base alla legge a quella data vigente - si indirizzi al concorso di ascendenti e coniuge rappresentato. Il che, nella specie - attesa l'avvenuta apertura della successione del .... dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - comportava appunto, alla stregua di questa la vocazione della di lui moglie Angela Perretta. concorso di ascendenti e coniuge Per cui - stante poi la premorienza di quest'ultima al .... - veniva da qui in discussione l'applicabilità degli artt. 467, 468 c.c., agli effetti della eventuale successione per rappresentazione dei discendenti della premorta: applicabilità dipendente dall'allargamento della sfera di operatività della rappresentazione nei sensi e nei termini auspicati dal ricorrente, che formano propriamente oggetto della quaestio legitimitatis, che occorre quindi esaminare nel merito.

5.ter - Sotto tale profilo, la questione non supera però - come si è anticipato - la verifica di "non manifesta infondatezza". Anche se non è esaustiva al riguardo la circostanza, posta in rilievo dai giudici di appello, dell'inesistenza di un rapporto civile di parentela tra i figli di primo letto del coniuge ed il de cuius - una volta che la ratio dell'istituto si è progressivamente spostata (come sottolineato retro sub 5bis-3) dalla tutela della famiglia del defunto alla concorso di ascendenti e coniuge tutela di quella del mancato successore - le ragioni di tale infondatezza appaiono comunque manifeste ove si consideri il carattere eccezionale (quale anche emerge dalla genesi all'uopo ricordata) della rappresentazione, nel sistema successorio). Questa opera infatti in deroga ai principi generali sull'ordine dei successibili, anteponendo nelle ipotesi appunto sub artt. 467 - 468 c.c. i discendenti del chiamato, che non voglia o non possa accettare, a quegli che sarebbero stati - altrimenti - chiamati in linea ulteriore.
Ed è evidente che il margine di estensibilità di una tale deroga, che esprime una valutazione squisitamente discrezionale del legislatore, non può essere divaricato senza impingere in quella discrezionalità.concorso di ascendenti e coniuge Il che neppure al Giudice delle leggi è consentito, dovendo anche i più sofisticati strumenti decisori a sua disposizione (sentenze additive, manipolative etc.) rispettare la nota linea di confine che separa la funzione sindacatoria della Corte Costituzionale da quella propriamente normativa riservata al Parlamento.
Epperò un problema di violazione dell'art. 3 Cost. potrebbe, allora porsi solo in quanto la situazione - dei figli di primo letto del coniuge del de cuius - di cui si lamenta la non inclusione nella platea dei "rappresentanti sub art. 468 cit. - fosse giuridicamente identica o comunque equipollente ad altre ivi viceversa incluse. Ma ciò innegabilmente non è per l'evidente disomogeneità - anche sotto il profilo (che in questa prospettiva rileva) messo in luce dalla Corte di appello - che connota la situazione considerata rispetto alle altre codificate, agli effetto della successione per rappresentazione.
5.quater - Anche il quarto ed ultimo mezzo del ricorso è pertanto infondato
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Vecchio 22-11-06, 01:05   #10 (permalink)
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ma sei un piccolo dio

poi un giorno mi spiegherai in privato chi te lo fa fare di occuparti di tutto lo scibile umano

Grazie e buona notte
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