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Nuova Direttiva Mifid
CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI
PROSPETTIVE ED EVOLUZIONI IN RELAZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA WWW.ASSOCONSULENZA.COM L’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari attualmente può essere svolta da chiunque sulla base delle norme contenute nel Codice Civile o dagli intermediari autorizzati e vigilati sulla base della normativa contenuta nel Decreto Legislativo numer 58 del 24 Febbraio 1998,Testo Unico della Finanza. Questa situazione varierà radicalmente a partire dal prossimo gennaio 2007 per effetto del recepimento della Direttiva Europea numero 39 del Marzo 2004,MIFID,alla cui stesura in sede comunitaria ASSOCONSULENZA,www.assoconsulenza.com ha contribuito fattivamente per il tramite di una intensa attività di pressione esercitata dall’Europarlamentare Cristiana Moscardini. La novità sostanziale contenuta ai fini del presente documento riguarda l’inserimento tra le attività riservate alle Imprese di Investimento ed alle Banche anche quella relativa alla Consulenza agli Investimenti. Di conseguenza alla luce di tale radicale cambiamento con la redazione del presente elaborato ASSOCONSULENZA ,www.assoconsulenza.com,si pone l’obiettivo di illustrare le caratteristiche dell’attività di consulenza agli investimenti,le caratteristiche che le imprese di consulenza dovranno assumere per ottemperare ai cambiamenti richiesti dalla nuova normativa,l’indicazione delle relative regole di comportamento,l’iter di adeguamento da seguire da parte delle società di consulenza già attive nello specifico settore. ASSOCONSULENZA,www.assoconsulenza.com, oltre all’assolvimento di un proprio compito statutario quale quello della divulgazione di informazioni utili ai propri associati ha approntato uno specifico e specializzato servizio istituzionale di consulenza al fine di poter assistere tutti i soggetti interessati. Il Testo Unico della Finanza definisce l’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari un servizio accessorio rispetto alla normale attività svolta dagli intermediari mobiliari autorizzati quali SIM,SGR e Banche. A partire dal 1 settembre del 1996 con il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della Direttiva Comunitaria numero 22 del 1993 l’attività di consulenza in materia di investimenti è stata ricompressa tra i servizi accessori rispetto a quelli di investimento,ovvero tra quei servizi il cui esercizio non è oggetto di riserva di Legge,potendo cioè essere svolti liberamente da imprenditori commerciali sia sotto forma di impresa individuale che di società. Precedentemente,vale a dire per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1991 ed il 1 settembre 1996 ai sensi della Legge numero 1 del 1 gennaio 1991 l’attività di consulenza agli investimenti costituiva attività riservata e,conseguentemente,poteva essere svolta esclusivamente da quei soggetti che avessero ottenuto una apposita autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza nazionale CONSOB. La CONSOB ha fornito una precisa indicazione dell’attività di consulenza agli investimenti come quella attività consistente nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso. La CONSOB ha inoltre identificato quali elementi distintivi della consulenza per qualificarsi come tale che: il rapporto intercorrente tra cliente e consulente deve essere caratterizzato da una specifica personalizzazione; il consulente deve essere assolutamente indipendente e privo di qualsivoglia conflitti di interesse rispetto alle operazioni ed agli strumenti consigliati,inoltre non devono sussistere limiti predeterminati in ordine agli investimenti suggeriti; il compenso percepito dal consulente per la propria opera deve essere esclusivamente erogato dal cliente nell’interesse del quale viene svolto il servizio. Il crescente sviluppo di tale attività favorita peraltro dai numerosi ed eclatanti casi di dissesti finanziari provocati da evidenti e macroscopici conflitti di interesse imputabili sostanzialmente al sistema bancario ha fatto emergere la consapevolezza che l’indipendenza e la correttezza di comportamento oltre che alla necessaria competenza tecnica di chi svolge tale servizio,costituiscano presupposti necessari per la tutela e l’integrità del mercato. Ne deriva di conseguenza una diffusa esigenza da parte dei vari soggetti coinvolti nel definire un quadro di regole adeguato per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari che tenga conto in particolare della crescente importanza dei potenziali e latenti conflitti di interesse derivanti dalla natura polifunzionale degli intermediari finanziari. La risposta a tale esigenza di regolamentazione a livello comunitario trova quindi la sua principale espressione nella MIFID. Secondo i dettami della MIFID il servizio di consulenza in materia di investimenti viene definito come la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente,dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento,riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Le previsioni contenute nella MIFID,riguardanti il servizio di consulenza,non si applicano alle persone,intendendo con tale termine ai sensi della Direttiva 2004/39/CE sia le fisiche che le giuridiche,che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva,purchè tale consulenza non sia specificamente remunerata. La MIFID prevede che il servizio di consulenza in materia di investimenti potrà essere svolto solo da i seguenti soggetti: imprese di investimento,quindi da persone giuridiche; imprese diverse dalle persone giuridiche,a condizione che il loro status garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e siano oggetto di una vigilanza equipollente ed adeguate alle prime. Di conseguenza le persone fische che attualmente,in conformità alle legislazioni nazionali cui sono assoggettate,offrono attività di consulenza agli investimenti come attività esclusiva o principale dovranno richiedere ed ottenere una necessaria autorizzazione al fine di poter continuare ad operare come imprese di investimento,secondo la definizione prevista dalla nuova normativa. Entro il 1 gennaio 2007 la MIFID deve essere recepita dagli Stati membri;al recepimento dovranno seguire i regolamenti attuativi della CONSOB salvo che la stessa,in presenza di un ritardo del legislatore nazionale,non emani i propri regolamenti per chiarire agli operatori l’ambito applicativo delle norme self executing contenute nella direttiva MIFID. Il Disegno di Legge di recepimento della MIFID è attualmente all’esame del Parlamento,in data 21 settembre 2006 è stato approvato dalla Camera dei Deputati,e nell’ultima versione prevede quale forma giuridica per lo svolgimento dell’attività di consulenza la Società per Azioni. E’ pertanto presumibile prevedere che coloro che intenderanno costituire ed autorizzare una società di consulenza o semplicemente autorizzare società già esistenti dovranno soddisfare i principali requisiti richiesti per la costituzione delle Società di Intermediazione Mobiliare quali in particolare: adozione della forma di società di capitali; istituzione della sede legale e della direzione generale in Italia; presentazione,unitamente allo statuto ed all’atto costitutivo,di un progetto dettagliato illustrante l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa; possesso da parte dei rappresentanti aziendali della società,organo amministrativo,direttivo e di controllo,dei necessari requisiti di onorabilità,professionalità ed indipendenza; possesso da parte dei partecipanti al capitale sociale del requisito di onorabilità; dotazione di un capitale sociale di ammontare non inferiore a quello che verrà determinato con un regolamento da parte della Banca d’Italia. In relazione a quest’ultimo punto in seguito all’emanazione della recente direttiva 2006/49/CE,in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi,ha previsto che le imprese di investimento esercenti in via esclusiva il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari,e/o ricevano e trasmettano ordini di investitori senza detenere fondi o titoli appartenenti ai propri clienti,possano alternativamente: avere un Capitale Sociale minimo pari a 50.000 Euro; sottoscrivere un’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale,estesa all’intero territorio comunitario,contro la responsabilità derivante da negligenza professionale,che assicuri una copertura di almeno 1 Milione di Euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5 Milioni di Euro all’anno per l’importo totale delle richieste complessive di indennizzo; decidere di disporre di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quello descritto nelle precedenti ipotesi. Alla luce di quanto sopra è presumibile che in sede di recepimento della MIFID in Italia sia stabilito per le società di consulenza un Capitale Sociale ad hoc;tale ipotesi trova fondamento nel fatto che l’attività di consulenza non assoggetta coloro che la prestano a rischi di controparte o rischi sistemici nei confronti delle altre controparti presenti sul mercato,peraltro,lo svolgimento dell’attività di consulenza senza detenzione di fondi o titoli della clientela da parte dell’impresa di investimento,non comporta neanche il rischio di perdite dirette in capo a questi ultimi. Il principale rischio rappresentato da una società di consulenza è la possibilità che la stessa possa incorrere in forme di responsabilità di natura contrattuale e/o extracontrattuale in seguito all’inosservanza delle norme comportamentali e deontologiche sottese alla erogazione del servizio stesso. La MIFID prevede che le società autorizzate a fornire il servizio di consulenza dovranno agire in modo onesto,equo e professionale al fine di tutelare al meglio gli interessi dei propri clienti;inoltre sono tenute al rispetto di particolari e stringenti obblighi equiparabili a quelli previsti per l’esercizio dell’attività di gestione di patrimoni mobiliari quali: Informativa Obbligatoria dagli Investitori In tal senso le società dovranno informarsi sull’esperienza maturata dall’investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari,sia con riguardo allo specifico prodotto o servizio offerto sia in ordine alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento;tali informazioni serviranno per consentire alla società di valutare l’adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo finanziario dell’investitore e comprendono notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,la sua situazione finanziaria,i suoi obiettivi di investimento,nonché circa la sua propensione al rischio. Informativa Obbligatoria agli Investitori Le società dovranno fornire alla clientela effettiva e potenziale informazioni dettagliate : sulla società stessa e sui relativi servizi offerti; sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte,in particolare orientamenti ed avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento; sulle sedi di esecuzione della prestazione stessa; sui costi e gli oneri connessi. Tali indicazioni potranno essere fornite anche utilizzando un formato standardizzato allegato al relativo contratto. Le società di consulenza dovranno,inoltre,predisporre una documentazione contrattuale obbligatoria comprendente il documento o i documenti concordati tra la società ed il cliente in cui devono essere precisati i diritti ed i relativi obblighi delle parti nonché le altre eventuali condizioni alle quali l’impresa di investimento fornirà servizi al cliente;i diritti e gli obblighi delle parti contenuti nell’apposito contratto potranno essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici. La clientela dell’impresa di investimento dovrà ricevere dalla stessa adeguate e dettagliate informazioni sui servizi prestati nonché sui costi imputati per tali servizi. Alla luce di quanto esposto sopra si fornisce di seguito un elenco dei minimali e principali interventi che dovranno presumibilmente essere adottati dalle attuali società di consulenza per adeguarsi ai nuovi parametri ed obblighi imposti dal recepimento della MIFID: adozione della forma giuridica di Società per Azioni; revisione dell’Oggetto Sociale e conseguente esclusione delle eventuali attività in conflitto con l’attività di consulenza o con essa non compatibili; adozione di un efficace sistema di controlli interni in grado di assicurare l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali,la salvaguardia del patrimonio aziendale,l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali nonché la conformità dell’attività con le disposizioni normative di volta in volta vigenti; adozione di un sistema informativo-contabile affidabile e conforme ai nuovi obblighi normativi e che consenta un’adeguata produzione delle segnalazioni di vigilanza verso Banca d’Italia e CONSOB; adozione di procedure organizzative interne che disciplinino i diversi processi aziendali. Naturalmente i sopraccitati interventi costituiscono solo un primo e parziale riferimento e saranno sicuramente oggetto di variazioni e integrazioni in relazione al completamento del processo di recepimento della direttiva MIFID. ASSOCONSULENZA,www.assoconsulenza.com, ed in particolare il suo Segretario Generale grazie ad una attività istituzionale sviluppata dall’associazione nello specifico settore da 10 anni,la costituzione è avvenuta nel dicembre del 1996, ed una competenza professionale personale iniziata nel 1986 presso uno dei più importanti Agenti di Cambio d’Italia e la realizzazione di ben 20 volumi in materia sono in grado di assistere professionalmente tutti quei soggetti interessati dall’adeguamento normativo imposto dalla direttiva MIFID. ASSOCONSULENZA,www.assoconsulenza.com, ed il suo Segretario Generale infatti intrattengono da sempre rapporti con gli organi e le autorità chiamate a vario titolo ad applicare la nuova normativa ed hanno assistito società,gruppi finanziari ed intermediari mobiliari nell’attività di adeguamento ai nuovi adempimenti derivanti dalla MIFID svolgendo attività di consulenza,assistenza e formazione sia a livello giuridico che a livello organizzativo e strategico. ASSOCONSULENZA ,www.assoconsulenza.com,per il tramite del proprio Segretario Generale,Stefano M. Masullo,e del direttore centrale,Massimiliano Romano,nel corso del 2002 ha pubblicato il primo libro dedicato al tema denominato IL CONSULENTE DI INVESTIMENTO Edizioni FAG. ASSOCONSULENZA,ww.assoconsulenza.com,sem pre attraverso l’opera del Segretario Generale ha realizzato per prima in Italia nel 2002 il Contratto Tipo e lo Statuto Tipo adottato universalmente da intermediari finanziari,società specializzate e singoli professionisti e sottoposto per opportuna conoscenza agli organi di vigilanza preposti Banca d’Italia e CONSOB. ASSOCONSULENZA,www.assoconsulenza.com,per prima in Italia ha creato un Albo Autoregolamentato dei Consulenti di Investimento realizzando un Codice Etico ed un Decalogo di Comportamento ,inoltre ha sempre fatto parte a livello istituzionale dei tavoli di lavoro con le relative autorità preposte Ministero di Grazia e Giustizia,Commissioni Parlamentari ed Europee, CNEL, al fine di regolamentare l’attività di Consulenza agli Investimenti. ASSOCONSULENZA,www.assoconsulenza.com,è la prima ed unica associazione di categoria in Italia accreditata a livello istituzionale sia in Italia che all’estero assolutamente slegata e indipendente da società o imprese commerciali. ASSOCONSULENZA,www.assoconsulenza.com, conta oltre 700 associati,41 delegazioni provinciali presenti sul territorio nazionale, 20 delegazioni esteri ubicate nelle principali piazze finanziarie mondiali,ha realizzato 40 edizioni del Master per Consulenti di Investimento ed ha formato ed avviato alla professione oltre 500 soggetti. Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario si prega di contattare Stefano M. Masullo Segretario Generale ASSOCONSULENZA Associazione Italiana Consulenti di Investimento Via Mauro Macchi 30 20124 Milano Tel.0039 02 89010582 r.a. Telefax 0039 02 89013617 email stefano.masullo@in-consult.it |
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Data registrazione: Sep 2002
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comunque, ritengo la normativa proposta fin ora troppo ristrittiva: personalità giuridica + cap. soc. di 50.000 euro + polizze rc fino a 5 milioni + requisiti sogggettivi + ..... Potrei iscrivermi a Parigi ed esercitare in Italia eludendo tutta 'sta roba!! Tu che opinione hai? Grazie per il contributo Salute a te |
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Data registrazione: Oct 2006
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Risposta
Se ti iscrivessi a Parigi non eluderesti tutto quanto previsto dalla MIFID e riportato come sempre molto precisamente da ASSOCONSULENZA non dovresti solo costituire una SpA ma dovresti essere assoggettato alle regole della COB Francese.
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Data registrazione: Oct 2002
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Calma. Il Sole 24 ore di oggi pag. 45. Della serie: SPA addio: i soliti noti avevano provato a limitare questa professione, ma e' andata male. Basteranno 50.000 euro o una assicurazione. Come in tutta Europa. Fine del discorso. |
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Data registrazione: Oct 2006
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No Spa Ma Soggetti A Controlli Come Sim
E' vero non bisognerà più fare una SPA ma essere IMPRESA DI INVESTIMENTO e quindi controllati da BANCA D'ITALIA e CONSOB avere un controller interno,un revisore dei conti,un registro dei reclami,un software dedicato,informativa ai clienti etc tutto quello già descritto in precedenze dalla nota di ASSOCONSULENZA.Praticamente bisognerà spendere ogni anno solo per ottemperare agli adempimenti obbligatori tra i 100.000 e i 250.000 Euro.
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Data registrazione: Mar 2000
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Ultima modifica di dogo : 27-10-06 alle ore 13:08 |
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bisogna attendere ancora....
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Data registrazione: Jan 2003
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ma c'è qualcuno che crede ancora alle favole di assoconsulenza? ho letto recentemente un articolo sul sole24 che diceva che la finta università che avevano creato a malta dispensava lauree false spacciate per vere... se trovo l'articolo ve lo allego addirittura se fate una ricerca sul web trovate che hanno anche beccato multe a raffica e sono indagati anche in svizzerasul sito, si millanta tra i soci onorari, Gianni Agnelli, Giovanni Bazoli, Silvio Berlusconi, C.A. Ciampi, Colaninno D'amato, de Benedetti, Draghi, Fazio, Panerai, Romiti, Ukmar, Sella, ecc. caro Giorgo, mi sa che ti hanno intortato, questi qua sono proprio dei cialtroni
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