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giusto leolopoli, si può solo aggiungere che i parametri tributari per individuarle sono il tot dei ricavi, delle immobilizzazioni e dei crediti, e se il tot dei ricavi non supera la soglia derivante da alcune proporzioni tra i suddetti parametri, la sociètà si considera di comodo ed è obbligata a dichiarare un reddito minimo derivante da una determinata proporzione sempre dei suddetti parametri.
in diritto tributario vengono chiamate società non operative. |
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Tutto non è che fumo
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Mercoledì 17 Gennaio 2007, 0:00
Società di comodo la morsa si allenta Di di Andrea Bongi Nei comuni più piccoli si allenta la morsa del fisco sulle società di comodo. La Finanziaria 2007 (legge 296/06) al comma 326 dell'articolo unico, ha infatti introdotto ulteriori coefficienti di ricavo da applicare agli elementi dell'attivo patrimoniale. Si tratta di modifiche alla disciplina delle cosiddette società non operative, che si aggiungono a quelle contenute nei commi da 109 a 141 del medesimo articolo unico. Il comma in questione così recita: all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1% e al 10% per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti'. Si tratta evidentemente di una norma che si pone quale obiettivo quello di mitigare l'impatto della disciplina delle società non operative, per le società i cui beni siano situati in comuni a modesta densità abitativa. Pur essendo quindi lodevole lo scopo della norma, la stessa, per l'infelice e stringata formulazione letterale, rischia di complicare ulteriormente la già complessa materia. Vediamo in sintesi i problemi che suscita la norma e le possibili soluzioni interpretative. I beni richiamati dal comma in questione, lettere a) e c) dell'art. 30 della legge 724/94 sono le partecipazioni, le quote societarie, le obbligazioni, i crediti di natura finanziaria ecc., anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie (lettera a), e le altre immobilizzazioni diverse da partecipazioni e beni immobili (lettera c). I dubbi sorgono per il fatto che la norma parla di beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e pertanto, mentre per le immobilizzazioni consistenti in beni mobili l'identificazione fisica può essere agevole, per alcune delle immobilizzazioni di cui alla lettera a), l'esatta individuazione geografica può essere invece difficoltosa. Occorre infatti capire se l'ubicazione di questi strumenti di natura tipicamente creditizia e finanziaria possa coincidere con la società che li detiene o con la società emittente o verso la quale si vanta il relativo diritto di credito. L'interpretazione da accogliere è quella che, facendo leva sulla ratio legis, tende a premiare la società detentrice delle partecipazioni o dei diritti creditizi di natura finanziaria indipendentemente dalla ubicazione territoriale dell'emittente o del debitore. In questo modo si premiano, infatti, le società ubicate nei comuni a bassa densità di popolazione, inferiori a 1.000 abitanti, consentendo alle stesse di potersi avvalere dei coefficienti di ricavo ridotti. La diversa soluzione farebbe invece prevalere, ai fini dell'agevolazione in termini di coefficienti di ricavo, l'ubicazione territoriale della società o del terzo soggetto con il quale la società ha in essere il rapporto partecipativo o creditizio e finirebbe per agevolare società che, pur avendo sede in comuni metropolitani, detengono partecipazioni o diritti di credito in altre società o enti ubicati in piccoli comuni. Risulta evidente che lo scopo della norma ne risulterebbe in qualche modo compromesso. Ancora. Supponiamo che la nostra società abbia alcune sedi secondarie o filiali in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, mentre la sua sede legale sia presso uno studio commerciale o legale, sito magari in un comune metropolitano o con popolazione di entità superiore ai 1.000 abitanti. In una simile ipotesi, peraltro frequente nella pratica, possiamo affermare che essendo l'ubicazione territoriale del bene a individuare la riduzione del coefficiente, i beni mobili posseduti dalla società e detenuti presso l'unità locale o la sede secondaria, godono sicuramente della riduzione del coefficiente di ricavo dal 15 al 10%. Qualche difficoltà in più potrebbe sorgere nell'ipotesi di beni mobili nel vero senso della parola, per esempio automezzi, autocarri ecc. per i quali sostenere la loro ubicazione presso l'unità locale o la sede secondaria e non presso la sede legale potrebbe creare qualche difficoltà in più. Sarà tuttavia la situazione pratica nella quale si trova la società a suggerire la soluzione di volta in volta praticabile, seguendo ovviamente lo schema di ragionamento sopra proposto. Difficile comprendere anche il motivo della mancata applicazione dell'agevolazione ai beni di cui alla lettera b) dell'art. 30 della legge 724/94, ossia ai beni immobili per i quali, peraltro, il requisito dell'identificazione fisica pare essere il più pertinente. In effetti, se lo scopo è agevolare gli investimenti in comuni a bassa densità abitativa, era proprio il settore immobiliare quello che poteva fungere da leva fiscale a maggiore appetibilità. Ulteriore considerazione che può essere sviluppata riguarda la collocazione della norma esaminata all'interno della Finanziaria 2007. Abbiamo già detto che le norme dedicate alla modifica della disciplina delle società di comodo si trovano nei commi da 109 a 141, il comma 326, rispetto a queste ultime è quindi in ´fuorigioco'. Tale situazione crea problemi di raccordo e fa sì che a oggi il contenuto di questo comma sia rimasto pressoché sconosciuto. Infatti la sua introduzione al di fuori del comma 109, dedicato appunto alle modifiche alla disciplina delle società di comodo, crea problemi relativi alla data di decorrenza dell'agevolazione di cui al comma 326. Il comma 110 della Finanziaria dispone infatti che le disposizioni contenute nel comma 109 di cui alle lettere b), c), d) e f) si applicano, se più favorevoli al contribuente, già dal periodo d'imposta 2006, lasciando intendere che per le altre modifiche normative la decorrenza sia dal 1° gennaio 2007. Le norme contenute nel comma 326 sono certamente favorevoli ai contribuenti ma pare impossibile farne risalire gli effetti al periodo 2006, proprio per l'infelice collocazione della norma nel corpo dell'articolo unico della Finanziaria 2007. Infine, non si può non segnalare l'ulteriore elemento di complicazione che viene introdotto dalla norma nella griglia dei coefficienti di ricavo con l'aggiunta di altre tipologie di beni soggetti a coefficienti di ricavo diversi da quelli normalmente utilizzati. Fonte: Yahoo Notizie |
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Tutto non è che fumo
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Mercoledì 31 Gennaio 2007, 0:00
Società di comodo, holding in crisi Di di Andrea Bongi Sono le società che detengono partecipazioni in altre società di capitali a essere le più penalizzate dal valzer dei coefficienti di ricavo e reddito delle nuove società di comodo. Per queste ultime risultano infatti raddoppiati i coefficienti di ricavo e di reddito, passati rispettivamente dall'1% al 2%, e dallo 0,75 all'1,5% mentre il carico fiscale, nell'ipotesi di adeguamento ai nuovi parametri, risulta addirittura aumentato del 125% rispetto a quello ante finanziaria. Nemmeno per il comparto immobiliare si registrano incrementi di così ampia portata. E dire che spesso sono proprio le società detentrici di pacchetti azionari ad avere difficoltà a ottenere dividendi consistenti dalle loro partecipate, soprattutto nei casi in cui le quote detenute non siano di maggioranza. Per comprendere meglio la portata di queste affermazioni è possibile utilizzare due semplici esempi, nei quali si modifica solo la natura della società partecipata. La società di partecipazioni caso 1): supponiamo di avere una società per azioni che detiene una quota di partecipazione in altra società di capitali pari al 40% del capitale sociale, con valore della partecipazione pari a euro 10 milioni. Prima delle modifiche del decreto legge 223/06 la spa aveva ricavi minimi ai fini delle società di comodo per euro 100 mila (1%), mentre il reddito minimo, da calcolarsi solo se non raggiunti i ricavi minimi, era pari a euro 75 mila. Oggi, dopo il decreto legge 223/06 e dopo la manovra finanziaria, i limiti di ricavi sono saliti a euro 200 mila e i limiti di reddito a euro 150 mila. Il carico fiscale, ipotizzando la non operatività e l'adeguamento al reddito minimo in ambedue le ipotesi passa da 24.750 euro (33% di 75 mila) a 55.875 euro (37,25% di 150 mila). L'incremento in termini percentuali del carico impositivo, grazie anche all'aggiunta dell'Irap, per la quale si suppone non vi siano ulteriori variazioni in aumento, è pari al 125% circa. La società di partecipazioni caso 2): se all'ipotesi precedente aggiungiamo un'unica variante costituita dalla tipologia del soggetto partecipato che passa da società di capitali a società di persone, i risultati della simulazione si ribaltano completamente. Nell'ipotesi in cui la partecipazione nella società di persone sia allocata fra le immobilizzazioni finanziarie, prima delle modifiche della legge 296/06, il coefficiente di ricavo era quello delle altre immobilizzazioni, ovvero il 15%, mentre il coefficiente di reddito era il 12%. Oggi invece, la collocazione di queste tipologie partecipative all'interno della lettera a) del primo comma dell'articolo 30 della legge 724/1994, fa sì che il coefficiente di ricavo sia sceso al 2% e quello di reddito all'1,5%. Tornando all'esempio numerico di cui sopra, la società, grazie alle modifiche introdotte dalla Finanziaria, vedrà scendere il coefficiente di ricavo a euro 200 mila rispetto a euro 1.500.000, e al tempo stesso il reddito minimo scenderà a euro 150 mila contro euro 1.200.000 ante Finanziaria. Quale logica conseguenza diminuirà notevolmente anche la tassazione che passerà da euro 495.000 (33% di 1.500.000) a euro 55.875 (37,25% di 150 mila). Si può facilmente obiettare che ipotesi di partecipazioni così consistenti in società di persone sono molto meno frequenti che non quelle in società di capitali. Si potrà altresì obiettare che nel caso di partecipazioni in società di persone l'apporto in termini reddituali di queste ultime è maggiore a causa del regime obbligato di trasparenza fiscale. Ancora. Nel caso prospettato, partecipazione al 40% del capitale di altra società di capitali, la società per azioni avrà anche la materiale impossibilità di decidere in merito alla politica dei dividendi della partecipata. In altri termini per essa non sarà possibile, a meno di trovare l'altro 60% del capitale sociale disponibile, agire sulla distribuzione ai soci dei dividendi (nel caso naturalmente in cui gli stessi ci siano) al fine di mitigare l'impatto delle norme in materia di società di comodo. Non potendo più fare leva sulla cosiddetta prova contraria, anch'essa abolita dal comma 109 della legge 296/06, alla società di partecipazioni in esame restano due sole vie: l'interpello disapplicativo ex art. 37-bis del dpr 600/1973, motivato dall'impossibilità di adeguamento per assenza o insufficienza dei dividendi ricevuti; oppure, il contenzioso tributario nell'ipotesi di avviso d'accertamento ex art.41-bis del dpr 600/73 emesso a seguito del mancato adeguamento ai ricavi e redditi minimi. Fonte: Yahoo Notizie |
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Sabato 3 Febbraio 2007, 0:00
Società di comodo, difesa difficile Di di Duilio Liburdi Solo la presentazione dell'istanza di interpello disapplicativa garantisce l'impugnativa dell'avviso di accertamento successivo effettuato nei confronti di una società di comodo. Laddove, invece, l'istanza non sia stata presentata, il ricorso contro l'avviso di accertamento è da considerarsi inammissibile. Non sono tenute alla presentazione dell'istanza le società che entro il 31/5/07 deliberano lo scioglimento o la trasformazione: in tal caso, infatti, la disciplina delle società di comodo non si applica anche con riferimento al periodo di imposta in corso al 4/7/2006. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 5 /E di ieri in materia di istanza di interpello disapplicativa da proporre per quelle società che vogliono sottrarsi alla applicazione delle norme in materia di società di comodo, interessate da una doppia modifica contenuta nel dl 223/06 e nella legge 296/06. Gli effetti della istanza. È noto che con le modifiche contenute nella finanziaria per il 2007 è stato cancellato l'inciso relativo alla possibilità, da parte delle società che si considerano come non operative, di fornire la prova contraria rispetto a quella che è una presunzione di redditività contenuta nell'art. 30 della legge 724/94. nell'ambito delle modifiche, alla norma di riferimento è stato introdotto, già con il dl 223/06, un sistema mediante il quale il contribuente può chiedere la disapplicazione delle disposizioni attraverso la presentazione di una istanza formulata ai sensi dell'art. 37 bis, c. 8, del dpr 600/73 nella quale rappresentare la situazione oggettiva in ragione della quale non sono stati raggiunti i ricavi minimi di cui all'articolo 30, comma 1 della legge ovvero il reddito minimo. In relazione a tale aspetto la circolare dell'agenzia delle entrate assume una posizione già illustrata in occasione del forum organizzato da ItaliaOggi lo scorso 20 gennaio. In sostanza: - la società che presenta una istanza di disapplicazione che non viene accolta da parte dell'amministrazione finanziaria può impugnare il successivo avviso di accertamento per riproporre, davanti al giudice, la valutazione della questione attinente alla esistenza della situazione oggettiva che non ha consentito il raggiungimento dei minimi previsti dalla legge; - la società che invece, pur ritenendosi nella medesima situazione oggettiva, non presenta istanza di disapplicazione, dovrà considerare il ricorso contro l'accertamento come inammissibile; - in ogni caso, non potrà essere impugnato il diniego dell'amministrazione finanziaria rispetto alla istanza di disapplicazione. Se deve essere valutato l'intento del legislatore come finalizzato a rafforzare il sistema legato alla applicazione delle norme in materia di società non operative, deve essere osservato come, nel contempo, il passaggio contenuto nella circolare potrebbe suscitare qualche problema. Se infatti si ammette che il giudice tributario possa valutare la ricorrenza della situazione oggettiva solo per il fatto che una società abbia presentato l'istanza di disapplicazione, affermare che il ricorso è inammissibile in virtù della mancata presentazione dell'istanza medesima, necessita una analisi che deve correlarsi con le norme in materia di contenzioso. Va osservato, infatti, che l'inammissibilità del ricorso (da ritenere come eccezione formulata dall'amministrazione finanziaria a fronte di una impugnativa dell'avviso di accertamento che non appare preclusa), è fattispecie disciplinata dagli art. 18 e seguenti del dlgs n. 546/92 nell'ambito dei quali la previsione di inammissibilità è puntualmente regolamentata. Va inoltre tenuto in considerazione come, nell'ambito di altre disposizioni, è assolutamente chiaro che una volta richiesti dati, notizie ed informazioni all'amministrazione finanziaria senza che il contribuente provveda alla risposta, gli stessi non possono essere riproposti in sede amministrativa o contenziosa. Dalla formulazione letterale delle norme che regolamentano tale ipotesi (ad esempio l'art. 32 del dpr n. 600/73) emerge come il contenzioso sia comunque ammesso ma, in forza di una legge, si abbia una limitazione dei mezzi di ´prova' in relazione alla posizione del contribuente. La stessa limitazione non si evince dalla formulazione della norma in materia di società non operative, in quanto la stessa è incentrata sulla dimostrazione di una situazione oggettiva che, peraltro, potrebbe formare oggetto di valutazione da parte del giudice per il solo fatto di avere presentato una precedente istanza. Nella circolare, inoltre, si sottolinea come l'eventuale accoglimento dell'istanza potrebbe spiegare effetti per più periodi di imposta laddove, evidentemente, siano rappresentate situazioni che hanno riflessi non limitati al periodo di imposta per il quale si richiede la disapplicazione. Istanza di disapplicazione e riflessi sui provvedimenti agevolativi. Un passaggio della circolare afferma che non sono tenute alla presentazione dell'istanza di interpello quelle società che, entro il 31/5/07, deliberano la trasformazione in società semplice ovvero lo scioglimento avvalendosi delle disposizioni agevolative contenute nella legge 296/06. Ciò in quanto, secondo la circolare, per effetto del combinato disposto dei commi 111 e 115 della legge n. 296/06, alle società che si avvalgono dei provvedimenti agevolativi (in questo passaggio della circolare si fa riferimento peraltro esclusivamente allo scioglimento), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 724/94 per il periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 ed eventualmente per quello anteriore allo scioglimento od alla trasformazione. L'interpretazione che viene fornita appare estremamente favorevole per i contribuenti in considerazione del fatto che, in base alla formulazione letterale del comma 115 si poteva giungere anche ad altra conclusione. Infatti, il periodo di imposta anteriore allo scioglimento od alla trasformazione poteva essere inteso anche quello intercorrente tra il 1 gennaio 2007 e la data di delibera, in considerazione del fatto che tale periodo di imposta ricade sotto l'obbligo di autonoma dichiarazione. Fonte: Yahoo Notizie |
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