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#1 (permalink) |
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cosi è se vi pare
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garanzia su pc nuovo, 1 0 2 anni?
chi mi sa dire se la garanzia su un pc è di 1 o due anni? il centro assistenza dice uno, ma io sapevo che in base ad una legge europea la validità era biennale per tutti gli acquisti nuovi.
La Garanzia offerta da C.H.S. Computer si estende a tutti gli articoli proposti, ed ha una durata di 24 mesi a partire dalla data di emissione della fattura di vendita, così come previsto dal D.L. 2 febbraio 2002, n. 24 in attuazione della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale garanzia copre esclusivamente il "difetto di conformità", come citato dal suddetto D.L. 24/2002, cioè i difetti di fabbricazione e/o funzionamento dei componenti. se mi rifiuto di pagare e loro non mi ridanno il pc non incorrono nel reato di appropriazione indebita? grazie lot |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2004
Messaggi: 3,581
Popolarità: 42949680 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=lothar54]chi mi sa dire se la garanzia su un pc è di 1 o due anni? il centro assistenza dice uno, ma io sapevo che in base ad una legge europea la validità era biennale per tutti gli acquisti nuovi.
La Garanzia offerta da C.H.S. Computer si estende a tutti gli articoli proposti, ed ha una durata di 24 mesi a partire dalla data di emissione della fattura di vendita, così come previsto dal D.L. 2 febbraio 2002, n. 24 in attuazione della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale garanzia copre esclusivamente il "difetto di conformità", come citato dal suddetto D.L. 24/2002, cioè i difetti di fabbricazione e/o funzionamento dei componenti. se mi rifiuto di pagare e loro non mi ridanno il pc non incorrono nel reato di appropriazione indebita? 2 anni per persone fisiche 1 anno se hai richiesto fattura (x aziende), pero' non so da quando e' entrata in vigore penserei circa da un paio d'anni |
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#3 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 38,066
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Citazione:
Esiste una garanzia di tipo commerciale che per i pc dura solitamente 1 anno ed è data dai produttori come ad esempio la Hp,la Acer,la Dell etc. Poi esiste una garanzia biennale di tipo legale che segue il d.lgs. 24/2002 e il codice del consumo dello scorso anno che prevede 2 anni di garanzia a favore del consumatore nei confronti del venditore. Ad esempio poniamo che io compro un portatile Acer da Mediaworld. Avrò 1 anno di garanzia nei confronti di Acer che lo ha prodotto e 2 anni di garanzia nei confronti di Mediaworld che lo ha venduto. Consiglio di leggere quanto riportato in questo link : http://www.acu.it/Sezioni/Decalogo/Garanzia2Anni.asp Garanzia sui prodotti acquistati: tutelate i vostri diritti! La nuova disciplina I nuovi articoli 1519-bis 1519-nonies del codice civile (ex d.lgs. 24/2002 che attua una direttiva europea, accorpata ora nel Codice del Consumo, settembre 2005) hanno introdotto in Italia alcune importanti regole in tema di garanzia sui beni acquistati, di cui ancora molti consumatori (e anche aziende, per la verità) non sono a conoscenza. Successivamente è intervenuta anche una nota esplicativa del Ministero delle Attività produttive, che ha chiarito alcuni punti. La nuova disciplina introduce una garanzia legale su tutti gli acquisti di “beni di consumo”. Beni di consumo sono i beni mobili (con qualche eccezione): restano quindi esclusi i beni immobili e i servizi. La normativa si applica, però, solo per i contratti di compravendita effettuati tra un professionista (impresa) e un consumatore, rimanendo quindi esclusi i rapporti tra aziende, a cui continuerà ad applicarsi la disciplina tradizionale. Le disposizioni hanno carattere imperativo, ossia non possono essere escluse o limitate dai singoli contratti: vanno quindi considerate le vecchie garanzie, contenute in alcuni prodotti tuttora in circolazione. Le aziende possono solo prevedere condizioni più favorevoli di quelle stabilite dalla legge (garanzia convenzionale). Le norme sono entrate in vigore il 23/03/2002, e quindi si applicano a tutti i beni venduti successivamente a tale data, e non a quelli precedenti. Oggetto della garanzia Il principio generale è che “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”. La conformità è un concetto più ampio rispetto a quello di vizi del prodotto: si intende l’idoneità del bene venduto all’uso normale, e la corrispondenza sia alle descrizioni prospettate dal venditore, sia alle comunicazioni pubblicitarie fatte dal produttore. La durata della garanzia è stata estesa (da 1 anno) a 2 anni dalla consegna del prodotto. Il difetto deve però essere denunciato al venditore (non più entro 8 giorni ma) entro 2 mesi da quando si manifesta: la denuncia potrà quindi avvenire, al massimo, entro 26 mesi dall’acquisto. E’ importante la questione della prova del difetto. Se il difetto si manifesta entro 6 mesi dall’acquisto, si presume che esso esistesse già al momento della consegna: ossia sarà il venditore, per liberarsi dalla responsabilità, a dover provare che il vizio è intervenuto successivamente e per colpa del consumatore. Dopo 6 mesi, invece, l’onere della prova è invertito. Un caso particolare riguarda i beni usati: per questi la durata (minima) della garanzia è di 1 anno. Tuttavia occorre tenere in considerazione l’usura normale del prodotto verificatasi nel periodo precedente all’acquisto, che non può essere considerata un difetto. Ad es., nel caso di acquisto di un automobile usata, la durata dei vari pezzi meccanici non potrà essere quella di un auto nuova. Occorre pretendere dal venditore, in questi casi, indicazioni precise (e date per iscritto) sulle caratteristiche della garanzia. I rimedi per i prodotti difettosi Nel caso di difetto di conformità, vengono previsti due rimedi principali (riparazione o sostituzione) e due subordinati (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto). La scelta tra la riparazione del bene e la sua sostituzione è teoricamente affidata al consumatore, eccetto quando il rimedio scelto risulti impossibile o “eccessivamente oneroso” rispetto all’altro. L’eccessiva onerosità consiste in una spesa irragionevole per il venditore, e tale limite fa sì che, nella maggior parte dei casi, il rimedio sarà la riparazione. Ad ogni modo il rimedio deve essere approntato senza spese per il consumatore; per spese di intendono anche quelle eventuali di spedizione. Tra i due rimedi subordinati, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, la scelta spetta sempre al consumatore. Essi intervengono quando la riparazione o sostituzione risultano impossibili, o non sono effettuate entro “un congruo termine dalla richiesta” oppure arrecherebbero “notevoli inconvenienti al consumatore”. La previsione del congruo termine è importante per le riparazioni, che non possono essere attese per tempi irragionevoli, né tantomeno possono essere ripetute innumerevoli volte. La risoluzione del contratto dà diritto alla restituzione dell’importo pagato, ed è perciò la soluzione generalmente preferita. La riduzione del prezzo diviene invece obbligatoria quando il difetto è “di lieve entità”. Secondo la prassi la risoluzione potrà anche avvenire, se il consumatore accetta, nella forma di “buono di acquisto” per il futuro. Occorre sottolineare che direttamente responsabile nei confronti del consumatore è il venditore, il quale poi si potrà eventualmente rivalere nei confronti del produttore. E’ al negoziante pertanto che il consumatore dovrà rivolgersi, senza che costui possa scaricare la responsabilità su altri. |
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#4 (permalink) | |
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ho perso tutto
Data registrazione: Apr 2006
Messaggi: 9,281
Popolarità: 42949679 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
vorrei far notare questo passaggio che difatto invalida la garanzia dei due anni, riducendola di fatto, a sei mesi E’ importante la questione della prova del difetto. Se il difetto si manifesta entro 6 mesi dall’acquisto, si presume che esso esistesse già al momento della consegna: ossia sarà il venditore, per liberarsi dalla responsabilità, a dover provare che il vizio è intervenuto successivamente e per colpa del consumatore. Dopo 6 mesi, invece, l’onere della prova è invertito. In pratica, il cliente deve dimostrare che il prodotto era guasto sin dall'origine (difetto di fabbrivazione) Questo e' impossibile pe ril materiale elettronico Un hard disk puo' rompersi per esempio perche' il portatile e' stato sbattuto Se sono trascorsi 6 mesi, il venditore ti puo' dire "l'hai rotto tu" e tu devi dimostrare che non si e' rotto per l'urto, ma per un difetto di cnformita' preesistente sin dall'origine Insomma..sta garanzia e' una fregatura! |
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 38,066
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Citazione:
Comunque è in effetti così : nei primi 6 mesi se il prodotto presenta dei difetti si presume che siano di conformità, ovvero esistenti già all'atto di vendita. Se invece il problema si presenta nei restanti 18 mesi di garanzia il venditore potrebbe in teoria chiedere al consumatore di dimostrare che siano difetti di conformità e non dovuti all'uso improprio del prodotto da parte del consumatore... |
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#7 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2006
Messaggi: 585
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Citazione:
due anni per legge. come hanno scritto altri forumisti. se per esempio un HD si rompe dopo 1 anno e 1 mese perchè lo tieni acceso dalla mattina alla sera, sei coperto da garanzia in quanto tu hai comprato in computer per usarlo accesso, mica come soprammobile. sono loro a dover dimostrare che si è rotto per altri motivi. |
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#8 (permalink) | |
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cosi è se vi pare
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Citazione:
nulla da fare!!!! si trincerano dietro quanto è scritto sul loro sito: Garanzia 1 anno di garanzia internazionale. Possibilità di estensione della garanzia standard con Toshiba SelectServ® WarrantyPack e servizio di assicurazione con Toshiba Computer Cover e non intendono recedere! la cifra non è "importante" (190€) ma mi ci rode a doverglela dare per vinta sapendo di avere ragione! lot-inkakkiatus |
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#9 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 38,066
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Citazione:
Non ho capito una cosa... Ma questi di cui tu parli sono coloro che ti hanno venduto il pc ? O è semplicemente la ditta costruttrice del pc ? Spiega meglio la situazione perchè non l'ho compresa perfettamente. Ti faccio un esempio. Se io adesso vado a comprare un portatile Toshiba da Mediaworld e tra 15 mesi mi si rompe la scheda madre io a norma di legge mi devo rivolgere a Mediaworld e non a Toshiba. |
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#10 (permalink) | |
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ho perso tutto
Data registrazione: Apr 2006
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Citazione:
Trascorsi 6 mesi, ilnegoziante ti puo' dire che si e' rotto per aver subito un urto (pensa ad un notebook. a tutti voi sara' capitato ogni tanto di sbatterlo. se l'hd e' acceso e in funzione, si puo' danneggiare molto facilmente) e sei tu a dover dimostrare che si e' rotto per undifetto di fabbricazione. Ripeto sta legge dei due anni, e' una fregatura |
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