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Vecchio 05-10-06, 13:52   #1 (permalink)
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L'avatar di P.A.T.
 
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Se il papà dona al figlio 20.000 Euro per l'acquisto dell'automobile sarà tassato !

A mio sindacabile avviso questa è esattamente l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella ultima Legge Finanziaria.

Un padre che concede come regalia 20.000 Euro al figlio affinchè quest'ultimo possa acquistare un'autovettura nuova è considerato dallo Stato Italiano come una donazione di denaro e pertanto rientra nel perimetro dell'imponibile attratto a tassazione.

Nel caso invece che il padre morisse ed il figlio prelevasse i 20.000 dal conto corrente del defunto non ci sarà alcuna tassazione: le banche non hanno disposizioni di tornare al veccho sistema del "blocco" del conto corrente antecedente alla riforma voluta dal Governo Berlusconi.

Quindi attenzione a "donare" soldi ai figli: dei zelanti funzionari dell'Agenzia delle Entrate un giorno potrebbero bussare alla vostra porta in cerca di spiegazioni circa la documentazine del mod. F 24 per il versamento dell'imposta.
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Vecchio 05-10-06, 14:16   #2 (permalink)
scùlta un balòss...
 
L'avatar di Apache71
 
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Invia un messaggio via MSN a Apache71
Li presterò a tasso zero e a scadenza indeterminata...
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Vecchio 05-10-06, 14:18   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da Apache71
Li presterò a tasso zero e a scadenza indeterminata...
quindi ci vuole un atto ufficiale che lo certifichi, altrimenti è una donazione.......
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Vecchio 05-10-06, 14:23   #4 (permalink)
6Σ 6σ 6ς
 
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Originalmente inviato da alegu
quindi ci vuole un atto ufficiale che lo certifichi, altrimenti è una donazione.......
bastera una autocertificazione?? o dobbiamo andare al comune per registrarlo?????
SixSigmaBrazil non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-10-06, 14:31   #5 (permalink)
 
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Citazione:
Originalmente inviato da P.A.T.
A mio sindacabile avviso questa è esattamente l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella ultima Legge Finanziaria.

Un padre che concede come regalia 20.000 Euro al figlio affinchè quest'ultimo possa acquistare un'autovettura nuova è considerato dallo Stato Italiano come una donazione di denaro e pertanto rientra nel perimetro dell'imponibile attratto a tassazione.

Nel caso invece che il padre morisse ed il figlio prelevasse i 20.000 dal conto corrente del defunto non ci sarà alcuna tassazione: le banche non hanno disposizioni di tornare al veccho sistema del "blocco" del conto corrente antecedente alla riforma voluta dal Governo Berlusconi.

Quindi attenzione a "donare" soldi ai figli: dei zelanti funzionari dell'Agenzia delle Entrate un giorno potrebbero bussare alla vostra porta in cerca di spiegazioni circa la documentazine del mod. F 24 per il versamento dell'imposta.

C'è un livello soglia pari a 100.000 € sotto al quale non è prevista tassazione,nel caso da te descritto e cioè di rapporto tra padre e figlio
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Vecchio 05-10-06, 14:31   #6 (permalink)
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Donazione di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante: 4% se fatta a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore eccedente 100mila euro; 6% se fatta a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8% se fatta a favore di altri soggetti.

Fonte: la Repubblica.it
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Vecchio 05-10-06, 14:32   #7 (permalink)
Gamma Ray Burst
 
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A mio parere un bonifico da c/c non è una donazione perchè non c'è atto pubblico

CC art. 782

Forma della donazione. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

......

l'unico dubbio riguarda l'art. 783 che contrasterebbe

Donazioni di modico valore. La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.



Qualche esperto di diritto dica la sua.
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Vecchio 05-10-06, 14:58   #8 (permalink)
Shit Happens!
 
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Originalmente inviato da P.A.T.
Chi sarebbe quell'ingenuotto che andrebbe ad incastrasi da solo firmando davanti al notaio la donazione di denaro?

Nell'interpretazione della legge 262/2006 la presunzione deve essere implicita, altrimenti il legislatore non avrebbe inserito deliberatamente anche il "denaro contante" nella apposita tabella.

Altrimenti accadrebbe un fatto paradossale. Ammettiamo che il padre possieda un immobile dal valore di 1 milione di Euro. Donandolo sarebbe sicuramente soggetto a tassazione. Ok, Skymap? Bene, a questo punto converrebbe venderlo e con il ricavato in contanti effettuare una donazione al figlio esente tasse.

Oppure ammettiamo che uno venda in borsa una partecipazione qualificata: 10 milioni di Euro in denaro.

Vorrai mica che vada a fare un atto dal notaio ?

basta una semplice raccomandata.

ora, i governi che si avvicendano in italia (con la I minuscola) hanno del grottesco (dx o sx che sia), quindi eviterei banali e superficiali strumentalizzazioni che a noi servono veramente a nulla.

se non si hanno patrimoni veramente notevoli e/o non si è degli sprovveduti, i mezzi legali per gestire al meglio certe situazioni ci sono sempre stati e ci saranno sempre, spero...
DocHoliday3 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-10-06, 16:10   #9 (permalink)
BrufoloBill
 
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2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo
gratuito
di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri
titoli e denaro contante, nonche' la costituzione di vincoli di
destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti
aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul
valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini
in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.




lo scrivo anche qui, magari in tutto il forum c'e' un avvocato che lo sa:
per la donazione sembra chiarito

qualcuno sa che cosa si intende con "per altri atti a titolo gratuito" ?
bollafrolla non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-10-06, 16:26   #10 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da bollafrolla
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo
gratuito
di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri
titoli e denaro contante, nonche' la costituzione di vincoli di
destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti
aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul
valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini
in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.




lo scrivo anche qui, magari in tutto il forum c'e' un avvocato che lo sa:
per la donazione sembra chiarito

qualcuno sa che cosa si intende con "per altri atti a titolo gratuito" ?


Qualsiasi atto di trasferimento di un bene senza corrispettivo, oltre all'atto di donazione. Traduzione : come ti muovi ti
cleopatra758 non  è collegato   Rispondi citando
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