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Vecchio 05-10-06, 10:07   #1 (permalink)
 
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Ecco il "testo-Prodi" su successioni e donazioni

Se a qualcuno interessa questo è l'art.6 integrale del Decreto Legge 03.10.2006 n° 262 , G.U. 03.10.2006 che da Martedì ha cambiato la materia delle imposte in materia di successione e donazione.




Art. 6.
Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario, e' dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo.»;
b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonche' vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;
1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi:
se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;
in ogni altro caso: 3%.
1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi:
se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto:
a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;
b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;
se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3%.».
2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.» ;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte e' l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;
c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;
d) all'articolo 41, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte e' liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;
e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passivita' ereditarie che non afferiscono alle aziende, ne' dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonche' gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»;
f) all'articolo 57, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonche' coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;
g) all'articolo 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».
4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:
devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».
5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 13 e' sostituito dai seguenti:
«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonche' la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonche' negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonche' i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»;
b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» e' soppressa.
6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonche' per le successioni apertesi dalla data medesima.


harley-law non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-10-06, 10:28   #2 (permalink)
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non avendo a disposizione il vecchio testo ci capisco poco

qualcuno sa come si districa il problema dei conti correnti cointestati??

grazie

ciao
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Vecchio 05-10-06, 10:43   #3 (permalink)
 
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Citazione:
Originalmente inviato da Cubalibre
non avendo a disposizione il vecchio testo ci capisco poco

qualcuno sa come si districa il problema dei conti correnti cointestati??

grazie

ciao
Se vuoi i vecchi testi eccoteli
http://www.sicet.it/normativa/decret...DPR_131-86.htm
http://www.filodiritto.com/diritto/p...ributario8.htm
http://www.parlamento.it/leggi/01383l.htm
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Vecchio 05-10-06, 11:14   #4 (permalink)
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riassumendo...e rispetto ai "milioni di euro?!" del pagliaccio........cosa e' cambiato?

grazie
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Vecchio 05-10-06, 18:25   #5 (permalink)
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-[B]ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonche' negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonche' i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta

Ma siamo impazziti?
Leoncino non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-10-06, 18:28   #6 (permalink)
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Poi in una azienda tasso l'attivo e non tengo conto nel passivo? DILETTANTI MA LA CONOSCETE L'IMPRESA FAMILIARE ********?
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Vecchio 06-10-06, 17:07   #7 (permalink)
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Originalmente inviato da Leoncino
-[B]ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonche' negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonche' i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta

Ma siamo impazziti?

mi spiegheresti meglio cosa significa??

io e il burocratese non andiamo molto daccordo
Cubalibre non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-10-06, 17:54   #8 (permalink)
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Se ho capito bene dovrebbero essere indicate eventuale donazioni pregresse alla successione per verificare se la franchigia dei 250000 o dei 180000 è stata superata...
Voglio vedere come lo verificano se il bene è stato venduto nel frattempo .........
Poi nel caso di denaro contante che non c'è l'atto pubblico?Cosa devo ripescare i giroconti nei conti dei parenti se son intestao anke io nel conto?
Leoncino non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-10-06, 21:16   #9 (permalink)
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Originalmente inviato da Leoncino
Se ho capito bene dovrebbero essere indicate eventuale donazioni pregresse alla successione per verificare se la franchigia dei 250000 o dei 180000 è stata superata...
Voglio vedere come lo verificano se il bene è stato venduto nel frattempo .........
Poi nel caso di denaro contante che non c'è l'atto pubblico?Cosa devo ripescare i giroconti nei conti dei parenti se son intestao anke io nel conto?
E' una grossa fregatura passata alquanto inosservata dalla maggior parte che la subira'...un furto...Dare del pagliaccio e bugiardo a quel pover'uomo è gia' un complimento...il furbastro ha donato un milione di € al figlio se non erro, e questa sarebbe la persona che ha anche il coraggio di andare in chiesa ....
ma la colpa ovviamente di chi lo ha votato solo x antipatia verso il berlusca, questi sono i risultati... Saluti.
aceto non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07-10-06, 23:44   #10 (permalink)
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Originalmente inviato da aceto
E' una grossa fregatura passata alquanto inosservata dalla maggior parte che la subira'...un furto...Dare del pagliaccio e bugiardo a quel pover'uomo è gia' un complimento...il furbastro ha donato un milione di € al figlio se non erro, e questa sarebbe la persona che ha anche il coraggio di andare in chiesa ....
ma la colpa ovviamente di chi lo ha votato solo x antipatia verso il berlusca, questi sono i risultati... Saluti.
devi essere piu' preciso, qualcuno potrebbe non afferrare l'allusione

Prodi l'anno scorso ha donato 850.000 euro ai figli, con atto di donazione, registrato dal notaio, e non ha pagato un euro di tasse.

Adesso Prodi, dopo che ha fatto i comodi suoi, a noi ci mette la tassa per le donazioni.
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