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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 7,033
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conto cointestato e donazioni nella LEGGE FINANZIARIA
Roma, 21:41
FINANZIARIA: PER DONARE 200MILA EURO A FIGLIO, TASSA 4MILA Il decreto legge collegato alla finanziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, modifica le imposte sulle donazioni. Donazione di un immobile con il valore catastale di 200mila euro: imposta catastale 368 euro; imposta ipotecaria 768 euro se figlio o coniuge senza casa oppure 6000 euro (3%) negli altri casi; imposta di registro nulla se figlio o coniuge oppure 4000 (2%) euro se fatta in favore di altri parenti fino al quarto grado oppure 8000 euro (4%) se fatta in favore di altri soggetti. Donazione di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante: 4% se fatta a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore eccedente 100mila euro; 6% se fatta a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8% se fatta a favore di altri soggetti. http://www.repubblica.it/news/ired/...html?ref=hpsbdx in pratica se ho un conto cointestato con due persone (es. X e Y) può succedere che: abbiamo delle obbligazioni, queste sono al portatore, quindi divise in egual misura, vendo le obbligazioni e compro azioni queste, devono essere comprate per metà a nome Y e per metà a nome di X altrimenti se vengono comprate solo a nome di uno dei due questa diventa una donazione e si deve pagare il 4% se i due titolari del conto hanno l'accredito dello stipendio , o di affitti di immobili di proprietà, o comunque fanno versamenti idi somme non identiche, la differenza tra i versamenti di uno e i versamenti dell'altro sono da considerarsi come donazioni quindi tassate al 4% se i duo titolari fanno prelievi di somme di non identiche, questa differenza può considerarsi come donazione, quindi tassata al 4% DITEMI CHE STO SBAGLIANDO!!!!!! |
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#2 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Oct 2004
Messaggi: 3,581
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Citazione:
spero che venga considerata la franchigia di 100000 euro per cui al di sotto di questo soglia le differenze di spesa che possono esserci fra due coniugi o di acquisto titoli in un conto cointestato non possano essere considerati come donazioni... no comment sull'*********ta' di certi provvedimenti ........ e di chi l'ha fatti....... su l |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Mar 2002
Messaggi: 2,701
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anch'io non capisco come si procede nel caso di conti cointestati.
Se io prelevo soldi per un'importo superiore al 50% del saldo questa eccedenza deve essere considerata donazione da parte dell'altro intestatario e quindi tassata ogni volta??? Se un intestatario accredita una cifra questa deve essere considerata "solo sua" e quindi dovranno essere presenti due saldi sul cc ovvero uno per ogni intestatario??
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Mar 2002
Messaggi: 2,701
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Citazione:
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 38,066
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Citazione:
sì che è presente, comunque a mio avviso i normali movimenti in c/c non vanno assolutamente annoverati nell' ottica dell'imposta di registro. Per chi vuole esiste il numero del call center dell'Agenzia delle Entrate,provate a chiamare magari tra qualche giorno quando le cose si saranno "assestate". http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/...-444-operatore 5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 dell'articolo 13 e' sostituito dai seguenti: «2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote: a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento; b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento. 2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonche' la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote: a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento; b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonche' negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonche' i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»; b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» e' soppressa. |
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