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Vecchio 18-09-06, 21:27   #1 (permalink)
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furto e denuncia

sono stato vittima di un furto di denaro
sono venuto a sapere chi e' il colpevole e ne ho le prove

il colpevole ha ammesso in una telefonata , che io ho registrato, di essere stato lui a compiere il furto e che mi avrebbe restituito la somma in diverse rate, per il momento mi ha restituito solo un terzo della somma totale e credo voglia fare il furbo per non darmi la rimanenza.

Domani mattina sporgo una denuncia-querela per furto (art 624 c.p) e minacce e molestie a mezzo telefono (art 612 e 660 c.p.)

Nel caso in cui io sporgo denuncia e dopo lui mi restituisse per intero la somma che mi deve ci saranno delle attenuanti per lui?

Accettando indietro la somma devo ritirare la denuncia oppure no?
grazie
prosp
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Vecchio 19-09-06, 14:16   #2 (permalink)
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up

sto per andare dai carabinieri e gradirei avere piu' pareri in merito alla questione
grazie
prospero123 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-09-06, 15:20   #3 (permalink)
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Intanto hai commesso un reato perchè hai registrato le telefonate. Un reato forse più grave del furto per il nostro ordinamento.
Lo so che è assurdo ma è così.
Conosco troppo poco della questione, l'unico consiglio è consultare un buon avvocato.
Saluti, Lightcreek
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Vecchio 19-09-06, 15:21   #4 (permalink)
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Sei sicuro che sitratti di furto e non di appropriazione indebita? Come ha fatto a prendere il denaro?
Saluti, Lightcreek.
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Vecchio 19-09-06, 15:31   #5 (permalink)
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Originalmente inviato da Lightcreek
Sei sicuro che sitratti di furto e non di appropriazione indebita? Come ha fatto a prendere il denaro?
Saluti, Lightcreek.

Giusta osservazione : esiste un confine netto tra i due reati. Per la qualificazione giuridica occorre specificare i fatti, ovvero le circostanze in cui sono avvenuti.
La registrazione telefonica di per sè non è un reato, però se il colpevole ammette la propria colpa e propone la restituzione dilazionata, cambia notevolmente. Questo però deve avvenire nelle opportune sedi giudiziarie : l'autore del fatto potrebbe anche tirarla per le lunghe e non restituire nulla.
cleopatra758 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-09-06, 16:49   #6 (permalink)
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Originalmente inviato da cleopatra758
La registrazione telefonica di per sè non è un reato, ...
Appunto, ed è sempre utilizzabile a fini di prova nel contesto di un processo.
Ma perchè chi non sà non tace invece di fuorviare clamorosamente?!?!
Giustizia non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-09-06, 17:06   #7 (permalink)
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grazie per le risposte
sono appena tornato dai carabinieri e mi dicono che la telefonata registrata e' reato, ma un altro maresciallo mi aveva detto che essendo io uno dei due interlocutori non e' reato, boh?

i soldi mi sono stati rubati da casa mia in contanti e inoltre mi e' stata presa la carta di credito e frugando tra le mie cose hanno trovato anche il pin e fatto prelievi al bancomat

per cleopatra: ma se rubi e poi restituisci comunque il reato rimane o no?
prospero123 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-09-06, 17:27   #8 (permalink)
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Originalmente inviato da prospero123
grazie per le risposte
sono appena tornato dai carabinieri e mi dicono che la telefonata registrata e' reato, ma un altro maresciallo mi aveva detto che essendo io uno dei due interlocutori non e' reato, boh?

i soldi mi sono stati rubati da casa mia in contanti e inoltre mi e' stata presa la carta di credito e frugando tra le mie cose hanno trovato anche il pin e fatto prelievi al bancomat

per cleopatra: ma se rubi e poi restituisci comunque il reato rimane o no?

"Art. 624 Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.

Art. 625 Circostanze aggravanti
La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:
1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni.

Art. 626 Furti punibili a querela dell'offeso
Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila e il delitto e' punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita (1);
2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.
(1) Con sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo numero nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. "



Art. 646 Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.
Si procede d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

Art. 647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire seicentomila.

Ho postato gli articoli perchè come vedi è complesso definire il reato di furto, quello di appropriazione indebita e le eventuali circostanze aggravanti.

Per quanto riguarda la potenziale violazione della legge sulla privacy a cui probabilmente ti riferisci, è vero che uno dei due interlocutori sei tu e sei persona offesa da reato, pertanto è legittimo che tu utilizzi la registrazione in sede processuale, ma solo ed esclusivamente in tale sede : incorreresti in reato se la utilizzassi al di fuori di tale ambito. Comunque non è necessario che tu esibisca adesso tale prova, è sufficiente menzionare che disponi di registrazione idonea da produrre agli atti.
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Vecchio 19-09-06, 17:31   #9 (permalink)
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infatti cosi' e'...
i carabinieri non l'hanno accettata ma mi hanno detto che poi puo' essere prodotta in tribunale...

la vedo un po' dura recuperare i soldi vista la poca affidabilita' della persona che mi deve restituire i soldi e probabili precedenti penali...
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Vecchio 20-09-06, 15:27   #10 (permalink)
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Chiedo scusa, avevo visto la denuncia (e la condanna) di un cliente che aveva registrato le sue telefonate con l'ex moglie.
Saluti, Lightcreek
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