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#1 (permalink) |
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Vada a bordo, càzzo!
Data registrazione: Nov 2005
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demolizione macchina
Ho consegnato la macchina da rottamare al concessionario dove ho preso quella nuova.
Non mi è stato rilasciato però nessun documento. Come faccio a sollecitarli per l'emissione di un documento che attesti che la macchina io l'ho consegnata? Non dovevano darmi subito il documento nel momento in cui ho consegnato loro macchina, targhe e documenti vari? grazie |
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#2 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
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Comunque la targa non te la potevano lasciare...e nemmeno il libretto...va lasciato tutto al concessionario che lo consegna al rottamatore che appena riceve l'auto deve consegnare un documento dove si attesti il ritiro dell'auto e questo documento poi te lo devono dare a te. Tu quindi devi chiedere al concessionario se la macchina è già stata consegnata al centro di rottamazione, se è già stata consegnata ti devono dare quel documento, altrimenti se non è stata consegnata e se ce l'hanno ancora loro puoi chiedere di farti dare un foglio dove il concessionario scriva che la tua ex auto ce l'hanno ancora loro e che l'hanno da te ritirata il giorno tal dei tali... |
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#3 (permalink) | |
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Vada a bordo, càzzo!
Data registrazione: Nov 2005
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Citazione:
Giusto per la curiosità il mio PC non conosce più virus o spyware o altro dopo aver messo in pratica i tuoi ottimi consigli.. comunque ora passiamo alla macchina: la macchina non camminava più, di conseguenza è venuto a casa il rottamatore a prendersela, a quel punto mi aspettavo un foglio che mi liberava da ogni responsabilità ma almeno fino ad oggi non ho visto ancora niente..La concessionaria da parte sua prende tempo e il responsabile (tanto x cambiare) si nega al telefono.. |
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
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Citazione:
Guarda ad un certo punto puoi anche citargli la Legge a 'sto concessionario... lui e il rottamatore ti devono dare la documentazione che ti spetta...non puoi consegnare l'auto da rottamare e rimanere senza niente in mano... Leggi l' art.5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 : http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03209dl.htm Art. 5. Raccolta 1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta. 2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato. 3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali e' assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli. 4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti. 6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprieta' e della carta di circolazione relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia. 7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonche' al trattamento del veicolo. 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8. 10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita' civile, penale e amministrativa connesse alla proprieta' ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7 libera, altresi', a partire dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato dalle responsabilita' assunte ai sensi del comma 6. 13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale. 14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delle attivita' di trattamento, predisposto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonche' sulla base delle informazioni fornite dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, sono stabilite le modalita' atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo, nonche' le modalita' per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 7, comma 2. |
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#5 (permalink) |
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Vada a bordo, càzzo!
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vi aggiorno..
per tenermi buono, dopo l'ennessima incaxxatura telefonica mi hanno mandato un foglio dicendomi telefonicamente che questo è il certificato di rottamazione.. cosa però che non risulta da nessuna parte del documento. Ho visto tra l'altro alcuni fac-simile di certificati di rottamazione su internet e quindi escludo che questo che mi hanno mandato lo sia. Il documento che mi hanno mandato si compone di un solo foglio ed ha sulla sinistra la sigla ACI e sulla destra quella del PRA. In basso poi nella sezione intitolata: GRAVAMI IPOTECHE ANNOTAZIONI c'è scitto: "annotata cessazione della circolazione in data.......ecc." Qualcuno mi sa dire di che documento si tratta? grazie |
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#6 (permalink) | |
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Citazione:
comunque.... REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE Il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare e includere: 1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato; 2) il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione; 3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato e' rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta; 4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 5) la dichiarazione del centro di raccolta attestante l'avvenuta cancellazione del veicolo dal PRA; 6) la classe, la marca ed il modello del veicolo; 7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista; 8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalita', gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' dello stesso proprietario. http://www.ambiente.it/impresa/legis...allegatoIV.htm |
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