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L’INIDONEITÀ FISICA DEL LAVORATORE ALLE MANSIONI ASSEGNATEGLI NON È SUFFICIENTE A GIUSTIFICARNE IL LICENZIAMENTO - La risoluzione del rapporto può ritenersi legittima solo se il datore di lavoro dia la prova di non potere impiegare il dipendente in altre mansioni, anche di livello inferiore (Cassazione Sezioni Unite n. 7755 del 7 agosto 1998, Pres. La Torre, Rel. Roselli).
F.D., dipendente come meccanico-carpentiere della S.r.l. Metaledil, è stato licenziato nell’ottobre del 1990 per sopravvenuta totale inidoneità fisica alle sue mansioni. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Bari contestando il giudizio di definitiva inidoneità e sostenendo che l’azienda avrebbe potuto comunque impiegarlo in altre mansioni compatibili con le sue ridotte capacità lavorative.
Il Pretore, ritenendo non provata la definitiva inattitudine del lavoratore alle sue mansioni, ha annullato il licenziamento.
Questa decisione è stata integralmente riformata in grado di appello dal Tribunale di Bari che ha ritenuto legittimo il licenziamento, fondandosi sui risultati di una consulenza tecnica disposta d’ufficio dalla quale emergeva che - a causa di una cardiopatia congenita con invalidità civile del 35%, di una lesione grave per infortunio sul lavoro alla mano sinistra con postumi invalidanti del 20%, di una malattia vertebrale con ernie discali e radiopatia sinistra nonchè di uno stato depressivo ansioso reattivo - il lavoratore era inabile alle mansioni di meccanico-carpentiere.
Il Tribunale, rilevata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha anche escluso che la datrice di lavoro, per giustificare il licenziamento, dovesse dare la prova di non poter assegnare il lavoratore ad altre mansioni compatibili con le sue ridotte capacità lavorative.
La Suprema Corte (Sezioni Unite n. 7755 del 7 agosto 1998, Pres. La Torre, Rel. Roselli)
ha accolto il ricorso del lavoratore e, componendo un contrasto di giurisprudenza verificatosi in materia nell’ambito della Sezione Lavoro, ha affermato che quando si verifica l’inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, l’imprenditore, prima di procedere al licenziamento deve verificare se sia possibile impiegarlo in altre mansioni equivalenti, ovvero inferiori, compatibili con la ridotta capacità fisica del dipendente. Data l’importanza della decisione, ne pubblichiamo il testo integrale nella sezione