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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2004
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aiuto polizza malattia
Ho stipulato un'assicurazione sul rimborso spese mediche e volendola disdettare mi sono avvalso della facoltà di recesso prevista in caso di sinistro e che la compagnia mi contesta.
L'articolo di polizza dice: A seguito di qualunque sinistro intervenuto e denunciato a termini di polizza, è facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento dell'indennizzo od alla contestazione formale del sinistro. Contemporaneamente alla denuncia di sinistro ho inviato la disdetta che mi viene contestata perchè sostengono che la stessa ha validità [B]solo[/B] se viene inviata entro 60 gg. dalla data del pagamento o dalla contestazione dello stesso, ma nell'articolo non è scritto SOLO DA.... ma FINO A..... Nella mia interpretazione sostengo che il termine per la disdetta decorra dalla data del sinistro denunciato e termini entro 60 gg. dalla data di pagamento, anche perchè se fossi vittima di una malattia od infortunio di lunga durata o la compagnia mi allungasse i tempi di liquidazione mi vedrei costretto a proseguire con il contratto. Grazie per l'aiuto.
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#2 (permalink) |
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Selling England
Data registrazione: Jan 2003
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secondo me è assolutamente evidente che debba essere dalla data di pagamento o dalla raccomandata che dichiara che non pagheranno...
il fatto che tu abbia inoltrato la disdetta contemporaneamente alla denuncia in effetti non è forse correttissimo, certo che se si appigliano a queste cose son proprio presi male.... |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2004
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Obbietto a te quello che ho obbiettato a loro.
Il diritto nasce, come riportato nel primo comma dell'articolo di polizza, a seguito di "qualunque sinistro intevenuto ....è facoltà di entrambe le Pari di recedere dal contratto" e termina, come riportato nel secondo comma "fino al 60° giorno successivo al pagamento dell'indennizzo o contestazione...". Se avessero voluto essere chiari e limitare il periodo solo ai 60 gg.dopo aver effettuato o contestato l 'indennizzo avrebbero dovuto scrivere che "tale facoltà potrà essere esercitata dalla data di pagamento o contestazione di pagamento fino al 60° giorno successivo". Analizzando il secondo comma interpreto che "fino al 60° giorno successivo a... "serva a identificare con certezza il termine ultimo e nonanche il momento in cui tale diritto nasce. Attendo i vostri pareri. Grazie. |
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