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scusa cleo, stavo a scherzà
Il quesito riguarda la normativa introdotta nel 1996 (art. 7 del D.L. 323/96) in base alla quale sono soggetti al prelievo del 20% i depositi costituiti da “privati” a garanzia di finanziamenti ad imprese residenti.
Sebbene la normativa in questione torni, in linea di principio, applicabile anche ai soggetti non residenti (nel termine “privati” si includono oltre alle persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i non residenti senza stabile organizzazione in Italia) va considerato che, come espressamente precisato dal Ministero delle Finanze, nei confronti dei non residenti il prelievo del 20% è applicabile solo sui proventi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi delle disposizioni nazionali (presupposto della territorialità). In base alla disposizione contenuta nel comma 1, lettera b) dell’art. 20 del TUIR riguardante l’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, si considerano come non prodotti nel territorio italiano i redditi di capitale costituiti dagli “interessi ed altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali”.
Il Ministero delle Finanze ha chiarito che in base a tale disposizione normativa, tali proventi devono essere qualificati come redditi non imponibili per carenza del presupposto di territorialità, se percepiti da non residenti. In definitiva gli interessi dei depositi e conti correnti costituiti in garanzia da soggetti non residenti risultano esclusi dall’applicazione del prelievo del 20% per mancanza del presupposto territoriale.
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