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Vecchio 19-07-06, 06:40   #1 (permalink)
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fallimento e vendita di immobile

buon giorno a tutti ,vorrei porre 1 domanda agli esperti in materia :abito in 1 stabile dove a piano terra vi era attivita' commerciale ,ora chiusa x fallimento,ed il giudice ha venduto le mura di detta attivita' ad 1 signora ,la quale si rifiuta di pagare la morisita' lasciata dalla vecchia proprieta'(srl),circa 6000E che noi proprietari degli appartamenti sovrastanti dovremo in quota parte in base ai millesimi di proprieta' ripianare .cio' mi ha confermato ieri il nostro amministratore ,affermando che tale soluzione è stata stabilita dal giudice .ora la nuova proprieta' sta pagando le spese di condominio correnti dal giorno che ne è entrata in possesso.ora mi chiedo e vi chiedo avendo io sempre saputo che il subentrante si dovrebbe accollare attivita' e passivita'.
sono cambiate le regole oppure è in vigore tale legge ?
p.s la vecchia proprieta' era anche titolare oltre che delle mura anche dell'attivita' commerciale .grazie a chi vorra' rispondermi ,saluti,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pone
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Vecchio 19-07-06, 07:38   #2 (permalink)
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buon giorno a tutti ,vorrei porre 1 domanda agli esperti in materia :abito in 1 stabile dove a piano terra vi era attivita' commerciale ,ora chiusa x fallimento,ed il giudice ha venduto le mura di detta attivita' ad 1 signora ,la quale si rifiuta di pagare la morisita' lasciata dalla vecchia proprieta'(srl),circa 6000E che noi proprietari degli appartamenti sovrastanti dovremo in quota parte in base ai millesimi di proprieta' ripianare .cio' mi ha confermato ieri il nostro amministratore ,affermando che tale soluzione è stata stabilita dal giudice .ora la nuova proprieta' sta pagando le spese di condominio correnti dal giorno che ne è entrata in possesso.ora mi chiedo e vi chiedo avendo io sempre saputo che il subentrante si dovrebbe accollare attivita' e passivita'.
sono cambiate le regole oppure è in vigore tale legge ?
p.s la vecchia proprieta' era anche titolare oltre che delle mura anche dell'attivita' commerciale .grazie a chi vorra' rispondermi ,saluti,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pone
Dipende da cosa è previsto nel decreto di fallimento dell'attività commerciale. Però è strano che il giudice abbia stabilito che siano i condomini a dover ripianare i debiti. Ponendo che le parti abbiano concordato che il nuovo gestore dell'attività è dispensato dall'accollo dei debiti pre-esistenti, questi dovrebbero comunque essere sempre a carico dell'ex proprietario.....anche perchè questi ha venduto l'attività e non l'immobile, quindi il proprietario reale è sempre lui; oppure il proprietario è un altro? Sarebbe opportuno chiedere una copia del decreto o sentenza di fallimento all'amministratore, a mio modesto avviso
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Vecchio 19-07-06, 08:12   #3 (permalink)
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Dipende da cosa è previsto nel decreto di fallimento dell'attività commerciale. Però è strano che il giudice abbia stabilito che siano i condomini a dover ripianare i debiti. Ponendo che le parti abbiano concordato che il nuovo gestore dell'attività è dispensato dall'accollo dei debiti pre-esistenti, questi dovrebbero comunque essere sempre a carico dell'ex proprietario.....anche perchè questi ha venduto l'attività e non l'immobile, quindi il proprietario reale è sempre lui; oppure il proprietario è un altro? Sarebbe opportuno chiedere una copia del decreto o sentenza di fallimento all'amministratore, a mio modesto avviso
grazie cleopatra x la risposta ,ma forse ti è sfuggita la riga dove io ho specificato che il vecchio proprietario ha fallito ed il giudice fallimentare ha venduto l'immobile + l'attivita' commerciale ,che ormai non ha + alcun valore x 2 ordini di motivi 1)il negozio è stato chiuso x molto tempo 2)le licenze di generi alimentari si ottengono con molta facilita', quindi da qui il valore = 0
saluti ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,pone
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Vecchio 19-07-06, 08:23   #4 (permalink)
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grazie cleopatra x la risposta ,ma forse ti è sfuggita la riga dove io ho specificato che il vecchio proprietario ha fallito ed il giudice fallimentare ha venduto l'immobile + l'attivita' commerciale ,che ormai non ha + alcun valore x 2 ordini di motivi 1)il negozio è stato chiuso x molto tempo 2)le licenze di generi alimentari si ottengono con molta facilita', quindi da qui il valore = 0
saluti ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,pone

Sì, avevo letto, Pone Ciò che non mi è chiaro è chi sia il proprietario del negozio, intendo non le mura ma l'immobile fisico.
cleopatra758 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-07-06, 08:29   #5 (permalink)
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Sì, avevo letto, Pone Ciò che non mi è chiaro è chi sia il proprietario del negozio, intendo non le mura ma l'immobile fisico.
SCUSAMI MA NON CAPISCO IL TUO DISTINGUO TRA MURA ED IMMOBILE FISICO .
SE INTENDI TUTTO L'IMMOBILE ESCLUSA LA PORZIONE DEL NEGOZIO ,LA PROPRIETA' è DI TANTI PICCOLI PROPRIETARI (CONDOMINI ).SALUTI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,PONE
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Vecchio 19-07-06, 08:33   #6 (permalink)
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SCUSAMI MA NON CAPISCO IL TUO DISTINGUO TRA MURA ED IMMOBILE FISICO .
SE INTENDI TUTTO L'IMMOBILE ESCLUSA LA PORZIONE DEL NEGOZIO ,LA PROPRIETA' è DI TANTI PICCOLI PROPRIETARI (CONDOMINI ).SALUTI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,PONE

Il distinguo è importante. Se ci sono debiti condominiali pregressi, la legge stabilisce che quelli relativi agli ultimi 2 anni di esercizio sono solidalmente imputabili a venditore ed acquirente. Nel tuo caso c'è stata un'asta - presumo - fallimentare che ha decretato la vendita della sola attività commerciale. Ma i debiti condominiali sono a capo del proprietario dell'immobile- negozio non del gestore, ecco perchè ti chiedevo chi è il proprietario del negozio.
Spero di essere stata chiara
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Vecchio 19-07-06, 08:43   #7 (permalink)
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Il distinguo è importante. Se ci sono debiti condominiali pregressi, la legge stabilisce che quelli relativi agli ultimi 2 anni di esercizio sono solidalmente imputabili a venditore ed acquirente. Nel tuo caso c'è stata un'asta - presumo - fallimentare che ha decretato la vendita della sola attività commerciale. Ma i debiti condominiali sono a capo del proprietario dell'immobile- negozio non del gestore, ecco perchè ti chiedevo chi è il proprietario del negozio.
Spero di essere stata chiara
LE MURA DEL NEGOZIO TUTT'ORA CHIUSO SONO DI 1 PERSONA DI CUI NON CONOSCO IL NOME. MA NON è STATA VENDUTA LA SOLA ATTIVITA' COMMERCIALE ,BENSI' MURA ED ATTIVITA' .SALUTI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PONE
SPERO CHE SIA STATO CHIARO.
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Vecchio 19-07-06, 09:11   #8 (permalink)
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LE MURA DEL NEGOZIO TUTT'ORA CHIUSO SONO DI 1 PERSONA DI CUI NON CONOSCO IL NOME. MA NON è STATA VENDUTA LA SOLA ATTIVITA' COMMERCIALE ,BENSI' MURA ED ATTIVITA' .SALUTI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PONE
SPERO CHE SIA STATO CHIARO.
Sì, ora mi è chiaro. Il nome del proprietario deve figurare nei documenti di riparto spese condominiali. A questo punto, posso ripetere solo il suggerimento dato all'inizio : l'amministratore di condominio è obbligato per legge a fornire copia degli atti a chi ne faccia richiesta per giustificare il ripartimento delle spese dell'insolvente.
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Vecchio 19-07-06, 10:15   #9 (permalink)
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L'avatar di tegio
 
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Per quanto riguarda le spese condominiali antecedenti al fallimento, il condominio non vanta alcun privilegio sull'immobile, pertanto può esserne chiesta l'ammissione al passivo del fallimento solo in concorso paritario con gli altri creditori (c.d. crediti chirografari).
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-07-06, 20:33   #10 (permalink)
spirito libero
 
L'avatar di francescos
 
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L'acquirente dell'immobile in questione è diventato condomino al momento della stipula dell'atto pubblico di acquisto e solo da quel momento concorre a pagare le quote condominiali di competenza da tale data in poi. Quindi il comportamento della nuova proprietaria è corretto. Preciso che detta signora non parteciperà neanche al riparto del credito vantato dal condominio nei confronti del fallito.
Le somme di competenza del condomino fallito dovevano essere richieste al curatore fallimentare che subentrando al fallito nella rappresentanza doveva essere invitato anche alle assemblee. Nelle more del recupero del credito, il condominio doveva istituire un fondo per sopperire al mancato o minor pagamento.
L'entità del credido mi lascia supporre che si riferisca ad un periodo piuttosto lungo oppure a lavori straordinari eseguiti. Ciò mi fà pensare ad un comportamento non corretto dell'amministratore, tra i cui obblighi c'è quello di incassare tempestivamente le quote condominiali, in mancanza ricorrere al giudice di pace. in questo caso i 6.000 € dovrebbe addossarseli lui.
Aggiungo che non è ipotizzabile la cessione d'azienda.
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