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Vecchio 04-07-06, 09:55   #1 (permalink)
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Fisco: sintesi delle misure contro l'evasione

Fisco: sintesi delle misure contro l'evasione
04/07/2006

Sarà lotta dura a evasione, elusione e truffe al fisco.

Il dl varato dal Cdm, grazie al ricorso massiccio alla telematica e l'introduzione di una serie di norme che hanno l'obiettivo di chiudere i buchi che hanno fatto la fortuna degli evasori ed elusori, da domani renderà più difficile a molti beffare l'amministrazione tributaria.

Nel mirino soprattutto appalti e subappalti edili, ma anche compravendite di immobili, e professionisti.

Le assicurazioni dovranno comunicare le somme liquidate all'anagrafe, nelle compravendite immobiliari va indicato il corrispettivo per gli intermediari, i commercianti dovranno i corrispettivi giornalieri incassati. I soggetti Iva dovranno trasmettere all'amministrazione l'elenco dei clienti e fornitori, mentre i professionisti dovranno avere conti correnti dedicati ed effettuare le transazioni tramite istituti di credito. Ma vediamo nel dettaglio le principali misure adottate.

SUBAPPALTI: viene sterilizzato il passaggio dall'appaltatore al subappaltatore. In pratica, l'appaltatore è responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore per lavori nell'edilizia. Una misura finalizzata ad evitare lavoro nero e frodi fiscali, come per esempio il mancato versamento da parte del subappaltatore che poi risulta irrintracciabile. L'Austria ha già applicato norme di questo genere ottenendo un aumento del gettito Iva pari all'1,5 per cento. In Italia un incremento del genere equivarrebbe a oltre un miliardo e mezzo di euro.

CORRESPONSABILITÀ COMMITTENTE E APPALTATORE: per porre un argine al fatto che l'appaltatore o il subappaltatore non adempiano puntualmente ai loro obblighi di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed i contributi previdenziali viene prevista la responsabilità solidale a carico dell'appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti dal subappaltatore ed una sanzione amministrativa nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza aver prima verificato che le ritenute ed i contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati siano stati effettivamente versati. La norma rompe il circolo perverso che in edilizia caratterizza i rapporti tra committente e appaltatore, che spesso è alla base di evasione e frodi.

PROFESSIONISTI: viene introdotto l'obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell'attività professionale (cui far confluire i pagamenti dei clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese professionali). Inoltre è previsto l'obbligo di incassare i compensi mediante bonifico, POS, carte credito, bollettino di pagamento postale tracciabile (attualmente per pagamenti inferiori a 1.500 euro non è rilevato il codice fiscale di chi effettua l'operazione). Viene eliminata la marca da bollo per le operazioni esenti IVA.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: per contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'Iva (frodi intracomunitarie; fatture per operazioni inesistenti, etc.), viene introdotto l'obbligo di trasferire per via telematica l'elenco clienti e fornitori all'amministrazione finanziaria. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica degli elenchi nonchè il contenuto degli stessi elenchi vengono chiariti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova disposizione, i contribuenti sono obbligati a mettere nell'elenco clienti i soli titolari di partita IVA. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita IVA che dei consumatori finali; ad esclusione ovviamente delle cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute.

CORRISPETTIVI GIORNALIERI INCASSATI: si prevede l'obbligo per tutti i soggetti che operano nel settore del commercio e attività assimilate (articolo 22 del DPR n. 633 del 1972) di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti. Viene esteso ad altre imprese che operano in esercizi commerciali con superfici superiori a 250 metri quadri (150 mq in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti) quanto già previsto per la grande distribuzione. In collegamento con la comunicazione telematica delle entrate, nella norma è prevista l'eliminazione della valenza fiscale dei registratori di cassa.

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI: l'imposta si calcola sul valore catastale dell'immobile, ma viene introdotto l'obbligo di dichiarare negli atti anche il valore reale della transazione e di indicare le modalità di pagamento. Qualora il valore reale della transazione risulti difforme dalla verità, allora l'imposta verrà ricalcolata sull'intero ammontare del prezzo. Viene inoltre previsto l'obbligo di indicare negli atti notarili se vi è stato un corrispettivo per l'intermediazione di agenti immobiliari, a quanto ammonta e quale canale di pagamento è stato seguito, nonchè i dati identificativi e fiscali degli intermediari immobiliari.

IMPOSTA REGISTRO: Per l'accertamento relativo all'imposta di registro (e degli altri tributi ad essa collegati) valgono gli stessi poteri di indagine previsti in materia di IVA e di imposte dirette.

OMESSO VERSAMENTO IVA: per contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di evasione da riscossione, è introdotta una nuova fattispecie delittuosa riferita al mancato versamento dell'IVA dovuta a seguito di dichiarazione. La fattispecie delittuosa dell'omessa presentazione della dichiarazione si realizza al superamento della soglia dei 50.000 euro di imposta evasa al posto degli attuali 150 milioni di lire.

ASSICURAZIONI: le imprese e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, devono comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario-assicurato e dei soggetti le cui prestazioni, rese a favore della compagnia di assicurazione o dell'assicurato, sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

SOCIETÀ ESTEROVESTITE: viene invertito l'onere della prova sul controllo estero di una società in cui operino in maniera prevalente soggetti di nazionalità e di residenza italiana. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, le società controllate anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o che siano amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

ACCERTAMENTI: le disposizioni rafforzano la possibilità di effettuare indagini economico finanziarie da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, prevedendo che gli operatori finanziari (banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione, nonchè ogni altro operatore finanziario) comunichino periodicamente l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti. Le comunicazioni devono riguardare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. Sono escluse solo le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

SOCIETÀ NON OPERATIVE: si rende più efficace la disposizione già esistente che contrasta l'attività delle società non operative. In particolare si rendono più stringenti i criteri per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative; si aumentano le percentuali utilizzate per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato; l'IVA a credito non è ammessa a rimborso nè può essere utilizzata in compensazione o ancora costituire oggetto di cessione;lo stesso credito di imposta, in assenza di operazioni attive rilevanti per 3 periodi di imposta consecutivi, non potrà più essere riportato in avanti.

COMPRAVENDITE IMMOBILI: tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti ad imposta di registro e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni. L'Iva assolta a monte dalle società immobiliari non è più detraibile.

RISTRUTTURAZIONI: il regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, viene subordinato alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l'intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera.

LOCALI DA BALLO: viene espressamente chiarita l'applicabilità dell'aliquota IVA del venti per cento alle consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo. Restano invece assoggettate all'aliquota del dieci per cento le consumazioni facoltative.

TERRENI EDIFICABILI: viene eliminata l'aliquota agevolata dell'1 per cento ai fini dell'imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati.

AMMORTAMENTO AUTOMOBILI: viene esclusa la possibilità di applicare gli ammortamenti anticipati per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa.L'obiettivo è di evitare che le norme destinate ad agevolare l'attività delle imprese siano utilizzate per l'acquisto di auto di lusso per motivi personali.

AUTOCARRI E AUTOVETTURE: vengono introdotti meccanismi attraverso i quali evitare che automobili di lusso ad uso personale possano essere immatricolate come autocarri da lavoro e quindi godere dei relativi sconti fiscali.

AMMORTAMENTO TERRENI: viene ribadito il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in base ai principi contabili nazionali ed internazionali secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo.

STUDI DI SETTORE: si prevede che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonchè di quelli esercenti arti e professioni secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata. Obiettivo: potenziare l'efficacia dell'applicazione degli studi nei confronti della generalità dei contribuenti.

FABBRICATI STORICI: si conferma per legge che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma a condizione che l'immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari e non a negozio, ufficio, magazzino, laboratorio, o altra attività. La norma riguarda anche l'Ici.

AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI: la disciplina dell'ammortamento del costo dei marchi viene equiparata a quella dell'avviamento (un diciottesimo del costo).

PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA: viene in sostanza ripristinata la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata.

FUSIONI: per evitare abusi, si prevede che se l'incorporazione (o la scissione) vede coinvolta una società ''non operativa'', la perdita di periodo, da determinarsi appositamente, non è tout court rilevante; mentre, se la società coinvolta è ''operativa'', si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse.

TRASPARENZA SRL: la norma, nell'intervenire in seno al regime di trasparenza delle srl a ristretta compagine sociale, elimina la causa ostativa al predetto regime del possesso di una partecipazione con i requisiti per l'esenzione. La disposizione corregge una evidente distorsione del sistema per cui una persona fisica otteneva un regime di favore per il solo fatto di detenere la partecipazione non direttamente ma tramite una srl che opta per la trasparenza fiscale.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE ESTERO: si chiarisce che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta il prestatore di lavoro all'estero fruisce, per le imposte pagate all'estero, di un credito d'imposta non pieno.

CALAMITÀ NATURALI: viene chiarita la disciplina tributaria dei contributi il cui versamento è sospeso in conseguenza di calamità naturali. La norma introdotta è diretta ad evitare il rischio ''del doppio beneficio di non concorrenza alla base imponibile nell'anno di sospensione e di deduzione nell'anno di pagamento del contributo. La norma transitoria, in modo speculare, vuole invece evitare la doppia penalizzazione per chi non ha dedotto il contributo nel periodo d'imposta di sospensione.

NO-TAX AREA PER NON RESIDENTI: la no-tax area viene esclusa relativamente ai redditi di contribuenti non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia.

INCENTIVAZIONE ESODO: viene abrogata la norma che agevola ai fini dell'Irpef le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo. Ciò anche per eliminare alcuni profili di incompatibilità con la normativa comunitaria già segnalati dalla Corte di Giustizia europea.

REDDITI DIVERSI: viene resa applicabile la ritenuta a titolo di acconto anche ai compensi che costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l, del TUIR.

STOCK OPTION: le stock option vengono sottoposte a tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro dipendente, per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

LAVORO AUTONOMO: viene previsto che le perdite di autonomi e imprese minori siano portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta e che le eventuali eccedenze siano scomputate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.

CAMPIONE D'ITALIA: viene stabilito che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.


CESSIONI IMMOBILI DONATI: il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate in occasione della vendita di immobili pervenuti attraverso una donazione viene uniformato a quello delle cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso. Attualmente le plusvalenze di immobili donati non sono imponibili.

PERDITE SOCIETARIE: vengono introdotte una serie di limiti all'utilizzo delle perdite fiscali. In particolare sono limitate le perdite anteriori alla tassazione per trasparenza, conformemente a quanto previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale. Viene poi specificato che l'insorgenza nei primi tre esercizi di imposta di perdite illimitatamente riportabili può avere luogo esclusivamente dalla data di costituzione della società stessa, con esclusione quindi di eventuali operazioni straordinarie e a condizione che si riferiscano ad una ''nuova'' attività produttiva, con esclusione quindi di altre modifiche che non incidano sulla effettiva attività svolta. Vengono poi resi indeducibili le minusvalenze in caso di assegnazione ai soci di beni o di destinazione a finalità estranee.

IVA: vengono riportati ad aliquota ordinaria alcuni beni ritenuti non più meritevoli di agevolazione con aliquota al 10 per cento. Tra i beni da lasciare al 10 per cento si segnalano, per esigenze di sistematicità, quelli relativi al settore dell'edilizia. Tra i beni che passano all'aliquota ordinaria vi sono, per esigenze di semplificazione e per evitare che per gli stessi prodotti valgano aliquote diverse a seconda della confezione, alcuni prodotti dolciari; i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici; i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli. Infine si propone di lasciare l'aliquota del 10 per cento ai servizi di fornitura di calore-energia per uso domestico, derivante da l'utilizzo di fonti rinnovabili.

GIOCHI: vengono introdotte norme di contrasto contro il gioco illecito, contro l'evasione e l'elusione fiscale, oltre a interventi di ammodernamento e di riorganizzazione del settore, in linea con quanto previsto dalla normativa europea.

DOGANE: viene potenziato il ruolo dell'Agenzia delle Dogane in funzione antievasione e antifrode. L'Agenzia può procedere alla acquisizione dei dati, ai documenti di trasporto, assicurazione, nolo, e ogni altro elemento destinato a formare il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o Iva ed in transito. L'Agenzia inoltre applica le sanzioni amministrative previste qualora gli interpellati non ottemperino alla richiesta di informazioni da parte della stessa Agenzia.

Fonte: Adnkronos
http://www2.assinews.it:8080/testi/t...040706var.html
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Vecchio 10-07-06, 10:21   #2 (permalink)
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10 luglio 2006
Sostegno "trasversale" al pacchetto su taxi, notai e assicurazioni. Grandi città più favorevoli
Gli italiani promuovono Bersani "La concorrenza fa risparmiare"

Sondaggio Swg: sì al decreto dal 40% degli elettori polisti



I sostenitori dell´Unione in totale sintonia con l´iniziativa
Freddezza verso il taglio dei tariffari professionali. Roma vuole più auto gialle

ALDO FONTANAROSA


ROMA - Hanno votato Lega, Forza Italia, Casini o Fini. Eppure tanti elettori del Polo, quasi 4 ogni 10, stanno con Bersani e con il suo decreto. Perché sognano un´Italia più dinamica; perché vogliono trovare un taxi quando hanno fretta o quando piove; perché si aspettano un risparmio dalle liberalizzazioni promesse nel campo delle farmacie o delle assicurazioni.
I sondaggisti della Swg di Trieste hanno intervistato sul tema 1000 italiani maggiorenni, arrivando anche ad altre conclusioni. L´Italia delle grandi città, quella che più soffre i disservizi e il carovita, è meglio informata sulla proposta Bersani e largamente favorevole alla sua iniezione di concorrenza. I piccoli centri - meno attenti alla questione - sono comunque a favore.
Dicono sì alla vendita dei farmaci da banco al supermarket, ad esempio, 6 italiani ogni 10 (dato nazionale). Non vogliono più andare dal notaio per un banale passaggio di proprietà quasi 9 italiani su 10. Mentre 8 su 10 sperano che agenti e broker possano proporre polizze in nome di più compagnie assicurative e non più di una soltanto.
Cardine del sondaggio è il diritto alla mobilità. Chiede più licenze e più taxi in strada oltre il 60 per cento delle persone intervistate (il dato è relativo alle grandi città e si abbassa un po´ nei piccoli centri, meno dipendenti dalle "auto gialle"). La città che più spinge per il taxi libero è Roma (67%) mentre Genova è al 60 e Torino (tiepida) al 54.
Proprio sulla mobilità, i sondaggisti della Swg introducono la variabile politica. Gli elettori dell´Unione sono molto in sintonia con Bersani: lo incoraggia ad andare avanti il 66% del popolo progressista. Ma la base del Polo è tutt´altro che contraria alla moltiplicazione dei taxi. Dicono di sì, su questo punto specifico, quasi 6 elettori del centrodestra ogni 10.
Non tutte le proposte del decreto Bersani sono appoggiate. Gli italiani si dividono, ad esempio, sulla questione dei tariffari minimi. Il governo, com´è noto, vuole permettere ai professionisti di praticare il prezzo che più li soddisfa, dribblando così il vincolo delle tariffe minime. Eppure solo 53 italiani ogni 100 sono a favore della novità. E il gradimento si abbassa addirittura al 43 per cento nelle metropoli. Un´analoga divisione si registra sulla norma che agevola l´apertura di nuovi panifici (ma non è certo l´innovazione più dirompente del pacchetto Bersani). Gli italiani, forse, sono contenti così: perché affezionati al panettiere di quartiere, che ispira più fiducia.
Alla resa dei conti, la Swg accerta una «certa trasversalità della platea favorevole» all´insieme di queste innovazioni. Promuove il governo il 55% degli intervistati (con una punta del 61 nei Comuni- più abitati). Tra gli elettori unionisti, il consenso sfiora l´80%. Ma quasi il 40 dei fan del Polo, per una volta, vota Bersani. E quasi tre elettori polisti ogni dieci si dicono convinti che il decreto potrà generare un chiaro miglioramento della loro vita. Anzi: un risparmio economico tangibile

http://www.assinews.it/rassegna/arti...100706as2.html
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Vecchio 10-07-06, 10:32   #3 (permalink)
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IL SUPER DECRETO NON RISPARMIA NESSUNO
http://www.assinews.it/rassegna/arti...le100706de.pdf
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Vecchio 11-07-06, 10:15   #4 (permalink)
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Immobili, pressing continuo


http://www.assinews.it/rassegna/arti...le110706im.pdf
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Vecchio 11-07-06, 10:16   #5 (permalink)
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11 luglio 2006
Immobili e manovra fiscale, con il governo è duello di cifre

MILANO — La distanza tra maggioranza di Governo e associazioni di settore è immensa, se si contano i miliardi di euro che separano le stime di una e dell'altra parte sull'impatto della manovra bis sul mondo del mattone. Ma il divario si accorcia decisamente quando i numeri lasciano spazio alle dichiarazioni, più concilianti, che arrivano da entrambi i fronti. Il tempo, però, incalza: per «ricucire lo strappo» mancano ormai solo pochi giorni, prima che scadano i termini per la presentazione degli eventuali emendamenti.
Al centro c'è sempre quel capitolo della manovra che modifica il sistema di tassazione degli immobili. Introducendo un'imposta di registro del 10% (tasse ipotecarie e catastali incluse) a sostituzione dell'Iva (detraibile), il provvedimento carica sulle società un costo che prima non avevano. Le misure hanno inoltre valore retroattivo, perché prevedono la restituzione del relativo credito d'imposta.
Proprio su quest'ultimo capitolo si giocano le differenze più grandi tra le stime della politica e quelle del mattone. Per il Governo, infatti, il recupero della detraibilità comporterà un maggior gettito «una tantum» di 480 milioni: una somma che non è neanche un sessantesimo dei 30 miliardi di euro stimati, invece, da Assoimmobiliare. Limitandosi ai fondi, Assogestioni ha calcolato un maggior costo di 1,4 miliardi, mentre altre stime parlano di un crollo atteso nei rendimenti superiore al 20%. Le divergenze proseguono anche sul passaggio dall'Iva all'imposta di registro: Roma parla di un maggiore introito annuo di 1,3 miliardi di euro, ma i dati che circolano tra le società immobiliari sembrano essere molto più alti.
Le stesse società hanno inviato nei giorni scorsi alla Consob alcune stime sull'effetto della manovra bis sui propri conti. E ieri pomeriggio la Commissione ne ha chiesto la pubblicazione al mercato. Per Immobiliare Lombarda l'applicazione della parte relativa all'Iva potrebbe comportare, per il 2006, un aggravio finanziario «stimabile nell'ordine di 3-3,5 milioni di euro». Risulterebbe contenuto anche l'effetto su Risanamento, intorno ai 20 milioni di euro. Mentre sarebbero molto più alti i dati degli altri big del settore, che però potrebbero scegliere, come previsto dal regolamento, di non pubblicare le informazioni prima che la manovra bis diventi legge. Eppure, malgrado le divergenze tra i numeri della politica e quelli del business del mattone, ieri qualche passo è stato fatto per «accorciare le distanze». Il viceministro all'Economia Vincenzo Visco ha parlato di possibili modifiche mentre a Roma la Commissione bilancio del Senato, presieduta da Enrico Morando (Ulivo), ascoltava i rappresentanti del comparto. I quali hanno avanzato proposte alternative sulle quali Morando si è espresso positivamente. «E' apprezzabile - ha commentato il senatore - che alcune aziende siano disposte a discutere altre soluzioni». Alle audizioni ha partecipato anche il direttore generale di Confindustria Maurizio Beretta. «Le valutazioni dei nostri uffici - ha detto Beretta - parlano di un impatto sul settore immobiliare e sulle imprese che rischia di essere molto importante: occorre aprire un confronto tecnico in tempi strettissimi».
Ma le critiche al provvedimento non si sono fermate qui. Confesercenti ha parlato di scarsa chiarezza, mentre altri hanno invece ricordato che le operazioni sulle cartolarizzazioni di Stato Scip 2 non prevedono l'Iva. E quindi non hanno crediti da perdere.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...110706ge2.html
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Vecchio 11-07-06, 10:17   #6 (permalink)
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11 luglio 2006
Le società immobiliari bocciano il decreto competitività.

Case, è allarme fisco


Esborsi potenziali per 25 mld di €

Il decreto sulla competitività non piace davvero alle società immobiliari. Secondo una prima stima degli operatori del settore, l'effetto retroattivo delle norme predisposte dal viceministro all'economia, Vincenzo Visco, se applicate, comporterebbero un esborso di 25 miliardi di euro. Una cifra che ha suscitato immediatamente l'allarme del comparto. Non si è fatta attendere, così, la protesta delle imprese. I provvedimenti sull'Iva che sottopongono le operazioni di locazione e di cessione degli immobili non ad uso abitativo all'imposta di registro ostacolano significativamente lo sviluppo dei fondi immobiliari, con effetti ´gravi ed ingiustificati'. Questa è stata, infatti, l'osservazione che il presidente di Assogestioni, Guido Cammarano, ha sollevato ieri nel corso di un'audizione alle commissioni finanze e bilancio del senato.
Secondo Cammarano lo sviluppo di questi fondi, se queste operazioni venissero esentate dall'Iva per sottoporle all'imposta di registro, ´sarebbe fortemente ostacolato', non raggiungendo neppure l'obiettivo di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Una bocciatura perentoria. ´Se è questa la finalità perseguita dalle nuove disposizioni riesce arduo allora comprendere perché esse siano state rese applicabili anche nei confronti dei fondi immobiliari', ha osservato il presidente di Assogestioni. ´È appena il caso di rilevare, infatti, come i fondi immobiliari non si prestano, per loro natura, a realizzare quelle manovre di natura non solo evasiva, ma anche elusiva che il legislatore si propone di colpire'. I fondi chiusi immobiliari, ha spiegato Cammarano, ´consentono l'accesso all'investimento immobiliare in condizioni di assoluta certezza dei diritti, trasparenza delle condizioni, nonché professionalità ed efficienza della gestione'. Sono prodotti ´costruiti nella forma chiusa anche per non offrire alcuna opportunità di utilizzo per operare nel beve periodo'. Per questo ´simili misure restrittive non hanno ragione di trovare applicazione nei confronti dei fondi immobiliari e degli altri soggetti che operano nel settore immobiliare', ha proseguito Cammarano. Che, sottolineando come simili interventi pregiudicherebbero anche l'interesse del mercato e dei risparmiatori per il processo di cessione del patrimonio immobiliare dello stato, si è detto infine contrario anche alle norme che impongono agli intermediari finanziari, tra cui le società' di gestione del risparmio, di comunicare tutti i rapporti accesi dal 1 gennaio 2001, ancorché cessati.

Un allarme che è stato raccolto anche dall'Abi. ´Anche il mondo bancario deve unire la propria voce a queste preoccupazioni', ha confermato nel corso dell'audizione il presidente, Maurizio Sella. ´Forte è l'impatto negativo che tale normativa presenta per le società di leasing, le società e i fondi immobiliari, presenti in numerosi gruppi bancari, che si trovano a dover fronteggiare oggi una serie di oneri imprevisti per un ammontare di assoluta rilevanza. La norma pone in discussione la stessa sopravvivenza delle società di leasing, determina flessioni nei prezzi di borsa delle società immobiliari quotate, compromette il nuovo mercato dei fondi immobiliari. È auspicio comune che la norma formi oggetto di un adeguato ripensamento'.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...o110706fo.html
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Vecchio 11-07-06, 11:30   #7 (permalink)
Hai da accendere?
 
L'avatar di giusto!
 
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Ciao Tegio

ho letto che le norme previste sugli immobili storici sarebbero state escluse dalla manovra
hai qualche conferma?

grazie
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Vecchio 11-07-06, 13:03   #8 (permalink)
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Era in art. 37 in effetti.
E leggendo il decreto non c'è piu.
approfondiamo materia
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Vecchio 11-07-06, 13:24   #9 (permalink)
Hai da accendere?
 
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giusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond reputegiusto! has a reputation beyond repute
quello che posso dirti e che ho letto è che Rutelli, ministro dei beni culturali si è opposto minacciando di uscire dal governo
Oltre al fatto che la sentenza della Corte di Cassazione del 2000 lasciava poco spazio all'applicabilità
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