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Vecchio 22-06-06, 10:46   #1 (permalink)
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SRL Per gestione capitale

Salve a tutti,
io ed un mio amico operiamo sui mercati, io sul valutario, mentre il mio amico opera sull'azionario e sui fondi.

Abbiamo avuto questa idea:

Se costituiamo un SRL nella quale convogliamo i nostri capitali, possiamo gestire il capitale della SRL?
Mi spiego meglio, per poter raccogliere e gestire i capitali di terzi (quindi il mio per il mio amico, ed il suo per me) bisogna essere promotori o sim, giusto?
Se diventiamo società ed entrambi figuriamo come tesorieri [o ruolo simile] possiamo gestire il capitale senza incorrere in beghe di qualche tipo?
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Vecchio 22-06-06, 11:13   #2 (permalink)
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Massimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond repute
Se siete solo voi due e non ci sono capitali di altre persone, la srl non è conveniente per motivi fiscali. Inoltre mi pare di ricordare che società del genere, ciè società che abbiano come oggetto sociale l'investimento del proprio capitale, vengano difficilmente costituite dai notai, che spesso non accettano di fare l'atto.

Comunque, rispondendo alla tua domanda, credo che la cosa sia del tutto lecita. Non conveniente, ma lecita.

ms
Massimo S. non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-06-06, 11:33   #3 (permalink)
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Non puoi raccogliere capitali di terzi. Occorre sempre essere soggetto abilitato.
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Vecchio 22-06-06, 11:38   #4 (permalink)
Ne quid nimis
 
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Originalmente inviato da SkaMan
Salve a tutti,
io ed un mio amico operiamo sui mercati, io sul valutario, mentre il mio amico opera sull'azionario e sui fondi.

Abbiamo avuto questa idea:

Se costituiamo un SRL nella quale convogliamo i nostri capitali, possiamo gestire il capitale della SRL?
Mi spiego meglio, per poter raccogliere e gestire i capitali di terzi (quindi il mio per il mio amico, ed il suo per me) bisogna essere promotori o sim, giusto?
Se diventiamo società ed entrambi figuriamo come tesorieri [o ruolo simile] possiamo gestire il capitale senza incorrere in beghe di qualche tipo?

Bella Idea !!!

VI posso inviare il mio curriculum per far sparire i soldi dei Terzi e quei Vs. ????!!!!

Bè, Vi ho fatto una piccola battuta per introdurre l'argomento !!
Nella ns. legislazione gli unici soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio sono le Societa di Gestione del Risparmio così come previsto e disciplinato dal D. Leg.vo n.58/1998.
Le società di gestione del risparmio autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia secondo il dettato dell'art. 35 comma 1 del Testo Unico (D. leg.vo 58/1998).
Le società di gestione devono negli atti e nella corrispondenza indicare gli estremi dell'iscrizione all'albo.
L'autorizzazione viene rilasciata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, dopo un attento controllo dei requisiti fondamentali necessari per essere iscritti.
Iscritte al rispettivo albo le società di gestione del risparmio e le Sicav, sono autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Questo significa che le società di gestione sono autorizzate a gestire individualmente i capitali di terzi (dei sottoscrittori), ed inoltre, possono istituire e gestire i fondi pensione e svolgere attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
Per non tediarTi inutilmente Ti rimando alla lettura del seguente testo:

Il mercato finanziario

di RISPOLI FARINA MARILENA, ROTONDO GENNARO

Giuffrè - 2005 - pagg. 430


Ma una specifica, dettagliata, e cmq, complessa, disciplina della materia (anche in senso più ampio della semplice gestione collettiva dei capitali di terzi) la potrai raccogliere dando uno sguardo ai seguenti provvedimenti:

Disciplina regolamentare degli intermediari finanziari: Regolamento di attuazione del d.lgs. 24/02/1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari (Delibera n. 11522 del 1° luglio 1998); Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio (Delibera n. 12191 del 10 novembre 1999); Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24/02/1998, n. 58 e del d.lgs. 24/06/1998, n. 213 in materia di mercati (Delibera n. 11768 del 23 dicembre1998); Regolamento di attuazione dell'art. 31 comma 4, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 relativo all'albo unico nazionale dei promotori finanziari (Delibera n. 12636 del 28 giugno 2000); Regolamento di attuazione del d.lgs. 24/02/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); Regolamento in materia di SGR e SICAV (Provvedimento 1 luglio 1998); Regolamento relativo capitale minimo delle società di gestione del risparmio (Provvedimento 18 luglio 2001); Regolamento in materia di adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili e organizzazione interna delle società di intermediazione mobiliare (Provvedimento 4 agosto 2000); Regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare (Provvedimento del 30 settembre 1997); Regolamento relativo alle SIM appartenenti a gruppi non sottoposti a vigilanza su base consolidata (Provvedimento del 24 dicembre 1996); Regolamento in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti fi-nanziari e del denaro di pertinenza della clientela (Provvedimento 1 luglio 1998 - II); Regolamento recante disposizioni per le società di gestione del risparmio (Provvedimento 20 settembre 1999); Regolamento in materia di prospetti contabili dei fondi comuni e delle SICAV (Provvedimento 24 dicembre 1999); Regolamento in materia di adeguatezza patrimoniale delle SIM appartenenti a gruppi (Provvedimento del 25 febbraio 1997); Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV (Decreto 11 novembre 1998, n. 468); Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti (Decreto 11 novembre 1998, n. 469); Regolamento recante norme di attuazione e di integrazione della riserva di attività prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento (Decreto 26 giugno 1997, n. 329); Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti e le modalità dell'esercizio dei diritti di voto degli strumenti finanziari in gestione presso imprese di in-vestimento, banche, società di gestione del risparmio o agenti di cambio (Decreto 11 novembre 1998, n. 470); Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari (Decreto 11 novembre 1998, n. 472); Regolamento attuativo dell'art. 37 del d.lgs. 24/02/1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento (Decreto 24 maggio 1999, n. 228); Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di investimento a capitale variabile (Decreto 26 marzo 1999, n. 139); Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2 del d.lgs.23/07/96, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (Decreto 14 novembre 1997, n. 485); Approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare (Decreto 30 giugno 1998); Disciplina regolamentare dei mercati: I. Normativa della Consob: Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24/02/1998, n. 58 e del d.lgs. 24/06/1998, n. 213 in materia di mercati (Delibera n. 11768 del 23 dicembre1998); Comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998, relativa agli scambi organizzati di strumenti finanziari - articolo 78 del d.lgs. n. 58 del 1998; II. Provvedimenti della Banca d'Italia: Regolamento concernente le modifiche al testo delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia (Provvedimento 9 aprile 1997); Regolamento concernente la compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del TUF (Provvedimento 8 settembre 2000); Regolamento concernente l'istituzione di un fondo di garanzia della liquidazione nelle operazioni stipulate sui titoli del comparto azionario quotati in Borsa e nel "Nuovo mercato (Provvedimento 16 giugno 1999); Regolamento concernente la compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari derivanti, ex art. 70 del TUF (Provvedimento 8 settembre 2000); III. Decreti del ministero dell'economia e della finanza: Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante (Decreto 11 novembre 1998, n. 471); Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle norme del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Decreto 18 dicembre 1998); Regolamento relativo alla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato (Decreto 13 maggio 1999, n. 219); Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato (Decreto 17 aprile 2000, n. 143; IV. Regolamento della borsa italiana s.p.a.: Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. (Deliberato dall'assemblea della Borsa Italiana S.p.A. del 06/09/2001 e approvato dalla Consob con delibera n. 13338 del 14/09/2001 e con delibera n. 13377 del 05/12/2001); Regolamento del mercato dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (Deliberato dall'Assemblea della Borsa Italiana S.p.A. del 6 settembre 2001 e approvato dalla delibera Consob n. 13377 del 5 dicembre 2001); Regolamento del nuovo mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.(Deliberato dall'Assemblea della Borsa Italiana S.p.A. del 6 settembre 2001 e approvato dalla Consob con delibera n. 13338 del 14 novembre 2001 e con delibera n. 13377 del 5 dicembre 2001; V. Regolamento MTS s.p.a.: Decreto concernente l'autorizzazione alla MTS S.p.A. alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri e approvazione del relativo regolamento per l'organizzazione e la gestione del mercato (Decreto 30 giugno 1998); Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati; Regolamento "Bondvision" e disposizioni attuative (approvato con decreto 4 giugno 2001- in G.U. n .142 del 21/06/01); VI. Regolamento della Monte Titoli s.p.a.: Autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati rilasciata alla società Monte Titoli S.p.a. (provvedimento 30 ottobre 2000); Disciplina regolamentare degli emittenti: I. Normativa della Consob: Regolamento di attuazione del d.lgs. 24/02/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); Comunicazione n. 99038941 del 17 maggio 1999; Comunicazione n. DME/1029755 del 20 aprile 2001 relativa alle modalità di diffusione di studi e statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari; Comunicazione n. DIN/1031371 del 26 aprile 2001 relativa ai criteri operativi per la redazione di annunci pubblicitari concernenti OICR italiani ed esteri e fondi pensione aperti offerti in Italia; Delibera 12 gennaio 2000, n. 12317relativa alla riduzione della percentuale di capitale sociale prevista dall'art. 139 del d.lgs. n. 58/98 allo 0,5% per il 20% delle società con azioni quotate a più elevato valore cor-rente di mercato della quota del capitale diffusa tra il pubblico;

Ovviamente tutta questa legislazione riguarda la gestione collettiva del risparmio.
Tutt'altra cosa è invece la semplice gestione di capitali di una società che non raccoglie denaro sul mercato ma si limita a gestire al meglio le sue sole disponibilità finanziarie
Hohenstaufen II non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-06-06, 11:40   #5 (permalink)
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Originalmente inviato da Massimo S.
Comunque, rispondendo alla tua domanda, credo che la cosa sia del tutto lecita. Non conveniente, ma lecita.

ms
Grazie della risposta, quale poterbbe essere una soluzione più conveniente?
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Vecchio 22-06-06, 11:47   #6 (permalink)
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Originalmente inviato da Hohenstaufen II
Bella Idea !!!

VI posso inviare il mio curriculum per far sparire i soldi dei Terzi e quei Vs. ????!!!!

Bè, Vi ho fatto una piccola battuta per introdurre l'argomento !!
Nella ns. legislazione gli unici soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio sono le Societa di Gestione del Risparmio così come previsto e disciplinato dal D. Leg.vo n.58/1998.

Ovviamente tutta questa legislazione riguarda la gestione collettiva del risparmio.
Tutt'altra cosa è invece la semplice gestione di capitali di una società che non raccoglie denaro sul mercato ma si limita a gestire al meglio le sue sole disponibilità finanziarie
Grazie dell'esaustiva risposta, però ci terrei a sottolineare che in NESSUN MODO andremmo a fare raccolta di capitali di eventuali clienti; ma tutto l'ambaradam servirebbe a gestire solamente i nostri soldi e solo quelli messi nella società.
Questa cosa credi sia possibile?
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Vecchio 22-06-06, 11:48   #7 (permalink)
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Non puoi raccogliere capitali di terzi. Occorre sempre essere soggetto abilitato.
Grazie del tempo speso a rispondermi, solo una precisazione:
Non vogliamo raccogliere i capitali di terzi esterni all'eventuale SRL
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Vecchio 22-06-06, 11:57   #8 (permalink)
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Se costituiamo un SRL nella quale convogliamo i nostri capitali, possiamo gestire il capitale della SRL?
Mi spiego meglio, per poter raccogliere e gestire i capitali di terzi (quindi il mio per il mio amico, ed il suo per me) bisogna essere promotori o sim, giusto?
Se diventiamo società ed entrambi figuriamo come tesorieri [o ruolo simile] possiamo gestire il capitale senza incorrere in beghe di qualche tipo?

Skaman, scusami se Te lo faccio notare ........ma il tenore della Tua iniziale richiesta, a me sembrava che alludeva anche alla possibilità di raccogliere capitali di terzi .............forse ho inteso male !!

E' così ??? Volete gestire solo i Vs capitali in comunione ??
Hohenstaufen II non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-06-06, 12:36   #9 (permalink)
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Originalmente inviato da Hohenstaufen II
Skaman, scusami se Te lo faccio notare ........ma il tenore della Tua iniziale richiesta, a me sembrava che alludeva anche alla possibilità di raccogliere capitali di terzi .............forse ho inteso male !!

E' così ??? Volete gestire solo i Vs capitali in comunione ??
Ok, mi sono spiegato male, chiedo venia.
Vogliamo gestire solo i nostri capitali, cioè i capitali dei soci della SRL, quindi il capitale della SRL.
Non vogliamo fare raccolta di capitale.


"Mi spiego meglio, per poter raccogliere e gestire i capitali di terzi (quindi il mio per il mio amico, ed il suo per me) bisogna essere promotori o sim, giusto?"

Questa era per dire che io non potrei gestire i soldi del mio amico e lui viceversa coi miei. In effetti era fuorviante.
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Vecchio 22-06-06, 14:38   #10 (permalink)
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Originalmente inviato da SkaMan
Grazie della risposta, quale poterbbe essere una soluzione più conveniente?
Il fatto è che se costituite una società di capitale, gli eventuali gain verranno tassati come redditi di impresa e quindi con le normali aliquote ires. Viceversa, operando come persone fisiche si avrebbero gain tassati come redditi diversi e quindi al 12,5% (salvo aumenti dei prossimi mesi).

E' pur vero, ed anche questo dovrebbe essere oggetto di attenta valutazione, che in caso di srl nella determinazione del reddito d'impresa si potrebbero portare in deduzione tutta una serie di costi che altrimenti andrebbero "persi" (fiscalmente parlando), tipo computer, consumabili, canoni telefono e adsl, newsletter, corsi, etc. (tutti certamente costi inerenti alla produzione del reddito della società).

Non so, forse si potrebbe valutare la costituzione di una società di persone, forse anche di una società semplice.

Infine, en passant, essendo io leggermente più intelligente di hohenstaufen II avevo inteso correttamente la tua richiesta


ms
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