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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Mar 2002
Messaggi: 104
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Legge Fallimentare Del 16 Luglio
Occorrera' vantare un credito di minimo 25.000 euro per presentare istanza di fallimento.
Scusate sono sordo e vorrei in parole piu' semplici cosa vuol dire questo. Ho un 'attivita per conto proprio di abbigliamento , mi capita di dare credito per 1500 euro e se questo non mi paga vuol dire che avro' perso quel credito? Dovrei chiedere a tutti i potenziali clienti un pagamento immediato con contanti oppure con un paghero'? Se va in porto questa legge sono costretto a cessare l'attivita'. Grazie per la risposta. Paolo |
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#2 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 38,066
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Citazione:
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#3 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Mar 2002
Messaggi: 104
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Citazione:
Gli agenti di commercio, procacciatori d'affari non rispondono del star del credere del 20% , tolto circa 10 anni fa. Ordini piazzati dagli agenti dichiarati da loro 'sicuri' e se non vengono 'onorati' entro 25.000 euro rimango 'fregato' da loro due. Uno per la provvigione che devo pagare anche se il cliente e' stato insolvente e l'altro dal cliente stesso. Diverso e' il caso di procacciatori d'affari si paga solo sull'incassato. Ciao e grazie per l'interessamento. Paolo Mi sto informando in giro |
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#5 (permalink) | |
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Ne quid nimis
Data registrazione: May 2006
Messaggi: 1,454
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Citazione:
voglio cercare di darTi una mano, e al contempo, desidero eliminare la Tua incertezza. La riforma della legge fallimentare è stata introdotta, nella sua prima ideazione, con il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 [(recante "disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico" (c.d. decreto sulla competitività)], convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80. Con tale legge, la n.80 del 14.5.05, il Parlamento, convertito il decreto legge, ha, inoltre, delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la ulteriore modifica del codice di procedura civile (in materia di giudizio di cassazione e di arbitrato) e della legge fallimentare. Tale ulteriore provvedimento, per le radicalità dell'intervento adottato, ha assunto la dimensione di una vera e propria riforma. Il decreto legislativo n.5/2006, in virtù della predetta delega, ha modificato il testo del R.D. n.267 del 16 marzo 1942, innovando su più punti radicalmente la disciplina delle procedure concorsuali. Rimanendo in tema, soffermiamoci pertanto ai soli requisiti per individuare i soggetti sottoposti a tale regime. Tale normativa è individuabile nei primi articoli del testo riformato. In primis, bisogna ricordare che il fallimento può essere dichiarato per un imprenditore (definizione prevista dall'art. 2082 c.c.) che si trova in stato d'insolvenza. Sono pertanto rilevanti la definizione dell'imprenditore (come individuato dall'art.2082 c.c.) con le limitazione poste dalla nuova legge fallimentare che ha inteso restringere l'area di intervento. Infatti la soggezzione alle procedure concorsuali è ribadita al solo imprenditore commerciale e non di tutti gli imprenditori (con la grande esclusione dell'imprenditore agricolo che, alla luce della dimensione di talune aziende agricole, è del tutto ingiustificata), nè degli enti pubblici. Fallisce, quindi, il solo imprenditore commerciale (art.1) a condizione che non si tratti di un piccolo imprenditore individuato (questa è l'innovazione) attraverso l'indicazione di precise soglie dimensionali (aggiornabili ogni tre anni). I requisiti sono due ed è sufficiente, perchè si esca dalla nozione di piccola impresa, il superamento, anche in via alternativa, di uno dei seguenti parametri: 1) capitale investito nell'azienda superiore a € 300.000,00; 2) ricavi lordi, per anno, nell'ultimo triennio superiori a € 200.000,00. Tralasciando la problematica di come individuare tali parametri (come individuare l'ammontare del capitale investito in una impresa individuale dove la redazione di un bilancio ufficiale è solo una lontana chimera - ovvero come accertarsi dell'ammontare totale dei ricavi effettuati in un anno, fatturato che può essere individuato "in qualunque modo" cercando così di comprendere l'eventuale "nero" altrimenti difficilmente accertabile), il legislatore ha inteso limitare ulteriormente i soggetti sottoponibili alla nuova normativa fallimentare. Un'ulteriore estensione del novero dei soggetti esonerati dal fallimento lo si rinviene, pertanto, dalla lettura del nono comma dell'art. 15 secondo cui non si fa luogo a dichiarazione di fallimento se, all'esito dell'istruttoria prefallimentare, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a € 25.000,00 (quindi non un solo singolo debito); tale soglia è stata introdotta per evitare la proliferazione delle procedure fallimentari di scarso impatto economico, lasciando in ogni caso il diritto di ogni creditore, di intraprendere l'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore-imprenditore. Spero, con questa piccola didascalia, di aver chiarito i Tuoi dubbi. Ultima modifica di Hohenstaufen II : 14-06-06 alle ore 18:55 |
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Mar 2002
Messaggi: 104
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[QUOTE=Hohenstaufen II]Caro amico,
voglio cercare di darTi una mano, e al contempo, desidero eliminare la Tua incertezza. Per te sei stato gentilissimo a rispondermi. Leggendo il contenuto non mi e' chiaro al primo impatto di lettura, dovrei rileggerlo due o tre volte, anche una frase o parola ha un suo significato. Se sono una testa dura mi faro' aiutare da mia moglie. Ciao Paolo |
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#7 (permalink) | |
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Ne quid nimis
Data registrazione: May 2006
Messaggi: 1,454
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[QUOTE=abramo]
Citazione:
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#9 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Mar 2002
Messaggi: 104
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[QUOTE=Hohenstaufen II]
Citazione:
Come tutti i sordi con pochissime eccezioni l'italiano e' la lingua piu' difficile di tutte le materie impartite alla scuola. Conosco bene o quasi la Lis , lingua italiana dei segni, e' tutta un'altra cosa dalle sfumature di parola per parola dagli udenti. Comunque sono gia' arrivato alla terza lettura con l'aiuto di alcuni libri , dizionario e codice civile. Ok? Vedo che un altro mi dice che forse questa legge sara' modificata o slittata. Non scrivo piu' perche' voglio mascherare bene il mio cattivo italiano. Ciao Paolo |
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#10 (permalink) | |
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Ne quid nimis
Data registrazione: May 2006
Messaggi: 1,454
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[QUOTE=abramo]
Citazione:
Caro Paolo scusami ma non sapevo......sono un nuovo utente di questo forum. Penso mi perdonerai per questa mia mancanza; in effetti ho usato un linguaggio tecnico. In pratica volevo dirTi che il fallimento può essere dichiarato solo per alcuni imprenditori (non può essere fallito un imprenditore agricolo, nè un ente pubblico, nè un piccolo imprenditore - per quest'ultimo valgono i limiti dimensionali da me sopra riportati). Inoltre non ci può essere un fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti è inferiore a 25.000 €. In tutti i casi di esclusione, il creditore ha comunque la possibilità di intraprendere una procedura esecutiva individuale nei confronti dell'imprenditore-debitore, cioè seguire il normale iter con decreto ingiuntivo (quando si sono i presupposti), precetto e pignoramento anche presso terzi. Spero di averti dato una mano ed essere stato più chiaro e semplice. |
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