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Vecchio 09-06-06, 09:19   #1 (permalink)
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Versamento ICI - ravvedimento

Dovendo versare ICI con ravvedimento: la sovrattassa e gli interessi devono essere aggiunti a ciascuna voce?
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Vecchio 09-06-06, 10:51   #2 (permalink)
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No va indicato solo nel totale.

vedi link

http://www.dossier.net/guida/ravvedimento01.htm
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Vecchio 09-06-06, 10:52   #3 (permalink)
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Il Contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI (rosso), compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) l'esatto ammontare dell'imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all'imposta dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi, dovrà essere barrata l'apposita casella "ravvedimento".
Il versamento può essere effettuato anche utilizzando il modello F24ICI barrando la cesella "ravvedimento" e seguendo le normali procedure di compilazione (anche in questo caso la somma di imposta, sanzioni ed interessi dovrà comparire nel totale da versare).
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Vecchio 09-06-06, 11:17   #4 (permalink)
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Il Contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI (rosso), compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) l'esatto ammontare dell'imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all'imposta dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi, dovrà essere barrata l'apposita casella "ravvedimento".
Il versamento può essere effettuato anche utilizzando il modello F24ICI barrando la cesella "ravvedimento" e seguendo le normali procedure di compilazione (anche in questo caso la somma di imposta, sanzioni ed interessi dovrà comparire nel totale da versare).
Le sanzioni e gli interessi si calcolano con le stesse modalità del ravvedimento operoso per le imposte statale:
sanzione 3,75% entro 30 gg dalla scadenza iniziale; 6% decorsi i 30gg entro un anno.
interessi 2,5% su base annua
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Vecchio 09-06-06, 13:00   #5 (permalink)
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Vecchio 09-06-06, 13:53   #6 (permalink)
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Vecchio 10-06-06, 12:31   #7 (permalink)
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Vecchio 11-06-06, 19:34   #9 (permalink)
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Salvadanaio
L'ICI
8 Giugno 2006

Giugno è arrivato e insieme, puntuale come sempre, è arrivato anche il consueto appuntamento con l'ICI, l'Imposta Comunale sugli Immobili che riguarda fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Il pagamento di questo tributo può essere fatto in un'unica soluzione entro il 30 giugno, o in due rate, che vanno corrisposte entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre.
Sono tenuti a pagare l'ICI non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali, i locatari in caso di leasing ed i concessionari di zone demaniali.

Per i contribuenti che decidano di effettuare il pagamento secondo la modalità a rate, il primo versamento 2006 può essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni del 2005 e l'importo dev'essere pari al 50% dell'Ici dovuta nei dodici mesi dell'anno precedente.

Nonostante nel corso della recente campagna elettorale si sia parlato a lungo dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili, la cui aliquota ordinaria oscilla tra il 4 e il 7 per mille, l'ici del 2006 non si presenta più leggera di quella del 2005. Anzi, la tendenza dominante dei ritocchi è al rialzo. Negli ultimi quattro anni l'aliquota ordinaria media per i capoluoghi di Provincia è aumentata dello 0,4 per mille, passando dal 6,26 del 2002 al 6,66, mentre quella sulla prima casa è stata ritoccata dello 0,14 per mille, dal 4,95 al 5,09.
Sono 58 in tutto i comuni che per il 2006 hanno fissato l'aliquota ordinaria al livello massimo del 7 per mille. Tre di questi comuni, vale a dire Enna, Grosseto e Taranto, applicano l'aliquota massima anche sulla prima casa.

Ma cosa succede se il contribuente che decide di corrispondere l'Ici a rate dovesse saltare la scadenza del 30 giugno? In tal caso si apre la via del ravvedimento. Questo sarà breve se il contribuente si mette in regola entro 30 giorni pagando una sanzione del 3,75% più interessi del 2,5% annuo, o lungo: in questo caso la sanzionè ammonterà al 6% più i soliti interessi del 2,5% annuo.
http://www.radio24.ilsole24ore.com/f...730&sezId=9730
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Vecchio 12-06-06, 09:57   #10 (permalink)
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Scadenze L’acconto va versato entro il 30 giugno. Aliquote al massimo in metà capoluoghi di regione Così l’Ici ritorna all’assalto Dopo la separazione o il divorzio l’imposta sull’abitazione di famiglia va versata in base alle quote di proprietà e non più unicamente dal coniuge assegnatario
F isco e comuni: attacco doppio al portafoglio degli italiani. Oltre alle imposte risultanti da Unico - da saldare entro il 20 giugno, o 20 luglio con la maggiorazione fissa dello 0,40% - i contribuenti sono chiamati in questo pesantissimo mese di giugno a versare anche il tradizionale tributo ai comuni. Entro fine mese, infatti, i proprietari immobiliari dovranno pagare la prima rata dell’imposta comunale sugli immobili (pari al 50% del totale). Chi paga
Devono versare l’Ici i proprietari di immobili, aree edificabili e terreni agricoli. Chiamato alla cassa anche chi è titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni e gli utilizzatori di immobili in leasing. Nel caso di più comproprietari - o di più contitolari di un diritto reale - l’imposta deve essere corrisposta da ciascuno in proporzione alla propria quota di possesso. L’Ici è dovuta in base ai mesi di possesso: per fare un mese bastano 15 giorni.
Attenzione. Come riportato nelle istruzioni alla dichiarazione Ici dell’anno scorso, ma seguite da pochi contribuenti, il coniuge separato o divorziato, assegnatario della casa di famiglia, non ha più l’obbligo di pagare l’Ici, se non risulta proprietario dell’immobile. La sentenza che assegna l’utilizzo della casa non crea, infatti, un diritto reale, ma solo un diritto personale di credito sull’abitazione. D’ora in poi, quindi, l’immobile va dichiarato ai fini Ici, così come per l’Irpef, secondo le rispettive quote di possesso. E questo costringerà molti contribuenti separati e divorziati a rifare i conti. Quindi, se la casa è intestata al 50%, ognuno pagherà metà imposta. Se l’immobile è tutto dell’ex coniuge non assegnatario, sarà quest’ultimo a doversi sobbarcare l’onere tributario, mentre l’altro viene liberato da ogni incombenza (mentre fino all’anno scorso era costretto a pagare). Per quanto riguarda la detrazione il coniuge proprietario che non utilizza più l’immobile non può considerarlo prima casa, quindi perde il diritto allo sconto. Il proprietario che continua a risiedervi ha, invece, diritto all’intera detrazione, anche se risulta proprietario al 50%.
Le date e i calcoli
La prima rata si paga entro il 30 giugno, la seconda entro il 20 dicembre. Per il calcolo delle due rate si veda l’articolo qui a fianco. L’importo minimo, al di sotto del quale non deve essere effettuato il versamento, è di 2,07 euro. Se l’ammontare della prima rata non raggiunge la soglia minima, si effettuerà un unico pagamento a dicembre. Attenzione, ogni Comune può deliberare una specifica soglia minima. I contribuenti residenti all’estero possono pagare l’intera imposta effettuando un unico versamento entro il 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sulla quota che dovrebbe essere corrisposta a giugno.
In caso di variazioni nella composizione del proprio patrimonio immobiliare (acquisti o vendite) o nelle caratteristiche dei beni (da prima a seconda casa o viceversa) si deve presentare la dichiarazione Ici. I termini sono quelli previsti per la dichiarazione dei redditi (31 luglio o 31 ottobre).
Attenzione, i comuni possono avere eliminato l’obbligo della dichiarazione - come ha fatto Milano per acquisti e vendite - richiedendo talvolta una semplice comunicazione.
Il calcolo dell’Ici non presenta nuove difficoltà per i proprietari immobiliari di vecchia data. Per trovare la base imponibile basta prendere la rendita catastale e rivalutarla del 5%. Il dato si trova nel rogito oppure va chiesto con una visura catastale. La rendita va poi moltiplicata per una serie di coefficienti che variano in base alla tipologia dell’immobile. I coefficienti sono:

100 per le abitazioni (categoria catastale A, tranne A10), i box (C6) e i magazzini;

50 per uffici e studi (A10) e per i capannoni (D)

34 per i negozi (C1).
Per i terreni agricoli (solo quelli coltivati in senso imprenditoriale, sono esclusi i fondi incolti e quelli coltivati occasionalmente) si prende il reddito dominicale, lo si rivaluta del 25% e lo si moltiplica per 75.
Per le aree fabbricabili conta il valore commerciale al 1° gennaio.
Sulla base imponibile così determinata si applicano le diverse aliquote decise dal Comune: normalmente comprese tra il 4 (prima casa) e il 7 per mille, ma possono arrivare fino al 9 per mille per gli immobili che sono sfitti da almeno due anni.
Prima casa
L’immobile utilizzato come abitazione principale, cioè dove si ha la residenza, ha diritto a una detrazione di 103,29 euro, valore che più di un comune ha arrotondato a 104 euro. L’abbuono spetta per i mesi in cui l’immobile è stato utilizzato direttamente. Così, se l’appartamento è stato occupato come abitazione principale per soli cinque mesi e per gli altri sette è stato utilizzato come residenza secondaria lo sconto spettante sarà di soli 43,33 euro, 8,67 al mese. La detrazione va divisa in parti uguali tra i comproprietari che vivono nell’appartamento. In questo modo, se uno solo dei titolari ha la residenza nell’immobile, sarà lui a beneficiare dell’intero sconto. I comuni possono aumentare la detrazione e applicarla a immobili o soggetti particolari (come l’abitazione di anziani trasferiti in casa di riposo se non locata e gli immobili dati in uso gratuito ai familiari). Meglio, allora, consultare il sito dell’Associazione dei comuni italiani - www.ancicnc.it - o rivolgersi al proprio ente locale.
Le pertinenze pagano l’Ici con la stessa aliquota dell’immobile cui fanno riferimento. Quindi il box della prima casa beneficerà dell’aliquota agevolata e anche della detrazione se l’imposta dovuta sulla casa non è in grado di esaurirla. I comuni possono però stabilire il numero massimo delle pertinenze ammesse a godere dell’aliquota agevolata.
Ecco un esempio di calcolo. Prima casa con rendita rivalutata di 924,32 euro, di proprietà al 50% di marito e moglie e posseduta dal primo gennaio. La base imponibile è di 92.432,00 euro. Applicando l’aliquota del 4 per mille, l’Ici lorda è di 369,73 euro a cui va sottratta la detrazione prima casa di 104,00 euro. L’imposta netta è di 265,73. A testa fanno 132,87 euro per tutto l’anno. Ogni coniuge pagherà a giugno 66,44 euro.
Errori
Chi non paga l’acconto entro il 30 giugno può correre ai ripari entro il 30 luglio versando la sanzione ridotta del 3,75% più gli interessi legali del 2,5% calcolati in base ai giorni di ritardo (dal primo luglio). Se il versamento viene effettuato successivamente, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione nel 2007, la sanzione sale al 6%, più gli interessi legali.
*Associazione italiana
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