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#1 (permalink) |
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Data registrazione: May 2006
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Un aiuto per 730
Buongiorno a tutti, sono una nuova utente ma vi leggo da molto, mi sono decisa ad iscrivermi perchè ho un problema che spero Voi riusciate a risolvere.
Mi spiego a Settembre 2004 ho iniziato a lavorare in svizzera (vicino a Lugano). L’anno scorso in fase di compilazione del 730 (dichiarazione 2005 redditi 2004) ho chiesto all’ufficio paghe della mia ditta la quale mi ha detto che non c’era nulla da dichiarare per il reddito svizzero. Quest’anno però parlando con un collega mi ha detto che ho sbagliato e che in realtà il reddito prodotto in svizzera lo DEVO dichiarare ???? Io ho richiesto al mio ufficio paghe che continua a dire di NO ??? Sono molto confusa perciò vi chiedo (dato che devo fare il 730 del 2006 redditi 2005) chi ha ragione ??? Se la risposta è si dove e come lo devo dichiarare (quadro C ???) Seconda domanda cosa posso fare per “riparare” all’errore 2005 ??? eventualmente sono ancora in tempo ??? Se non lo sono a quanto ammonta la sanzione e per quanti anni sono perseguibile ??? Lo so sono un mucchio di domande ma sono veramente confusa sul da farsi e non vorrei ripetere l’errore perciò spero che qualcuno sappia darmi un aiuto. Comunque vi ringrazio anticipatamente. Saluti Gabriella. |
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#2 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
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Nel frattempo comincia a leggere questo link ed a cercare di capire in quale fattispecie tu ricadi con il tuo lavoro: http://www.assocaaf.it/guida730/7qc/img02/testo03.htm Poi ti consiglio di telefonare al call center dell'Agenzia delle Entrate dove un operatore saprà darti consigli su tutte le domande da te formulante. http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/...-444-operatore Saluti |
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Jan 2001
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Riporto ancora la regola sulla doppia imposizione tra Svizzera e Italia :
http://www.diritto.it/materiali/tributario/roman6.html 8. Tassazione dei redditi di lavoro dipendente i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato. Se l’attività è svolta nell’altro Stato, le remunerazioni percepite dalla persona in qualità di dipendente sono imponibili in questo Stato; in deroga al punto precedente, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato per la sua attività di lavoratore dipendente sono imponibili soltanto in questo Stato se: il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato; è regolato a parte il regime fiscale dei lavoratori frontalieri; regole particolari sono inoltre previste per le remunerazioni dovute a dipendenti in servizio a bordo di navi, battelli (compresi quelli in navigazione nella acque interne) o di aereomobili in servizio internazionale. 9. Persone che agiscono in uno Stato per conto di una impresa dell’altro Stato una persona che agisce in uno Stato per conto di una impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente (vedasi il punto successivo) – è considerata <<stabile organizzazione>> nel primo Stato se dispone nello Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa; non si considera che una impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. |
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: May 2006
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Ciao ti ringrazio per le tue risposte adesso mi scarico il materiale dei link e lo leggo; scusa essendo io una frontaliera mi interesserebbe la parte che riguarda i frontalieri mi sai dire dove posso trovarla. Grazie ancora Gabriella |
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#6 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: May 2006
Messaggi: 7
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Citazione:
Ciao Cleopatra758 no, non sono residente in Svizzera sono residente in Italia. Grazie della risposta, ciao Gabriella |
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#8 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
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Forse questo ti può interessare: http://www.leggiditalia.it/documento/1389/ ..... Anche in riferimento a questa fattispecie, rimane comunque importante verificare le disposizioni specifiche delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni; per esempio in riferimento alla Svizzera, i frontalieri continuano a vedere tassato il reddito da lavoro dipendente esclusivamente nello stato elvetico. Nella Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E, Ministero delle finanze è stato chiarito che nella categoria dei soggetti frontalieri rientrano soltanto quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscali in Italia e che quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera ovvero in Paesi limitrofi, per svolgere la propria prestazione di lavoro. Non rientrano nella fattispecie pertanto né i lavoratori che soggiornano stabilmente all'estero, arrivando a perdere la residenza fiscale in Italia, né i lavoratori dipendenti che non perdono la residenza fiscale in Italia e che, in forza di uno specifico contratto prevedente l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano stabilmente all'estero in un Paese di frontiera o limitrofo per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi (a questi lavoratori si rende infatti applicabile il regime di tassazione previsto dall'at. 51, comma 8-bis, del TUIR). ----------------------------------------------------------------------- Sempre che si rientri nella categoria dei frontalieri ho trovato l'accordo del '74 che ritengo sia ancora valido di rinnovo in rinnovo tra Italia e Svizzera sulla doppia imposizione dei frontalieri. Buona notte http://www.santoro.it/convenzioni/paesi/svizz1.htm ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALLA IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ED ALLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DEI COMUNI ITALIANI DI CONFINE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Desiderosi di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall'applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito; Considerato che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attività dipendente in Svizzera; Tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; Considerando l'importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli, all'economia dei cantoni nei quali essi lavorano; Considerando l'opportunità che la Confederazione svizzera ed i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in uno spirito di cooperazione economica e sociale, versino una compensazione finanziaria adeguata ai comuni italiani in questione; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta. Art. 2. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari, rispettivamente al 20% per il 1974, al 30% per il 1975 e al 40% per gli anni successivi, dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni, pagate durante l'anno solare dai frontalieri italiani. Art. 3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2. Art. 4. La compensazione finanziaria sarà versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria centrale italiana, intestato al Ministero del Tesoro e denominato: "Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani". Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle regioni di confine interessate. Art. 5. Almeno una volta l'anno si terrà una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti Ministeri, delle regioni di cui all'articolo 4, nonché‚ esponenti designati dai comuni di cui allo stesso articolo 4 e, da parte svizzera, i rappresentanti dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, come pure della Confederazione, per l'esame dei problemi inerenti all'applicazione del presente accordo. In questa occasione i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme come sopra messe a disposizione dei suddetti comuni. Art. 6. Il presente accordo è concluso per la durata di cinque anni. Esso entrerà in vigore non appena avrà avuto luogo lo scambio delle notificazioni constatanti che le procedure costituzionali richieste per dare ad esso forza di legge saranno state eseguite da una parte e dall'altra; le sue disposizioni avranno comunque effetto a decorrere dal 1ø gennaio 1974. Il presente Accordo farà parte integrante della Convenzione da stipularsi tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Fatto a Roma il 3 ottobre 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana. Ultima modifica di harley-law : 31-05-06 alle ore 23:56 Motivo: per aggiunta dell'accordo del 1974 |
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#9 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2005
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Beh, ma come viene tassato il reddito che tu produci in Svizzera? Perchè se è tassato alla fonte, allora non devi dichiarare nulla e casomai puoi chiedere il rimborso della doppia imposta, ma se non tassano nulla, devi dichiararlo in qualità di reddito diverso o a tassazione separata a seconda della tipologia, credo.
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#10 (permalink) | |
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@@@@@@@@@@@@@@
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Citazione:
Sicuramente, seppur tassato alla fonte, il reddito da lavoro dipendente a San Marino deve essere dichiarato in Unico in Italia. Buona notte. |
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