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Vecchio 29-05-06, 11:53   #1 (permalink)
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Privacy: no alle email pubblicitarie senza consenso

Non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. Lo ha ribadito il Garante con una decisione su un ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una societa' di prodotti informatici che opera in ambito internet. Come riferisce l'ultima newsletter del Garante, l'interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla societa' per chiedere, tra l'altro, la cancellazione dei propri dati dall'archivio della societa' e di adottare misure affinche' non si ripetessero in futuro altri invii. Non avendo ricevuto adeguato riscontro, ha presentato ricorso al Garante. E l'Authority gli ha dato ragione, imponendo alla societa' di cancellare dal data base i suoi dati personali. La societa' si era giustificata spiegando che quel primo invio era volto solo a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali. Nella sua decisione l'Autorita' ha spiegato che occorre ottenere sempre il consenso del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica se l'invio e' a fini di pubblicita' e marketing. Ribadendo un principio fondamentale per l'uso degli indirizzi e-mail, l'Autorita' ha poi sottolineato che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere sia reperibile in rete non autorizza comunque un suo uso indiscriminato.

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Vecchio 29-05-06, 15:19   #2 (permalink)
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Privacy: "No alle e- mail commerciali senza consenso"
29/05/2006 - 11:59
Con una decisione il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che l'invio di e mail commerciali senza consenso costituisce una violazione della privacy. L'Autorità ha poi sottolineato che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere reperibile in rete non autorizza comunque un suo uso indiscriminato.



Non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. Lo ha ribadito il Garante con una decisione su un ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una società di prodotti informatici che opera in ambito internet.

Come riferisce l'ultima newsletter del Garante, l'interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere, tra l'altro, la cancellazione dei propri dati dal proprio archivio e di adottare misure affinché non si ripetessero in futuro altri invii. Non avendo ricevuto adeguato riscontro, ha presentato ricorso al Garante. A nulla è valsa la giustificazione della società di aver inviato quella prima mail per richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali. L'Authority ha dato ragione all'utente, imponendo alla società di cancellare dal data base i suoi dati personali.

Nella sua decisione l'Autorita' ha spiegato che occorre ottenere sempre il consenso del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica se l'invio e' a fini di pubblicità e marketing. Ribadendo un principio fondamentale per l'uso degli indirizzi e-mail, l'Autorità ha poi sottolineato che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere sia reperibile in rete non autorizza comunque un suo uso indiscriminato.



2006 - redattore: VC

http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=7965
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Vecchio 30-05-06, 09:01   #3 (permalink)
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Niente e-mail pubblicitarie senza consenso

http://www.assinews.it/rassegna/arti...le300506pr.pdf
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Vecchio 30-05-06, 09:02   #4 (permalink)
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30 maggio 2006
La pronuncia dopo il ricorso di un cittadino, assediato da messaggi commerciali
Privacy, se non c´è consenso pubblicità via e-mail vietata


Il Garante detta le regole anti spam: no alle intrusioni


FEDERICA FORTE


ROMA - Vita dura per i professionisti del marketing: inviare e-mail indesiderate che promuovono prodotti o servizi senza il consenso del destinatario è vietato, anche quando si tratta del primo invio. A ribadirlo è il Garante della Privacy, intervenuto sul ricorso presentato da un cittadino che non aveva gradito il messaggio pubblicitario nella sua casella di posta elettronica da parte di una società addetta alla vendita di prodotti informatici online.
Un richiamo severo ai cyber disturbatori, prima o poi, doveva arrivare: sono decine gli utenti che ogni giorno trasmettono al Garante e alle associazioni di consumatori le segnalazioni di e-mail spazzatura. Pochi, però, quelli che vanno fino in fondo. Come il destinatario dello spam in questione, che ha riaperto il dibattito sulla riservatezza dei dati personali e ha messo in guardia tutti coloro che fanno un uso illegale – e anche un po´ subdolo - della posta elettronica per "pescare" potenziali clienti nel mare di internet.
L´e-mail della discordia era stata immediatamente contestata dall´utente, che aveva chiesto alla società di cancellare i propri dati dal suo database per evitare ulteriori seccature. Nessun riscontro, però, dall´azienda; quindi, il ricorso al Garante, che aveva ordinato l´eliminazione dei dati. A quel punto, la società spammer si era giustificata, spiegando che quella e-mail era solo un primo invio nel quale si chiedeva il consenso per poi spedire altre, eventuali comunicazioni – queste sì – pubblicitarie. Per l´Autorità, come per la vittima, è soltanto un comportamento intrusivo.
«Ma è anche un assurdo modo di agire: che senso ha spedire una mail sapendo che è indesiderata e poi scusarsi?», commenta Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento. «Prima di inviare qualunque e-mail, per qualunque fine, è necessario il consenso del destinatario. Cosa resa oggi più difficile dai software che rastrellano indirizzi di posta nella rete. Questo non giustifica, però, un uso per scopi commerciali degli indirizzi solo perché sono reperibili sul web». Una prassi che purtroppo è assai diffusa.
«Per il corretto utilizzo dei dati occorre un consenso specifico e non condizionato da parte dell´utente: solo così può essere raggiunto da messaggi pubblicitari», ribadisce Fortunato. «Ad esempio, se vogliamo conoscere le iniziative commerciali di un determinato sito web, basterà compilare l´apposito modulo per il consenso al trattamento dei propri dati personali». Del resto, lo dice la legge: se ci si attenesse a questa semplice prassi, la decisione passerebbe inosservata. «Nessuna nuova regola di comportamento: ci aspettiamo soltanto che le aziende facciano più attenzione agli indirizzi contenuti nelle loro rubriche», conclude. «In tutti gli altri casi, invitiamo a segnalare al Garante il messaggio indesiderato e il nome dello spammer».
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