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Vecchio 09-04-06, 19:57   #1 (permalink)
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Massimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond repute
Fatture e R.A.

Trasferisco qui, in un thread appositamente dedicato, le considerazioni che stavano inutilmente ed ingiustamente appesantendo il thread "Gestione sulla fiducia". Mi scuso con i partecipanti a quel thread che hanno "subìto" molti messaggi ot, parte dei quali miei o originati da me.

Rispondo all'ultima simpaticissima replica di cleopatra nei miei confronti:

Citazione:
Originalmente inviato da cleopatra758
Massimo, guarda che tu hai seri problemi. Si dà il caso che i medici SONO ESENTI IVA. Addio
So bene che i medici sono esenti iva. E allora? Emettono fatture esenti iva, ed in particolari casi esplicitano in fattura anche le ritenute d'acconto. Tra l'altro un medico che facesse una CTU dovrebbe emettere fattura con iva e r.a. Tanto, così, per fare un esempio.

Perché dici che ho seri problemi?

Ciao. Massimo
Massimo S. non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-04-06, 21:14   #2 (permalink)
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Imar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da Massimo S.

So bene che i medici sono esenti iva. E allora?

E allora niente, Massimo. Quel post di Cleo non merita una risposta seria.
Al massimo la faccina


Io confesso: dopo questo suo post sull'altro thread:

Citazione:
Originalmente inviato da cleopatra758
Assolutamente errato. Il professionista è OBBLIGATO ad indicare la r.a. comunque, indifferentemente che sia emessa a privato o soggetto Iva.
Sono allibita.
ho capito che avevamo a che fare con una persona che parlava per "sentito dire" (a voler essere buoni nella definizione) e che - se aveva la compiacenza di rispondere a qualche domanda - avrebbe messo finalmente a nudo chi tra noi aveva veramente diritto di essere allibito.

Infatti, dopo pochi posts, si è messa a far confusione tra IVA ed imposte sui redditi, facendo un collegamento che non è consentito neanche ad uno studente di economia al 1° anno.

A meno che "visch" non ti faccia la cortesia di spiegare un pò meglio cosa intendeva dire (ma magari usando altro tono ed atteggiamento), penso che in questo thread si abbia ben poco da aggiungere.

Purtroppo i forum sono così....

Buona serata.
Imar non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-04-06, 22:25   #3 (permalink)
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Massimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond reputeMassimo S. has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da Imar
Purtroppo i forum sono così....

Buona serata.
Sì, è vero. Ma io ci rimango un po' male

Me ne infischio che mi venga data ragione o meno. Ma mi dispiace che una Cleopatra, con la quale c'era sempre stata cordialità, arrivi a questi livelli di scortesia nei miei confronti. O che un visch, che ho sempre giudicato in gamba e competente e al quale proprio in questi giorni avevo intenzione di chiedere aiuto per una questione riguardo la Svizzera, mi si rivolga con tale ostilità.

Mah. Contenti loro

Buona serata anche a te

Ciao. Massimo
Massimo S. non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-04-06, 09:02   #4 (permalink)
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L'avatar di tegio
 
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Citazione:
Originalmente inviato da Massimo S.

So bene che i medici sono esenti iva. E allora? Emettono fatture esenti iva, ed in particolari casi esplicitano in fattura anche le ritenute d'acconto. Tra l'altro un medico che facesse una CTU dovrebbe emettere fattura con iva e r.a. Tanto, così, per fare un esempio.

Ciao. Massimo
Giustissimo
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-04-06, 13:05   #5 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da Massimo S.
Trasferisco qui, in un thread appositamente dedicato, le considerazioni che stavano inutilmente ed ingiustamente appesantendo il thread "Gestione sulla fiducia". Mi scuso con i partecipanti a quel thread che hanno "subìto" molti messaggi ot, parte dei quali miei o originati da me.

Rispondo all'ultima simpaticissima replica di cleopatra nei miei confronti:

So bene che i medici sono esenti iva. E allora? Emettono fatture esenti iva, ed in particolari casi esplicitano in fattura anche le ritenute d'acconto. Tra l'altro un medico che facesse una CTU dovrebbe emettere fattura con iva e r.a. Tanto, così, per fare un esempio.

Perché dici che ho seri problemi?

Ciao. Massimo
Perchè tu e gli altri "mostri sacri" di questo forum non siete competenti. Sulla questione delle fatture del medico CTU - che peraltro è figura a sè, in quanto il consulente del giudice potrebbe essere un dipendente come un libero professionista - non mi pronuncio, ma domani sera un mio caro amico e collega che è medico e perito del Tribunale sarà a cena a casa mia, quindi gli chiederò delucidazioni. Non è mia intenzione offendere nessuno, ma se non avete la modestia di ammettere che talvolta prendete clamorose cantonate, ho tutto il diritto di sostenere la mia tesi. Saluti e comunque se ti sei offeso mi scuso perchè non era mia intenzione.
cleopatra758 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-04-06, 14:57   #6 (permalink)
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L'avatar di arimiao
 
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Certo che questa famosa questione della ritenuta ha scaldato veramente gli animi...
cmq sebbene qualche giurista ammetta la possibilità che un privato possa essere sostituto e applicare la ritenuta, tecnicamente è alquanto complicato e non so fino a che punto ammissibile...
Perché dico questo? semplice basta ragionare tramite f24 e dichiarazione:
a) se io privato dovessi versare la ritenuta con il codice 1040 cosa risulterebbe all'agenzia? che io sottoscritto Pinco Pallino ho versato la somma x il giorno xyz, somma relativa a quale fattura e riferita a quale soggetto? non si sa. Questo perché non faccio il 770 (siamo tutti d'accordo che tale dichiarazione può essere fatta solo da titolari di PI?).
In questo caso è un versamento che non ha senso, perchè l'agenzia non può incrociate i dati fra la dichiarazione di chi ha subito ritenuta e chi l'ha versata e il professionista potrebbe trovarsi una bella cartella di ruolo....
Altro caso b) potrei fare un f24 a nome del professionista con un'altro codice cioè quello dell'acconto irpef (è una boiata, molto forzata lo so ma qui stiamo parlando proprio in via teorica e forzata) e lì l'agenzia avrebbe l'informazione necesaria onde evitare cartelle, ma balza all'occhio che veramente è un qualcosa di assurdo...
che rimane? non saprei proprio...qualcuno ha l'ipotesi c)?
Senza considerare che è un onere troppo gravoso per il privato.
Perché parlo di onere? perché bisogna avere delle certezze che potrebbero cadere e vi dico si potrebbe creare un bel caos... se un atteggiamento di questo tipo fosse ammesso su larga scala e non per singoli casi rari e anomali (di cui ancora dubito) si potrebbe incappare in molti casi in cui il povero privato potebbe anche subire delle mini truffe (soprattutto nel caso di prestazioni una tantum) dal professionista... come? semplice il professionista potrebbe fare la fattura con tanto di ritenuta e dice al privato di pagare cmq l'intera somma xché ci pensa lui a fare i versamenti e poi puff non li fa, tanto ha la fattura che dimostra che doveva farli il privato.... e non esiste nessun altro documento che dimostri il contrario... pensateci... sai che bel bordello!!!
E no se non si fa il 770 non si è proprio tenuti a fare nulla, poi se qualcuno lo fa mi deve cmq spiegare che informazione comunica all'agenzia...
buona giornata a tutti ragazzi
arimiao non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-04-06, 15:20   #7 (permalink)
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Originalmente inviato da cleopatra758
Perchè tu e gli altri "mostri sacri" di questo forum non siete competenti. Sulla questione delle fatture del medico CTU - che peraltro è figura a sè, in quanto il consulente del giudice potrebbe essere un dipendente come un libero professionista - non mi pronuncio, ma domani sera un mio caro amico e collega che è medico e perito del Tribunale sarà a cena a casa mia, quindi gli chiederò delucidazioni. Non è mia intenzione offendere nessuno, ma se non avete la modestia di ammettere che talvolta prendete clamorose cantonate, ho tutto il diritto di sostenere la mia tesi. Saluti e comunque se ti sei offeso mi scuso perchè non era mia intenzione.
Non possiamo che augurarti buona cena
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-04-06, 16:08   #8 (permalink)
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Circolare Agenzia delle Entrate n. 4 del 28.01.05

Oggetto:
Prestazioni mediche esenti - art.10, n.18), DPR 26 ottobre 1972 n.
633 - Art. 13, parte A, n 1, lett. c) della sesta direttiva del
Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE. Sentenze Corte di giustizia
(del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01)

Sintesi:
La circolare - alla luce di alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia
Europea (cause G-307/01 e C-212/01) in tema di prestazioni mediche esenti da
IVA - conferma che l'esenzione va riconosciuta esclusivamente alle
prestazioni mediche dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione ed il cui
scopo principale e' quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute
della persona e non a quelle finalizzate a "fornire un parere richiesto
preventivamente all'adozione di una decisione che produce effetti giuridici".
L'elemento di novita' che emerge dalle pronunce giurisprudenziali in
discorso riguarda, in particolare, le prestazioni di natura certificativa e
peritale. La circolare ne fornisce, pertanto, una rassegna esemplificativa,
distinguendo le fattispecie riconducibili o meno nell'esenzione di cui
all'art. 10, n. 18) del DPR n. 633/1972; rassegna che e' visibile nella
pagina web del servizio di Documentazione Tributaria.



Testo:
INDICE


1. Premessa
2. Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di
Giustizia
3. Applicabilita' in ambito nazionale dei principi enunciati dalla
Corte di Giustizia
4. Art 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Ambito di
applicazione dell'esenzione. Criterio dello scopo principale
della prestazione
5. Prestazioni di medicina legale
5.1 Riconoscimento cause di servizio
5.2 prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica
in relazione alle istanze di pensione di invalidita'
5.3 Commissioni mediche locali patenti guida
6. Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia
7. Prestazioni del medico competente
8. Prestazioni di chirurgia estetica
9. Prestazioni intramoenia

1) Premessa

L'art. 10, n.18), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta "le
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai
sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero
individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro delle finanze". La disposizione deriva dal recepimento nella
normativa nazionale di quanto previsto dall'art.13, parte A, n.1, lett. c)
della sesta Direttiva (direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977) che dispone
che gli Stati membri esentano "le prestazioni mediche effettuate
nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite
dagli Stati membri interessati".
Sull'argomento, di recente, si e' pronunciata la Corte di Giustizia
Europea con sentenze del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01)
enucleando taluni principi e limitazioni nell'applicazione della suddetta
disposizione comunitaria.
Alla luce della interpretazione fornita dall'Organo di giustizia
comunitaria, si ritiene opportuno, con la presente circolare fornire
chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai
medici, allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all'interno dello
Stato.

2) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia-

La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna (cause 307/01 e
212/01), pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran
Bretagna, ha affermato che il richiamato art. 13, parte A, n. 1, lett. c),
non esenta l'insieme delle prestazioni che possono essere effettuate
nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle
corrispondenti alla nozione "di prestazioni mediche" che deve assumere, ai
fini dell'esenzione, un significato autonomo rispetto al complesso delle
attivita' rese nell'ambito di tali professioni.
Secondo la Corte, l'esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle
prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella
misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.
Infatti, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenze 10 settembre 2002-causa 141/00, 11 gennaio 2001-causa 76/99, 14
settembre 2000-causa n. 384), le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta
direttiva devono essere interpretate restrittivamente dato che costituiscono
una deroga al principio generale secondo cui l'IVA e' riscossa per ogni
prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Tuttavia la Corte ha precisato che anche le prestazioni effettuate a
fini profilattici possono beneficiare dell'esenzione essendo cio' conforme
all'obiettivo comune delle esenzioni previste dall'art. 13, n 1, lett. b) e
c) della sesta direttiva che e' quello di ridurre il costo delle spese
sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili ai singoli.
Al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione occorre
individuare il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per
stabilire quale sia il loro scopo principale."Pertanto -ad avviso della
Corte- se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che
permette di stabilire che il suo scopo principale non e' quello di tutelare
nonche' di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di
fornire un parere richiesto preventivamente all'adozione di una decisione
che produce effetti giuridici, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte A,
n. 1, lett. c), della sesta direttiva non si applica".
Cosi' la Corte ha escluso che possano rientrare nell'esenzione le
perizie mediche la cui realizzazione, sebbene "faccia appello alle
competenze mediche del prestatore e possa implicare attivita' tipiche della
professione medica, come l'esame fisico del paziente o l'esame della sua
cartella clinica", persegue "lo scopo principale di soddisfare una
condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui".

Non costituiscono altresi', secondo la Corte, prestazioni mediche
esenti quelle effettuate nell'esercizio della professione medica consistenti
nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona
al fine dell'istruzione di pratiche amministrative, come ad esempio quelle
dirette ad ottenere una pensione di invalidita' o di guerra, oppure esami
medici eseguiti al fine di quantificare l'entita' dei danni nei giudizi di
responsabilita' civile o al fine di intentare un'azione giurisdizionale in
relazione ad errori medici.
A giudizio della Corte, ai fini dell'esenzione, inoltre, non e'
rilevante che l'attivita' peritale rivesta un interesse generale per la
circostanza che l'incarico sia conferito da un giudice o da un ente di
previdenza sociale, o che, in forza del diritto nazionale, le spese siano
poste a carico di quest'ultimo; il carattere di interesse generale delle
attivita' peritali non consente comunque di applicare l'esenzione a
prestazioni mediche che non hanno la finalita' di tutelare la salute della
persona; cio' in quanto l'art. 13 della direttiva non esenta da IVA ogni
attivita' di interesse generale ma solo quelle enumerate e descritte in modo
dettagliato.
In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono
essere esentati, secondo il convincimento della Corte di giustizia, gli
esami medici, i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati
per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative
all'assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di
permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere
da un assicurato.
Non rientrano, inoltre, nell'ambito di applicazione dell'esenzione le
prestazioni mediche tese a stabilire con analisi biologiche le affinita'
genetiche di individui (sentenza 14/09/2000-causa 384/98).
Diversamente, a parere dell'organo di giustizia comunitario, possono
fruire dell'esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute:
a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o
da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di
altri campioni corporali per verificare la presenza di virus,
infezioni o altre malattie;
b) il rilascio di certificati di idoneita' fisica ad esempio a
viaggiare;
c) il rilascio di certificati di idoneita' fisica diretti a dimostrare
nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone
limiti a talune attivita' o esige che esse siano effettuate in
condizioni particolari.

3) Applicabilita' in ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di
Giustizia.

La sesta direttiva n. 77/388/CEE -in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari-
stabilisce un sistema di applicazione dell'IVA uniforme in tutti gli stati
appartenenti alla Comunita' al fine di evitare fenomeni distorsivi della
concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi. Tale sistema comporta
che gli Stati membri hanno l'obbligo di uniformare i propri ordinamenti alle
regole dettate dalla citata direttiva.
In tale contesto, improntato a criteri di uniformita', e' pertanto
necessario applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di
Giustizia con le sentenze in rassegna, anche se pronunciate nei confronti di
Stati diversi dall'Italia; in caso contrario infatti, l'Italia, in
considerazione degli obblighi assunti in ambito comunitario, si esporrebbe
al rischio di procedure d'infrazione per violazione della sesta direttiva.
In particolare le sentenze del 20 novembre 2003, intervenendo sul
significato normativo dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta
direttiva, 77/388/CEE, rendono indispensabile una rilettura del sistema di
esenzione previsto dall'art. 10, n. 18), del Dpr n. 633 del 1972, al fine di
limitarne l'ambito di applicazione. Peraltro la generica formulazione di
detta norma si presta alla soluzione ermeneutica offerta dalla Corte di
giustizia in questione e non rende necessario l'intervento correttivo del
legislatore nazionale.

4) Art 10, n. 18), del 26 ottobre 1972, n. 633. Ambito di applicazione
dell'esenzione. (Criterio dello scopo principale della prestazione).

Come gia' detto, in ambito nazionale l'individuazione delle prestazioni
mediche e paramediche esenti e' operata dall'art. 10, n. 18), del DPR n.
633/1972, che fa riferimento alle "prestazioni sanitarie di diagnosi cura e
riabilitazione rese alla persona".
Al riguardo tenendo conto, in particolare, della nozione di "prestazione
medica" elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso, l'ambito di
applicazione dell'esenzione prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato
alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo
principale e' quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle
persone, comprendendo in tale finalita' anche quei trattamenti o esami
medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non
soffrono di alcuna malattia.
In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell'esenzione IVA
tutte le estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche, ma si
rende necessario individuare nell'ambito di tali professioni le prestazioni
non riconducibili alla nozione di prestazioni mediche enucleata dalla Corte
di Giustizia.
Poiche' l'interpretazione della Corte ha interessato i requisiti
oggettivi che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere
qualificata esente da IVA, non risulta in alcun modo intaccato il principio
- che inerisce l'aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c) dell'art.
13), della sesta direttiva, in base al quale la individuazione delle
professioni e arti sanitarie e' demandata ai singoli Stati. Pertanto deve
ritenersi conforme al diritto comunitario la previsione recata dall'art. 10,
n.18), secondo cui, sotto il profilo soggettivo, la prestazione medica e
paramedica puo' essere esente dall'IVA solo se resa dai soggetti sottoposti
a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e
successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della
Sanita' 17 maggio 2002.
L'elemento di novita' che deriva dal contesto delineato dai giudici
comunitari, riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e

segue
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-04-06, 16:08   #9 (permalink)
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soprattutto le perizie mediche.
Considerato che l'adozione di un criterio indefinito e talune volte non
facilmente verificabile qual e' "lo scopo principale della prestazione" puo'
comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme
applicazione dell'esenzione, al fine di limitare i dubbi interpretativi
sorti in relazione ai molteplici quesiti prospettati dai contribuenti, si
ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie
riconducibili o meno all'art. 10 n. 18) del DPR 633/1972.

5) Prestazioni di medicina legale

In generale vanno escluse dall'esenzione le attivita' rese dai medici
nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite
attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della
cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale
prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalita' non
connesse con la tutela della salute.
Non possono beneficiare dell'esenzione pertanto le consulenze medico legali
concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento
di una pensione di invalidita' o di guerra, gli esami medici condotti al
fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di
responsabilita' e di quantificazione del danno nelle controversie
giudiziarie (esempio: prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici
di ufficio presso i tribunali) o finalizzate alla determinazione di un
premio assicurativo o alla liquidazione di una danno da parte di una impresa
assicurativa; sono altresi' escluse dall'esenzione le perizie tese a
stabilire con analisi biologiche l'affinita' genetica di soggetti al fine
dell'accertamento della paternita'.
Si ritiene opportuno esaminare piu' in dettaglio le seguenti ipotesi
particolari sottoposte all'esame della scrivente.

5.1 Riconoscimento cause di servizio

Gli accertamenti medico-legali effettuati dall'INAIL, sulla base di
convenzioni stipulate con aziende a fronte del pagamento di corrispettivi,
connessi alle istanze di riconoscimento di "cause di servizio" presentate da
lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni, stati di infermita',
inabilita' assoluta o permanente, devono essere assoggettati ad IVA.
Si tratta infatti di prestazioni preordinate al riconoscimento o meno
di benefici economici nei confronti del personale e non finalizzate alla
tutela della salute di detto personale. Qualora tuttavia l'INAIL renda,
sulla base delle convenzioni, prestazioni mediche aventi una finalita'
terapeutica o di prevenzione, queste fruiscono dell'esenzione: e' il caso
dei controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine
di stabilirne l'idoneita' fisica, cioe' se lo stato di salute consenta lo
svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro.

5.2 Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in
relazione alle istanze di pensione di invalidita'.

La Commissione medica di verifica istituita presso il Ministero
dell'economia e finanze (Direzione centrale degli Uffici locali e dei
servizi del tesoro) svolge attivita' di consulenza medico legale in
relazione alle richieste di pensione di invalidita'. I componenti della
Commissione possono essere dipendenti di altri enti o liberi professionisti.
Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti della
Commissione dai medici dipendenti, non titolari di una posizione IVA in
relazione ad una attivita' di lavoro autonomo, non si pone alcun problema di
IVA, atteso che ai sensi dell'art.50, c.1, lettera f) del TUIR, il rapporto
intrattenuto determina un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente,
come tale completamente estraneo all'ambito di applicazione dell'IVA.
Le prestazioni rese dai medici libero professionisti non possono
beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 10 del DPR n. 633 in quanto non
hanno per scopo principale quello di tutelare, nonche' di mantenere o
ristabilire la salute di una persona ma quello di fornire un parere medico
al fine di sostenere o invalidare una richiesta di riconoscimento di una
pensione di invalidita' o di guerra. Le prestazioni in discorso vanno
pertanto assoggettate ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria del
20%.
Si fa presente che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. f) del Tuir,
come modificato dall'art. 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
i compensi erogati da Stato, Regioni, Province e Comuni per l'esercizio di
pubbliche funzioni, nel cui ambito devono comprendersi anche le
partecipazioni a commissioni istituite sulla base di norme di legge,
costituiscono redditi di lavoro autonomo se la prestazione e' resa da
soggetti titolari di partita IVA.
Anteriormente alla richiamata modifica normativa, in vigore dal 1
gennaio 2004, i compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni
costituivano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorche' resi
da professionisti. Le relative prestazioni, pertanto, non essendo rilevanti
ai fini dell'IVA non erano soggette all'obbligo di fatturazione.

5.3 Commissioni mediche locali patenti di guida.
Le Commissioni mediche locali patenti di guida (organismi dei
Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti) hanno il
compito di valutare l'idoneita' alla guida di soggetti disabili o affetti da
patologie potenzialmente pericolose per la guida, ai sensi dell'art. 119,
comma 4, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Il regolamento di esecuzione del codice della strada pone a carico
degli utenti il versamento di "diritti" per le operazioni di competenza
delle commissioni, che verranno destinati in parte al pagamento dei gettoni
di partecipazione dei componenti e, in parte alle spese di funzionamento
delle commissioni.
In relazione a cio' si ritiene che le prestazioni rese dai medici
libero professionisti componenti delle Commissioni mediche in questione
rientrino nell'ambito applicativo dell'esenzione in quanto lo scopo
principale non consiste nel rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla
guida, ma nella tutela preventiva della salute di soggetti che, trovandosi
in particolari condizioni fisiche, potrebbero compromettere la propria
salute e l'incolumita' della collettivita' attraverso la guida di
autoveicoli.
Il rilascio della patente avverra' solo a seguito del superamento
dell'esame di guida.
Per quanto concerne l'attivita' svolta dalla Commissione nei confronti
degli utenti si ritiene che questa non assuma rilevanza ai fini dell'IVA in
quanto attiene all'esercizio di compiti istituzionali previsti da norme di
legge. Le somme dovute dagli utenti, non costituendo il corrispettivo di
prestazioni di servizi di natura commerciale, non devono essere, pertanto,
gravate da imposta.
Devono essere altresi' ricondotte all'esenzione IVA le ordinarie
visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti
non affetti da disabilita'.

6) Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia
I medici di famiglia esercitano in connessione alle prestazioni
cliniche una serie di prestazioni cui sono tenuti su richiesta del cittadino
e a fronte delle quali, in taluni casi, ricevono il pagamento di una
parcella. I medici di famiglia, inoltre, sono tenuti a rilasciare
certificati sulla base di apposite disposizioni normative, senza percepire
compensi.
Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA, quando rese dietro
pagamento di un corrispettivo, le prestazioni rese dai medici di famiglia
nell'ambito delle proprie attivita' convenzionali e istituzionali, comprese
quelle attivita' di natura certificativa strettamente connesse all'attivita'
clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela
della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.
A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti prestazioni che
hanno quale scopo principale la tutela della salute anche se, in taluni
casi, possono fornire a terzi elementi istruttori:
. certificati per esonero dalla educazione fisica;
. certificazione di idoneita' per attivita' sportiva;
. certificati per invio di minori in colonie o comunita';
. certificati di avvenuta vaccinazione.
Le indicate certificazioni, rese a seguito di apposito esame clinico
da parte del medico, non hanno come finalita' principale quella di
consentire a determinati soggetti di prendere una decisione, intervenendo
pertanto nel processo decisionale altrui. Ad esempio i certificati di buona
costituzione fisica richiesti per intraprendere una attivita' sportiva,
realizzano lo scopo principale di tutelare in via preventiva la salute dei
cittadini, sia come singoli che come collettivita', nei luoghi dove vengono
esercitate attivita' collettive sportive, didattiche, di lavoro.
Al di fuori delle ipotesi (come quelle richiamate) in cui lo scopo
della prestazione e' ben individuato, per usufruire dell'esenzione da IVA
occorre che sia menzionata la finalita' principale -di tutela della salute-
della certificazione richiesta. In difetto di tale dichiarazione infatti le
certificazioni vanno assoggettate ad IVA in quanto le esenzioni previste
dall'art. 10 in questione, in conformita' dei principi espressi dalla Corte
di Giustizia, devono essere interpretate restrittivamente costituendo una
deroga al principio generale dell'assoggettamento ad IVA delle prestazioni
rese a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Non rientrano, invece, nell'ambito applicativo dell'esenzione le
prestazioni di natura peritale, cioe' quelle tendenti a riconoscere lo
status del richiedente rispetto al diritto all'indennizzo o al diritto ad un
beneficio amministrativo o economico.
Ad esempio:
. Certificazione per assegno di invalidita' o pensione di invalidita'
ordinaria;
. Certificazione di idoneita' a svolgere generica attivita' lavorativa;
. Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
. Certificazione per riconoscimento di invalidita' civile.

I medici sono tenuti inoltre a rendere senza corrispettivo determinate
prestazioni la cui obbligatorieta' deriva per legge dalla natura
dell'attivita' esercitata. Dette prestazioni non rilevano ai fini IVA in
quanto non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta.
Si tratta ad esempio di:
. dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
. denunce penali o giudiziarie;
. denunce di malattie infettive e diffusive;
. notifica dei casi di AIDS;
. denuncia di malattia venerea;
. segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
. denuncia di intossicazione da antiparassitario;
. denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
. certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito
di assenza per malattia.


7) Prestazioni del medico competente

Le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua
attivita' di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono esenti da IVA ai sensi
dall'art. 6 della legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181).
Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati dalla Corte di
Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso
l'attivita' posta in essere dal medico competente e' la salute dei
lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro.

8) Prestazioni di chirurgia estetica

Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in
quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto
che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona.
Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia
talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali,
incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi
psico-fisici alle persone.

9) Prestazioni intramoenia

Si ritiene opportuno segnalare, conclusivamente, che nei casi
richiamati, in cui sulla base dei principi formulati dalla Corte di

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tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-04-06, 16:09   #10 (permalink)
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Giustizia la prestazione del medico non e' riconducibile al trattamento di
esenzione (es. medicina legale), deve essere emessa fattura con addebito di
IVA anche se il sanitario opera in regime di intra-moenia. In tale ipotesi,
poiche' il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di
lavoro dipendente la prestazione sanitaria e' formalmente resa al paziente
dall'ente di cui il medico e' dipendente.
Per tale motivo sara' il predetto ente ad emettere la fattura con
applicazione dell'IVA al 20%.


Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
tegio non  è collegato   Rispondi citando
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