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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Jun 2005
Messaggi: 67
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un conto trader per non residente
Salve a tutti
Sono straniero e ho aperto un conto tramite una società mobiliare ma anche in una banca e nel contratto devo sottoscrivere una sezione nella quale ci sta che per i clienti che si dichiarano di essere fiscalmenti residenti all'estero si applica dell'imposta sostitutiva che pare al 27%. Forse sapete come funziona 'sta cosa per i comunitari europei e se nel mio paese pago 19% cambia qcs oppure è determinato solamente dalla legislazione italiana. scusate per eventuali errori
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2004
Messaggi: 376
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Se vuoi pagare il tuo "capital gain" devi passare per un intermediario autorizzato a fare il sostituto d'imposta. Dovresti perciò utilizzare una fiduciaria.
Altrimenti potresti segliere di richiedere le eventuali plus o cedole al lordo per poi pagare le tasse sulla tua dichiarazione dei redditi.......(per l'Italia è il modulo WM) In terzo luogo se ci sono convenzioni con il tuo stato puoi chiedere l'evntuale rimborso, ma è la strada più complessa. Non è oro colato, chiedine conferma!!!!! |
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#4 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jun 2005
Messaggi: 67
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Vi ringrazio per le risposto, allora il paese dove ce l'ho la residenza è Polonia e infatti ci stanno due accordi tra lo stato polacco e italiano cioè uno
per lo scambiodi informazioni http://www.fisconelmondo.it/modules/...tent.php?id=12 e un altro contro le doppie imposizioni http://www.fisconelmondo.it/modules/...ntent.php?id=7 allora se non sono il residente italiano ai sensi dell'art. 2 e dell'art 87 del TUIR e fiscalmente sono registrato in Polonia e tra lo stato italiano e polacco è stato firmato l'accordo amministrativo sulla base dell'articolo 26 del modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni e allora potrei fare l'autocertificazione per la non applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti in Italia e pagare solamente l'imposta sul capital gain cioè 12,5%, sì o no? Secondo me loro si refiriscono alla precedente normativa contenuta nell’art. 27, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, secondo cui la società residente che eroga il dividendo, indipendentemente dal carattere qualificato o meno della relativa partecipazione, opera nei confronti del socio non residente, indipendentemente dalla sua natura, una ritenuta a titolo di imposta del 27% (12,5% sulle azioni di risparmio), salva l’applicazione del trattamento più favorevole previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come previsto dall’art. 169 del nuovo TUIR. a titolo di imposta del 27% (12,5% sulle azioni di risparmio), salva l’applicazione del trattamento più favorevole previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come previsto dall’art. 169 del nuovo TUIR. A norma dell'art. 20 lett. f) punto 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all'estero derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia ma nello Stato di residenza fiscale. La stessa disciplina si applica alle plusvalenze derivanti da cessione di derivati o altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, come stabilisce l'art. 20 lett. f) punto 3 del T.U.I.R. |
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