![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|||||||
| Registrazione | Blog | FAQ | Gruppo sociale | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
![]() |
|
|
Strumenti discussione | Valuta discussione | Modalità visualizzazione |
|
|
#1 (permalink) |
|
Cialtron's Club
Data registrazione: Jun 2005
Messaggi: 12,668
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Polizze Vita e Trattamento fiscale
Buongiorno a tutti.
Non sò se è il posto giusto per il mio quesito. Mi potete aiutare a trovare i giusti rif. per il trattamento fiscale delle polizze vita pre 31/12/2000 e post ? io ricordavo che la tassazione di quelle pre 31/12/2000 veniva ridotta in funzione del numero di anni (successivi al decimo) che la polizza restava in vita (opzione capitale) . Tale modalità è in vigore anche per le polizze ante 31/12/2000 che non prevedono una data di scadenza al momento della sottoscrizione ? Il trattamento fiscale di queste polizze vita può venir modificato da una riforma fiscale delle tassazioni o no ? Ringrazio chiunque mi aiuti a chiarire i dubbi Un saluto a tutti Yu |
|
|
|
|
|
#4 (permalink) | |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
|
|
|
|
|
|
|
#5 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VECCHIO REGIME FISCALE SUI PREMI DELLE POLIZZE VITA
* Imposta: 2,5% sui premi versati * Detrazione dall'imposta: 19% del premio versato fino a un massimo di Euro 1291,14 (L. 2.500.000 ) equivale ad un risparmio fiscale di Euro 245,32 (L. 475.000) ed è valida per tutti i tipi di polizze vita e per contratti di durata superiore a 5 anni. |
|
|
|
|
|
#8 (permalink) | |
|
Cialtron's Club
Data registrazione: Jun 2005
Messaggi: 12,668
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
... io ricordavo uno 0,2 % (cioè 12,3 12,1 11,9 e cosi via) ma credo di sbagliare. (c'era anche un limite max al 9% o al 10% non ricordo) Ho letto i riferimenti . ho trovato utile l'articolo del sole24 perchè equipara quelle a vita intera a quelle a scadenza. (in virtù del 'trapasso' finale ...... vale anche se uno riscatta prima ?) cercherò un rif. legislativo grazie Yu |
|
|
|
|
|
|
#9 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde
Edizione n. 32 del 28 aprile 2002 Autore: Calvano Alfredo polizza vita: IL REGIME fiscale DEL RISCATTO FISCO - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - polizza vita: IL REGIME fiscale DEL RISCATTO Il titolare di reddito professionale ha portato in detrazione dalle precedenti dichiarazioni la quota di assicurazione sulla vita, nei limiti previsti. L'anno scorso, dopo 15 anni dalla stipula, ha incassato il riscatto di questa assicurazione, sul quale e` stata applicata la ritenuta. Si e` obbligati, per l'incasso del riscatto, a qualche adempimento fiscale nella prossima denuncia dei redditi? [142650] E' opportuno premettere che, per il caso indicato, la normativa di riferimento del trattamento fiscale del riscatto dell'assicurazione sulla vita in forma di capitale, e` quella vigente anteriormente alle modifiche apportate dal Dlgs 47/2000. In estrema sintesi, essa prevede che le modalita` del prelievo tributario possano avvenire: 1) con una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% (articolo 42, comma 4, del Tuir e articolo 6, legge 482/85); 2) oppure, mediante tassazione separata, se erogata, sempre sotto forma di capitale, in base all'articolo 13 del Dlgs 124/93. Questa ricognizione permette, comunque, di risolvere compiutamente il dubbio del lettore, che in entrambi i casi, appena enumerati, non deve indicare nella dichiarazione dei redditi l'importo relativo al riscatto assicurativo ne`, quindi, sottoporlo a un'ulteriore tassazione, essendo queste incombenze assolte attraverso specifici adempimenti del soggetto erogante, in qualita` di sostituto d'imposta (circolare 235/98, punto 6.2.5). |
|
|
|
|
|
#10 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rettifico, 0,25% per anno.
sui premi versati è prevista un'imposta governativa del 2,50% e, per le Polizze di durata non inferiore a 5 anni, la possibilità di beneficiare di una detrazione d'imposta del 19% in sede di Dichiarazione dei Redditi su un importo massimo annuo di 2,5 milioni, con conseguente risparmio fiscale di 475 mila lire. Nessuna imposta grava sul capitale nel periodo di vita della Polizza, mentre il trattamento fiscale varia in relazione alle modalità di liquidazione. Il Sottoscrittore può optare tra il rimborso dei capitale, totale o parziale, ovvero per la rendita. Nel primo caso il rendimento subirà una ritenuta d'imposta dei 12,50%, con una ulteriore riduzione dello 0,25% per ogni anno di durata della Polizza oltre ai 10 (ad esempio, su un contratto che ha avuto una durata di 20 anni graverà un'imposta dei 10,00%). Nel secondo caso le somme incassate annualmente concorreranno alla determinazione dei reddito complessivo dei percettore nella misura dei 60%. Infine, qualora la liquidazione avvenga in seguito ai decesso dei titolare, il capitale non subirà la ritenuta d'imposta dei 12,50%, sarà esente dalle imposte di successione e non rientrerà nell'asse ereditario. http://www.studiobottero.it/b_cgains.asp |
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||