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Rimborso black-out elettrico del 23 Settembre 2003
22 Febbraio 2006
BLACK-OUT ENERGETICO DEL 28-9-2003. L'ENEL E' STATA INADEMPIENTE. IL GIUDICE DA' RAGIONE ALL'ADUC: RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE. FARSI VALERE CONTRO L'ARROGANZA DEL MONOPOLISTA Firenze, 22 Febbraio 2006. Il giudice di pace di Firenze, Agata Trimarchi, ha sentenziato contro l'Enel e a favore dell'Aduc nella causa pilota che il presidente dell'associazione, Vincenzo Donvito, aveva intentato al gestore per farsi rimborsare in modo forfettario i danni subiti il seguito al black-out del 28-9-2003 che tenne spenta l'Italia per quasi una giornata. La difesa dell'Aduc era affidata all'avv. Anna Maria Fasulo, coordinatrice dello studio legale dell'associazione. La sentenza n.787/06 del 14/2/06 e' stata presa secondo diritto (art.113 cpc), quindi decisa nel merito e non esclusivamente sullo specifico caso del denunciante, facendo riferimento a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con le modalita' di cui all'art.1342 cc. E' stato quindi riconosciuto il diritto alla tutela del consumatore, nell'ambito di un piu' generale "rilevante interesse pubblico" a cui il monopolista (qualunque sia la propria veste formale) si deve attenere. Percio' questa sentenza diventa importante come punto di riferimento giurisprudenziale per tutti coloro che, avendo messo in mora il loro gestore (700 mila quelli che a suo tempo lo segnalarono all'associazione), abbiano proseguito in giudizio o lo intendano fare ora. Nello specifico, l'Enel spa, che aveva cercato di scaricare le responsabilita' del caso sul Gestore della Rete di trasmissione Nazionale (GRTN), viene invece riconosciuta come attrice principale: una serie di societa' -per la gestione della rete, per la stipula dei contratti con gli utenti, per la produzione etc.- sono tutte controllate dalla medesima spa. Nello specifico il contratto e' di somministrazione di tipo continuativo, dove l'Enel si e' assunta "l'impegno di soddisfare i bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole.... il somministratore assume sopra di se' ... anche i rischi della fornitura, costituendo, questa, l'alea normale del contratto a prestazione futura". Nel contratto c'e' "l'obbligo di mantenere a disposizione dell'utente una determinata quantita' di energia, ... adempimento che non e' stato osservato nella circostanza". ".. nessuna prova emerge per escludere responsabilita' di Enel Distribuzione nella fase di riattivazione del sistema: prova essenziale per escludere .. il diritto di risarcimento: .. il cosiddetto impegno di potenza... configura al pari di quello inerente all'erogazione dell'energia medesima, una prestazione ad esecuzione non istantanea, ma continuata...". Per il danno "... deriva la sussistenza di un danno esistenziale, consistente nel non aver potuto, ovviamente, in considerazione di tutto cio' che comporta attualmente l'assenza di energia elettrica, attendere ad alcune delle attivita' abituali (e, inoltre, senza alcuna certezza sull'eventuale prolungarsi dell'interruzione...) con la dovuta serenita'. Per la quantificazione del danno non si da' "luogo ad un giudizio di equita' bensi' ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equita' giudiziale". Il giudice ha quantificato il danno esistenziale in 20,00 euro di risarcimento ed ha compensato le spese degli avvocati delle parti. Ricordiamo che sul portale dell'associazione e' attivo uno specifico settore dedicato all'argomento: http://www.aduc.it/dyn/documenti/doc...a.php?id=71168 IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA http://www.aduc.it/dyn/documenti/doc....php?id=137179 LA SPENDIBILITA' PRATICA DI QUESTA SENTENZA Questa sentenza e' un utile precedente per richiedere il rimborso forfettario di 25,82 euro al proprio fornitore di energia elettrica. Per evitare inutili perdite di tempo consigliamo di procedere solo in caso di black out non programmati di durata superiori ai 90 minuti (come prevede la Carta dei servizi dell'Enel), o per le altre cause indicate nel nostro modulo: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/mod...p?Scheda=40178 Questo rimborso e' da non confondere col risarcimento dei danni provocati dall'interruzione dell'erogazione. Per intenderci, se vanno a male gli alimenti nel congelatore, il risarcimento puo' essere richiesto anche in caso di black out di durata inferiore. Naturalmente occorre provare la relazione tra l'interruzione e il danno. Per il black out del 28 settembre 2003 Per poter utilizzare questa sentenza ai fini del rimborso, occorre che sia stata tenuta viva la procedura. Riepiloghiamo. Primo passo: invio della raccomanda a/r ad Enel entro 30 giorni dal Black-out. Secondo passo: entro 12 mesi dall'invio, presentazione dell'istanza al giudice di pace. In caso di procedimento ancora in corso la sentenza puo' essere portata in giudizio a sostegno della proprie tesi. Non e' possibile a distanza di tanto tempo presentare l'istanza. A meno che la raccomandata a/r non sia stata “rinnovata” a scadenze non inferiori di 12 mesi. In pratica dopo la prima lettera inviata, per esempio il 30 settembre 2003, si sarebbe dovuto inviarne altre due entro settembre 2004 e 2005. In assenza di questi passi, non e' possibile far nulla. Se magari queste associazioni di tutela (?) dei consumatori, sui loro siti scrivessero per tempo le procedure da seguire per non far decadere tutti i diritti di chi ha inviato su loro suggerimento le raccomandate di rimborso all'Enel, e non solamente quando i termini sono strascaduti, forse si potebbero veramente definire di tutela dei consumatori. |
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