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Data registrazione: May 2005
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Agevolazioni secondo box
Apro un nuovo thread perchè non trovo il vecchio aperto a suo tempo sulla questione. Sulla possibilità di usufruire delle agevolazioni per box pertinenziale alla prima casa (iva 4% o imposta di registro 3%, imposte ipotecarie e castastali fisse) in presenza di box già acquistato precedentemente ma senza le agevolazioni si è pronunciata la circolare n. 19/E/2001 dell'AdE. Spiegazone dettagliata in merito è data su "Il Sole 24 Ore" del 16/01/06, L'Esperto Risponde, quesito n. 199 pag. 101. In sintesi il parere è favorevole purché :
- non si abbiano altre abitazioni nello stesso comune nè porzioni; - non si abbiano altre pertinenze acquistate con agevolazioni; - il primo box non era pertinenziale e non era stato acquistato usufruendo delle agevolazioni; - il secondo box è pertinenziale alla prima abitazione. Non rileva il possesso di altro box nello stesso o altro comune purchè non acquistato usufruendo delle stesse agevolazioni. Ultima modifica di cleopatra758 : 25-02-06 alle ore 10:28 Motivo: titolo inesatto |
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Data registrazione: Jul 2002
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c'è qualcosa di più recente
Trattamento fiscale delle pertinenze |
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Citazione:
Avevo formulato il post in modo inesatto, non mi riferisco all'acquisto generico, ciao
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
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Le agevolazioni fiscali si possono applicare al box della prima casa
la novità Agevolazioni prima casa anche per la costruzione di box pertinenziale. Questa l’interessante novità contenuta in una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Un contribuente ha rivolto un quesito all’amministrazione finanziaria segnalando di aver presentato al Comune una "Denuncia inizio attività" per la costruzione di un’autorimessa pertinenziale alla propria abitazione principale non di lusso, acquistata con i benefici fiscali "prima casa". L’interessato chiedeva di conoscere quale aliquota Iva doveva essere applicata per le opere finite e per l’acquisto dei materiali necessari per la costruzione del garage. L’Agenzia delle Entrate ha, innanzitutto, precisato che la normativa vigente prevede l’aliquota Iva al 4% nel caso di acquisto di pertinenze della "prima casa" limitatamente ad una sola per ciascuna delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte),anche nell’ipotesi in cui queste unità immobiliari siano acquistate separatamente dall’abitazione. La risoluzione precisa che il trattamento fiscale applicabile alla costruzione non possa essere differente da quello previsto per l’acquisto. In sostanza, è stato equiparato il trattamento fiscale della costruzione a quello dell’acquisto. Conseguentemente, l’aliquota Iva al 4% scatta anche nel caso in cui l’acquisizione del box si realizzi mediante un contratto d’opera o di appalto aventi ad oggetto la relativa costruzione, anche se realizzata in un momento successivo alla realizzazione dell’abitazione principale. L’applicazione dell’agevolazione è, tuttavia, subordinata alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’unità abitativa e il box che dovrà risultare dalla concessione edilizia richiesta per la realizzazione del box. Ricordiamo che il bonus Irpef del 41% può essere richiesto anche per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse pertinenziali ad immobili residenziali. (r.ser.)A&F |
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